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La Corte d'appello di Palermo rieccheggia le argomentazioni con cui il presidente del tribunale di Verona ha giustificato - stante la vacatio degli annunciati ma non emanati "parametri" ministeriali - il ricorso alle tariffe professionali previgenti per procedere alla liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente.Tuttavia anche qui il riferimento all’uso appare inconferente, potendosi parlare piuttosto di prassi giudiziaria o interpretazione uniforme dell’Ufficio giudiziario.
Nonostante anche il Ministero di Giustizia abbia, in prima battuta, fatto ricorso ad analoga argomentazione, pur senza procedere a un formale decreto interpretativo, tale riferimento non è condivisibile, e meriterebbe un ripensamento, perché pur fornendo una soluzione pratica ed immediata a un problema concreto, il ricorso a una simile argomentazione crea un vulnus nel sistema delle fonti e finanche della funzione ontologica del giudice. Nel nostro sistema, infatti, il giudice non può creare un uso, lo può applicare se lo rinviene nella società,
Affermare che usi convenuti tra i professionisti del processo (avvocati, magistrati, cancellieri) siano vincolanti per tutti i consociati significa applicare un principio proprio di un sistema corporativo, in cui i soggetti esponenziali delle singole categorie sono istituzionalmente titolati a redigere norme collettive o contratti normativi regolanti l’agire professionale. Ma tale non è ancora il nostro sistema.
Ancora una volta sembra preferibile la soluzione adottata dal tribunale di Varese, il quale ritiene necessario e sufficiente allo scopo il riferimento normativo all’art 2225 c.c. con il correlativo richiamo alle previgenti tariffe quali parametro di adeguatezza retributiva, rimandando con ciò, pur senza farne esplicita menzione, al principio di enunciato nell’art. 36 Cost. comma 1. Tale argomentazione logico-giuridica appare più convincente e robusta sul piano del riferimento normativo oltre scevra dalle ingombranti conseguenze sistematiche del ricorso agli usi. Infatti l'art. 2225 si colloca nel libro del lavoro, e quindi il richiamo ai criteri dell'art.
36 costituzione è quindi assai più pertinente di un riferimento a una fonte secondaria di dubbia giustificazione sistematica.
De jure condendo, osserviamo che se il presupposto concettuale dell'abolizione delle tariffe risiede nel fatto che, ai fini di una corretta concorrenza, nello spazio giuridico europeo non sono più ammissibili regimi di prezzi amministrati, conseguenza coerente con tale pensiero dovrebbe essere che la determinazione quantitativa delle spese debba intendersi sottratta al giudice, per il semplice fatto che non sarebbe più concepibile una determinazione di esse con parametri predeterminati per legge. In altre parole, come per ogni altra spesa, la parte vittoriosa dovrebbe semplicemente avere rimborsate le spese di difesa che attesti di aver sostenuto, alla stregua di ogni altra spesa di cui chieda il ristoro. In altri termini dovrebbe depositare la convenzione col compenso pattuito previamente, ovvero la fattura per esso in caso di compenso variabile. In quest'ultimo caso la fattura dovrebbe depositarsi con l'ultima difesa, cosa che incentiverebbe vieppiù la fedeltà fiscale. Meglio ancora se ne venisse aggiunta la detraibilità dall'imponibile, al pari delle spese mediche, che come la difesa afferiscono a un diritto di rango costituzionale.
(Altalex, 21 febbraio 2012. Articolo di Barbara Lorenzi e Giuseppe M. Valenti)
Corte di Appello di Palermo
Nota 6 febbraio 2012
(Presidente Olivieri)
Criteri di liquidazione degli onorari ai difensori nei procedimenti civili e penali a seguito del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, e recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
L'abrogazione delle tariffe professionali, disposta dall'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 con effetto dal 24 gennaio 2012, ha determinato una sostanziale paralisi dei procedimenti di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori per la inesistenza, nel provvedimento legislativo, di una disciplina transitoria volta a regolamentare la materia. La norma prevede, infatti, che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (alias: il Ministero della Giustizia).
La situazione è veramente paradossale, giacché, da una canto, il giudice è tenuto al rispetto di parametri di liquidazione "obbligatori", ma non è, dall'altro, in condizioni di poter determinare in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente, per la mancanza di ogni termine comparativo per la liquidazione degli onorari a favore dei professionisti che hanno operato nel corso del processo, in difetto dell'emanazione del previsto, ma inespresso, decreto ministeriale.
In attesa che il decreto legge venga convertito in legge e che vengano emanate le norme regolamentari, principi di ragionevolezza e ragioni di buon senso impongono che venga adottata un'adeguata uniforme soluzione che contemperi, per un verso, le legittime aspettative dei difensori (impossibilitati allo stato a quantificare le loro spettanze) e, per altro verso, le esigenze del processo che inevitabilmente subirebbe una stasi dal rinvio sine die della liquidazione dei compensi di difesa dovuti dalla parte soccombente.
Soccorrono a tal proposito, oltre le disposizioni della legge professionale forense (legge 22 gennaio 1934 n. 36 e succ. mod.) nei residui termini in cui è tuttora applicabile, le generali disposizioni del codice civile in materia di professioni intellettuali, secondo le quali il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2233 c.c.).
Questa è appunto la norma che, a parere di questa presidenza, è, allo stato, applicabile alle prestazioni professionali rese dopo l'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni e, in virtù di essa, la determinazione del compenso di difesa, sia nei procedimenti civili che penali, potrà essere determinata secondo i valori delle tariffe abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel novero degli "usi" o, diversamente, potrebbe essere richiesto al difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di congruità del proprio Ordine professionale.
A tali principi, qualora condivisi dalle SS.LL., chiedo di uniformare i procedimenti di liquidazione degli onorari, in attesa che il Parlamento converta in legge la decretazione di urgenza n° 1/2012 e che il Ministro della Giustizia regolamenti la materia col decreto previsto dal citato art. 9.
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