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Tariffe forensi abrogate: come comportarsi nella fase transitoria?
Articolo 08.02.2012 (Simone Marani)

Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19), recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha previsto, all'art. 9, l'abrogazione delle tariffe delle professioni forensi.

Il comma 2 della disposizione appena citata prevede che, ferma restando l'abrogazione delle tariffe, nell'ipotesi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

In attesa dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale attuativo, la giurisprudenza si interroga su come ci si debba comportare per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

Secondo una prima impostazione, sostenuta, in particolare, dal Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 26 gennaio 2012, est. Greco, lo jus superveniens, ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti, avrebbe, di fatto, comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l'attività professionale profusa nell'esercizio del mandato, a prescindere dalla sussistenza di una controversia tra avvocato e cliente.

Sebbene il medesimo Ufficio giudiziario, con ordinanza 1 febbraio 2012, abbia rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo addirittura illegittimo l'art. 9 del D.L. 1/2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore del Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 9, altro orientamento giurisprudenziale ha evidenziato come, pure in mancanza di detta normativa ministeriale, sia possibile percorrere un'altra strada per assicurare, medio tempore, un adeguato compenso al professionista.

Infatti, anche in mancanza delle tariffe professionali, sul punto sembra soccorrere l'art. 2225 c.c., secondo il quale, in assenza di dette tariffe, il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. E' quanto ha evidenziato il Tribunale di Varese, Sez. I, civ., con la sentenza 3 febbraio 2012, est. Buffone, secondo il quale l'abrogazione delle tariffe forensi comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso dell'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 c.c. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese, di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.

Nella determinazione del compenso, continua il Tribunale, "occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità, contribuendo alla realizzazione delle finalità di giustizia nel processo, considerazione che impone di rispettare la professione dell'Avvocato, non frustrandone tale funzione mediante un compenso insufficiente o inadeguato".

Sulla medesima scia interpretativa si pone anche il Tribunale di Varese, Sez. I, civ., con il decreto 3 febbraio 2012, n. 140, est. Buffone, secondo il quale, nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del decreto ministeriale attuativo, sarebbe possibile fare riferimento alle c.d. "tabelle orientative", adottate in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative in commento, molto diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari, costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l'art. 2225 c.c. tipizza e risponde all'esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità (in senso conforme anche Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. Gilardi).

(Altalex, 7 febbraio 2012. Nota di Simone Marani. Si rigrazia Giuseppe Buffone)







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