INTERNET, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E TUTELA DELL’INVESTITORE ON LINE
di Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa e Maria Paola Serra
Internet e intermediazione finanziaria on line
Qui si vuole fare una panoramica sulle problematiche complesse che riguardano la tutela di chi investe i propri capitali – piccoli o grandi che siano – utilizzando Internet. Doverosa è quindi l’avvertenza che ognuno dei punti qui richiamati meriterebbe approfondita a meditata riflessione.
Internet e l’intermediazione finanziaria hanno un sostrato comune (1): oltre all’aspetto semantico di immediata percezione, stante il prefisso comune “inter” che richiama alla mente l’elemento della relazione e del collegamento, il nesso tra i due termini si rivela anche sotto un altro profilo, quello “spaziale”. Infatti, in entrambi i casi, siamo in presenza di uno spazio (“cibernetico” per Internet, “del mercato” per l’intermediazione finanziaria) all’interno del quale si intrecciano relazioni: per quanto riguarda Internet, le relazioni sono tra computers; per quanto riguarda, invece, l’intermediazione finanziaria, le relazioni riguardano domande e offerte di “beni finanziari”. L’impiego massiccio dello strumento Internet nell’universo del mercato finanziario ha aperto nuovi scenari, non riconducibili alla semplice offerta fuori sede data la complessità delle problematiche che involve (2). Del resto, le peculiarità proprie del mercato finanziario ben si attagliano alla tecnologia di Internet: basti pensare alla fungibilità degli strumenti finanziari, al fatto che essi non devono necessariamente essere “usati” (poiché la loro funzione si sostanzia nella semplice sottoscrizione), alla loro dematerializzazione. Inoltre, mentre l’esito dell’acquisto di un bene materiale è pur sempre la consegna dello stesso “nella mani” dell’acquirente, ciò non avviene per quanto riguarda gli strumenti finanziari, destinati a “rimanere in Rete”: e ciò si traduce sia nel vantaggio di una maggiore economicità e rapidità degli scambi, sia nello svantaggio dell’aumento del rischio di eventuali frodi (3).
In particolare: costi e benefici dell’intermediazione finanziaria on line
Internet apre nuove frontiere, non tutte però valutabili in termini di benefici per gli operatori ed i fruitori del sistema: infatti, accanto all’eccezionale occasione di sviluppo dei mercati finanziari, legata alla semplicità dell’accesso ed ai costi non elevati (4) nonché ad una maggiore concorrenzialità tra i prestatori di servizi di intermediazione, si affianca una molteplicità di problematiche sottese alla tutela dell’investitore. Innanzitutto, il rischio che facciano ingresso nel mercato operatori qualitativamente scarsi, che non offrono sufficienti garanzie in quanto operano da Stati in cui il sistema di vigilanza è inadeguato o addirittura inesistente; in secondo luogo, l’elevata probabilità di frodi a danno dei risparmiatori, data la facilità con cui è possibile mettere in circolazione anonimamente notizie “false e fuorvianti”, in grado di incidere sul prezzo degli strumenti finanziari e nascondere vere e proprie truffe dietro l’offerta degli stessi (5)- si veda a tal proposito il corposo bollettino di vigilanza Consob-.
L’impiego di Internet nel settore dell’intermediazione finanziaria ha rivoluzionato, dunque, l’atteggiamento dei protagonisti del mercato: emittenti, intermediari ed investitori (6).
Per quanto riguarda gli emittenti, essi possono utilizzare Internet per la raccolta dei capitali, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza ed informazione, per la diffusione di documenti, per la creazione di uffici in grado di dialogare con gli azionisti tramite e-mail, per l’effettuazione di offerte di acquisto; in un catalogo che non può essere certamente esaustivo, stante l’incessante evoluzione della realtà oggetto di questo studio. In tal modo si riducono i costi relativi a tali attività e si instaura un processo di “disintermediazione”, sulla base del quale, data l’opportunità di raggiungere a mezzo Internet un vasto pubblico, diventa superflua l’opera degli intermediari tradizionali, con conseguente risparmio sulle commissioni di collocamento.
Dal punto di vista degli intermediari, invece, Internet ha consentito (oltre alla “disintermediazione” suddetta), la “delocalizzazione”, che permette a tali soggetti di stabilire relazioni con una clientela internazionale; la “despecializzazione”, che comporta notevoli difficoltà in ordine alla diversificazione tra le varie tipologie di prestazioni ed il pericolo per i risparmiatori di incorrere nell’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari; la “dematerializzazione” del sistema, che ha come effetto quello della problematica disciplina delle transazioni.
Infine, dal lato degli investitori, l’impiego di Internet ha permesso una riduzione dell’asimmetria informativa – ma sul punto si veda G. Cataldi “Informazione finanziaria, need for discosure,efficienza del mercato mobiliare” in www.dirittoefinanza.it -, mediante l’opportunità per gli emittenti di contattare per via diretta un vasto pubblico; la possibilità per gli stessi investitori di accedere alle informazioni senza il tramite degli intermediari, riducendo così il rischio di conflitti di interesse e consentendo il confronto tra diverse opportunità; l’occasione di visitare i siti delle Authorities, con conseguente vantaggio di ottenere informazioni aggiuntive ed eventuali avvertimenti contro operazioni “avventurose”.
3. Prospettive di tutela dell’investitore
La rivoluzione Internet ha aperto nuovi scenari provocando non pochi problemi alle stesse istituzioni, soprattutto alla luce del fatto che, quotidianamente, ingenti somme di denaro attraverso in modo pressoché incontrollato i confini degli Stati (7). La necessità di un’adeguata tutela dell’investitore è sentita ancora di più in relazione al recente fenomeno del cd. “day trading on line” (8), che ruota intorno a soggetti che, non lavorando tutti i giorni ed avendo molto tempo libero a disposizione (p. es. impiegati part-time, studenti, casalinghe, pensionati etc.) lo impiegano navigando in Internet e collegandosi al sito del broker prescelto. Il day trader on line-tipo, dunque, al fine di ottenere un guadagno minimo giornaliero, effettua transazioni continuamente, bruciando i propri risparmi fin troppo spesso confondendo l’investimento con una scommessa ippica.
La tutela dell’investitore non è un obiettivo facile: essa è incentrata sulla trasparenza delle informazioni e sulla responsabilizzazione degli operatori del mercato. Punto nevralgico del sistema è proprio la garanzia dell’informazione, unico strumento in grado di consentire al risparmiatore l’acquisizione di tutte le informazioni utili per compiere scelte consapevoli ed evitare così che la “movimentazione di portafoglio diventi irrazionale avventura” (9): posto che è impossibile eliminare completamente il rischio connesso all’effettuazione di operazioni finanziarie, si vuole almeno impedire che esso si trasformi in “azzardo”, rendendo tale rischio stimabile, palesando regole e contenuti dei mercati (10). E ciò non solo al fine di assicurare all’investitore una piena ed effettiva consapevolezza dell’operazione finanziaria che si accinge a concludere, ma anche per garantire l’efficienza e la funzionalità dei mercati; il tutto in un sottile gioco di equilibri, fatto non solo di “qualità” delle informazioni, ma anche di “quantità” delle stesse, perché una mole eccessiva di notizie potrebbe disorientare l’investitore ed avere lo stesso effetto di una carenza assoluta di notizie.
Peraltro, un’attenta tutela dell’investitore non può trascurare il diritto dei contratti (11). L’autonomia contrattuale, infatti, che garantisce la libertà delle parti di regolare da sé i propri interessi anche attraverso la conclusione di contratti diversi dai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, spesso diventa strumento di prevaricazione e di concorrenza sleale. E, stante l’incapacità di una disciplina nazionale a regolare efficacemente l’uso di Internet, un ruolo fondamentale è assegnato alle Autorità di controllo, che devono perciò svolgere sia attività di prevenzione attraverso il monitoraggio della Rete; sia attività di informazione, al fine di mettere in guardia gli investitori contro eventuali rischi in cui possono incorrere; sia attività di cooperazione con le competenti Autorità degli altri Stati (12).
Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000 avente ad oggetto il trading on line e le regole di comportamento
La comunicazione in esame, che intende chiarire le modalità di applicazione dei più importanti istituti in materia di prestazione on line di servizi di investimento, si apre con la definizione di trading on line, identificato nell’impiego di Internet “quale canale di contatto con la clientela per l’esecuzione dei servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini”. La Consob, ribadendo che gli intermediari sono liberi di usare Internet per lo svolgimento della loro attività, ricorda che essi sono tenuti ad osservare le norme di settore anche in questi casi, posto che Internet è uno strumento ulteriore e non alternativo alla vendita “di presenza” di prodotti finanziari (13). Sicché le regole tradizionali di comportamento troveranno applicazione anche nell’ipotesi in cui l’attività di intermediazione venga attuata mediante Internet, ovviamente necessitando di un adattamento specifico proprio in virtù della “natura tecnica del mezzo di contatto con la clientela utilizzato”: da qui l’onere degli intermediari, che intendano avvalersi di Internet per la prestazione dei servizi di investimento, di approntare apposite procedure tecniche per rendere possibile l’osservanza della disciplina di settore. La Commissione, dunque, affronta il problema in relazione sia alla fase di instaurazione, sia alla fase di esecuzione del rapporto con l’investitore.
Per quanto riguarda il profilo dell’instaurazione del rapporto con il cliente (14), la Consob sancisce che poiché l’art. 23 del Tuf richiede la redazione in forma scritta del contratto per la prestazione dei servizi di investimento a pena di nullità, la conclusione di tale contratto a mezzo Internet potrà avvenire solo con l’impiego della firma digitale (modalità, questa, che dal legislatore viene ritenuta equivalente alla forma scritta) (15) oppure, con la sottoscrizione cartacea di tale contratto ed invio dello stesso al broker. Ciò, ovviamente, perché l’uso di Internet nell’intermediazione finanziaria non deve essere ritenuto l’occasione per sfuggire al rispetto di tutte quelle garanzie contrattuali che il legislatore ha approntato a tutela degli investitori (16). Allo stesso modo la Commissione richiede l’osservanza della cd. normativa antiriciclaggio (che impone all’intermediario l’obbligo di identificare il cliente al momento dell’instaurazione del rapporto) nonché delle disposizioni in tema di informativa dal e al cliente. Relativamente alle informazioni da rendere agli investitori, l’intermediario deve istruire questi ultimi sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, con apposito documento e antecedentemente alla prestazione dei servizi di investimento, potendo a tal fine impiegare anche Internet (17), purché però adotti procedure tecniche tali consentirgli di acquisire e conservare un’attestazione che rappresenti validamente l’avvenuta “consegna” del documento suddetto. E sempre prima della prestazione del servizio, nel segno del rispetto dei doveri di correttezza e trasparenza sanciti dall’art. 21 del Tuf, La Consob richiede di informare gli investitori sui rischi inerenti al fenomeno del cd. day trading on line, anche alla luce dell’elevato costo complessivo delle commissioni che in tali casi sono legate alla forte quantità di operazioni che il cliente è indotto ad effettuare in Rete.
Con riferimento, invece, alle informazioni da acquisire dai clienti, l’intermediario è chiamato ad assumere anche mediante Internet (18) ogni notizia dalla quale possa evincersi l’esperienza del risparmiatore in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua condizione economica, gli obiettivi che intende raggiungere con l’investimento, la sua propensione al rischio: è il cd. principio del know your customer, per verificare la compatibilità dell’operazione che il cliente si accinge a porre in essere con le sue effettive capacità economiche (19). In pratica, si vuole mettere l’investitore in condizioni tali da poter effettuare una scelta di investimento perfettamente consapevole, attraverso la condotta dell’intermediario (quale esperto del settore) che mira a valorizzare gli interessi del cliente; ciò sia per evitare comportamenti scorretti dell’intermediario a vantaggio proprio o di terzi, sia per rendere il risparmiatore un protagonista sempre più dinamico e attento sulla scena del mercato (20). La Consob, poi, ribadisce che l’intermediario non può assolutamente spronare l’eventuale rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni necessarie richieste e che non sussistono modalità alternative di manifestazione del rifiuto oltre che la sua risultanza dal contratto ovvero da un’apposita dichiarazione sottoscritta dallo stesso investitore (ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera a) del Regolamento Consob n. 11522/1998).
In relazione al profilo dell’esecuzione mediante Internet dell’attività di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini, la Consob, pur ricordando che gli intermediari devono osservare tutte le disposizioni sancite dal Tuf e dal Regolamento Consob n. 11522/1998, sofferma la sua attenzione su determinarti aspetti particolarmente delicati. Innanzitutto, per ciò che concerne l’efficienza del sistema, gli intermediari che si avvalgono dell’internetworking per la prestazione dei servizi di investimento sono tenuti a predisporre appositi sistemi informativi interni, al fine di eseguire tempestivamente gli ordini loro impartiti dagli investitori (ex art. 26 lettera d) del Regolamento Consob n. 11522/1998), soprattutto alla luce dell’elevato numero di transazioni che è possibile disporre tramite la Rete. Per ottemperare poi all’obbligo di garantire l’efficiente svolgimento dei servizi (sancito dall’art. 21 comma 1 lettera d) del Tuf), la Commissione consiglia agli intermediari di stipulare eventuali accordi con l’Internet provider (21) predisposti per tale scopo e impone di adottare risorse e procedure alternative a quelle automatizzate, per tenere indenni gli investitori e consentire loro di continuare ad essere operativi anche nel caso in cui si verifichi un arresto del sistema informatizzato (22). Resta ovviamente fermo il dovere di assicurare la “massima riservatezza delle informazioni” che passano attraverso la Rete. Con riguardo alle informazioni attinenti alla natura e ai rischi della specifica operazione finanziaria, l’intermediario è chiamato a fornire al cliente, anche mediante Internet (23), ogni notizia utile ai fini di una scelta consapevole: ed è chiaro che si è in presenza di un obbligo continuativo, che non cessa al compimento della prima operazione. Inoltre, in ottemperanza all’art. 28 comma 3 del Regolamento Consob n. 11522/1998, l’intermediario deve informare tempestivamente e per iscritto l’investitore (anche se la comunicazione può essere anticipata tramite Internet) “appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni”. In tema di adeguatezza, poi, la Commissione dispone l’applicazione dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, anche qualora la prestazione di servizi di investimento avvenga mediante Internet, sicché l’intermediario è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione rapportando le caratteristiche oggettive dell’operazione stessa al profilo soggettivo dell’investitore, il tutto in base a procedure già predeterminate. E tale obbligo sussiste in capo all’intermediario anche se il cliente abbia rifiutato di fornire le notizie relative alla sua situazione economica, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio: in questo caso, infatti, la valutazione di adeguatezza verrà effettuata con riferimento ad ogni altra informazione a disposizione dell’intermediario, come per esempio l’età e la professione dell’investitore, la sua presumibile propensione al rischio anche tenendo conto della sua precedente ed abituale operatività, le condizioni di mercato. Ciò perché l’adeguatezza resta comunque premessa necessaria per l’esecuzione dell’ordine impartito dall’investitore (24), dal momento che l’intermediario è chiamato a prestare la sua attività a tutela di un duplice interesse: quello dell’investitore e quello all’integrità del mercato. Invero, se l’intermediario tiene un comportamento scorretto nei confronti del cliente, viene meno la fiducia che quest’ ultimo dovrebbe riporre nel primo per garantire l’esistenza del mercato (25). Nell’ipotesi in cui l’operazione risulti inadeguata, l’intermediario deve segnalarlo all’investitore indicandone anche i motivi, e tale indicazione può avvenire anche per il tramite di Internet. Se, nonostante il parere negativo dell’intermediario, il cliente voglia comunque effettuare l’operazione, l’art. 29 comma 3 de Regolamento Consob n. 11522/11998 subordina l’esecuzione dell’operazione da parte dell’intermediario alla ricezione di “un ordine impartito per iscritto ovvero, in caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. Ebbene, la Commissione ha interpretato questa disposizione non nel senso che sia vietato al cliente impartire l’ordine tramite il web, ma nel senso che, qualora l’investitore abbia intenzione di avvalersi di Internet per confermare l’operazione reputata inadeguata, “la procedura tecnica all’uopo predisposta dall’intermediario sia tale da richiedere all’investitore una manifestazione di volontà di conferma effettiva e consapevole, resa nell’ambito di un <<percorso>> nel quale il cliente sia posto anche nelle condizioni di dover attestare di aver effettivamente ricevuto le avvertenze dell’intermediario sull’adeguatezza dell’operazione ordinata”. Ad ogni modo, l’intermediario deve custodire il materiale comprovante la consapevole conferma dell’investitore e deve altresì assicurarne l’immodificabilità nonché il libero accesso allo stesso cliente (26). Ragionamento similare viene del resto seguito dalla Consob con riferimento alla problematica inerente ai conflitti di interesse.
Ai sensi dell’art. 27 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/1998, si richiede agli intermediari di non eseguire operazioni per conto dell’investitore qualora abbiano un interesse diretto o indiretto confliggente con l’interesse del cliente; tuttavia il divieto i questione è superato se gli intermediari informano preventivamente per iscritto l’investitore “sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione” e se l’investitore a sua volta abbia acconsentito espressamente per iscritto all’esecuzione dell’operazione. Inoltre, qualora l’operazione venga conclusa per mezzo del telefono, i suddetti obblighi informativi e l’autorizzazione del cliente “devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente”. Dunque, secondo la Commissione, l’esistenza di un conflitto di interessi in capo all’intermediario può essere palesata da quest’ ultimo anche attraverso Internet, purché in maniera chiara ed evidente e assicurandosi che l’investitore sia in grado di “tradurla” su supporto duraturo; allo stesso modo, il cliente può impiegare il web per autorizzare l’operazione in conflitto di interessi, a patto che l’intermediario predisponga una procedura tecnico-operativa idonea a garantire un’effettiva e consapevole manifestazione di volontà da parte dello stesso investitore. Anche nell’ipotesi in esame, poi, la Consob richiede che l’intermediario conservi la documentazione dell’ottemperanza ai suoi obblighi informativi nonché quella relativa all’autorizzazione dell’investitore, ancora una volta prescrivendosi l’immodificabilità di tale materiale e il libero accesso ad esso da parte del cliente. Per quanto riguarda, invece, l’attestazione degli ordini e la rendicontazione dell’operazione eseguita, la Consob ammette che, nel caso di ricezione di ordini a mezzo web, l’intermediario possa assolvere ai doveri di rilascio all’investitore di un’attestazione cartacea e di invio allo stesso di una nota informativa relativa all’esecuzione dell’operazione o alla rendicontazione periodica (sanciti rispettivamente dagli artt. 60, 61 e 62 del Regolamento Consob n. 11522/1998) anche attraverso Internet, purché il cliente abbia la possibilità di trasferire la documentazione suddetta su supporto duraturo (27) e “fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla disciplina per ciascuno dei documenti richiamati”. A chiusura della Comunicazione, la Commissione ribadisce l’enorme importanza dell’obbligo posto in capo agli intermediari di approntare procedure adeguate che permettano la ricostruzione delle modalità, dei tempi e delle caratteristiche di ogni comportamento tenuto nella prestazione del servizio (ex art. 56 comma 2 lettera a) del Regolamento Consob n. 115522/1998) nonché la pronta estrazione dall’archivio della documentazione ottenuta o consegnata via Internet ogni qual volta la relativa esibizione venga richiesta dall’Autorità di vigilanza.
Note:
(1)Lo sostiene STELLA RICHTER M. Jr., Prime osservazioni su intermediazione finanziaria e Internet, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2000, pp. 435-436.
(2)Si veda BESSONE M., I mercati mobiliari, Milano, 2002, p. 89.
(3)STELLA RICHTER M. Jr, Prime osservazioni su intermediazione finanziaria e Internet, cit., pp. 444-445.
(4)Nell’analisi di SAMMARCO P., Promozione e negoziazione dei prodotti finanziari tramite Internet, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1999, p. 1067.
(5)Per questi ed altri aspetti negativi dell’impiego di Internet nel settore dell’intermediazione finanziaria, si veda DE LORENZO M. E FABRIZIO S., Le recenti evoluzioni della disciplina dello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria on line tramite Internet: una prima analisi, in Diritto dell’informazione e dell’ informatica, 1999, pp. 476-478.
(6)L’argomento è affrontato da DE LORENZO M. E FABRIZIO S., Le recenti evoluzioni della disciplina sullo svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria on line tramite Internet: una prima analisi, cit., pp. 483-486.
(7)Come sostiene BESSONE M., Imprese e società. Lineamenti di diritto commerciale, Bari, 2001, p. 189.
(8)Il fenomeno è studiato da SAMMARCO P., Promozione e negoziazione dei prodotti finanziari tramite Internet, cit., pp. 1079-1081.
(9)Nelle parole di BESSONE M., Il diritto dei mercati mobiliari. Dalla legislazione nazionale alle progettazioni di un ordinamento comunitario, in www.cahiers.org
(10)BESSONE M., Il diritto dei mercati mobiliari. Dalla legislazione nazionale alle progettazioni di un ordinamento comunitario, cit.
(11)E’ la tesi di CARRIERO G., Vendite a distanza, informazione precontrattuale, disciplina comunitaria: la tutela del consumatore di servizi finanziari, in Antonucci A.(a cura di), E-commerce. La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della Rete, Milano, 2001, pp. 71-73.
(12)DE LORENZO M. E FABRIZIO S., Le recenti evoluzioni della disciplina sullo svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria on line tramite Internet: una prima analisi, cit., pp. 479-480.
(13)DI MAIO F., L’informazione (dal e al cliente) e la valutazione di adeguatezza nella promozione via Internet, p. 293
(14)Si ricordi che le questioni relative ad Internet quale tecnica di comunicazione a distanza e all’impiego dei promotori finanziari per la promozione e il collocamento a distanza dei servizi finanziari sono state affrontate dalla Consob, rispettivamente, con le Comunicazioni n. DI/99052838 del 7 luglio 1999 e n. DI/99091709 del 15 dicembre 1999.
(15)Ex art. 10 comma 2 del D.P.R. 513/1997 “l’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo”.
(16)Come sostiene PERIN M., Acquisto delle azioni on line, in Cassano G., (a cura di), Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, Milano, 2001, p. 172.
(17)La Consob si era espressa in tal senso già nella Comunicazione n. DI/99065403 del 3 settembre 1999 grazie all’art. 75 comma 3 del Regolamento Consob n. 11522/1998.
(18)Cfr. Comunicazione Consob n. DI/99065403 del 3 settembre 1999.
(19)DI MAIO F., L’informazione (dal e al cliente)e la valutazione di adeguatezza nella promozione via Internet, in Le Società, 2000, I, p. 294.
(20)BOCHICCHIO F., Conformità agli interessi dei clienti negli investimenti mobiliari e statuto comportamentale degli intermediari, in Diritto ed economia delle assicurazioni, I, 2001, p. 932.
(21)Il provider è il fornitore dei servizi telematici.
(22)La Consob ribadisce che “le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale”, posto che ex art. 30 comma 2 lettera c) del Regolamento Consob n. 11522/1998 il contratto con l’investitore deve “indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni”.
(23)Si rinvia ancora una volta alla Comunicazione Consob n. DI/99091709 del 15 dicembre 1999.
(24)Come affermato da DI MAIO F., Nuove precisazioni Consob sul “Trading on line”, in Le Società, 2000, II, p. 756.
(25)DI MAIO F., Nuove precisazioni Consob sul “trading on line”, cit., p. 756.
(26)Riguardo a tale interpretazione è fortemente critico BRAVO F., La tutela del risparmiatore nel mercato finanziario anche con riguardo alla vendita via Internet di servizi finanziari, in Alpa G. e Levi V. (a cura di), I diritti dei consumatori e degli utenti, Milano, 2001, p. 436. L’Autore, infatti, sostiene che la Consob, nell’elaborazione di tale orientamento, non ha tenuto conto della normativa dettata in materia di firma digitale, posto che il legislatore ha equiparato a tutti gli effetti di legge la forma digitale alla forma scritta.
(27)In tal senso la Consob si era già espressa con la Comunicazione n. DI/98063298 del 30 luglio 1998, nella quale dopo aver premesso che “la ricezione degli ordini tramite Internet costituisce modalità di prestazione del servizio di negoziazione sicuramente ammessa, in ragione dell’ampia discrezionalità nella definizione dei modi di svolgimento della propria attività che la disciplina di settore accorda agli intermediari autorizzati”, aveva rilevato che l’impiego di Internet consente “la trasmissione al cliente, all’atto del ricevimento dell’ordine, di un’attestazione completa di tutti gli elementi richiesti dall’art. 60 del Regolamento Consob n. 11522/1998”.
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