Il Blog tra diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina
di Leo Stilo
Il blog, almeno in origine, non rappresentava altro che una traccia di sé costituita da pensieri, opinioni, idee immessi in rete attraverso un sito web. Negli ultimi anni la diffusione di software ed interfacce user-friendly hanno consentito ad un pubblico sempre maggiore di postare/bloggare su internet. Da questo momento in poi la possibilità di pubblicare online si è tramutata da privilegio di pochi a diritto di tutti (www.wikipedia.org).
Oggi chiunque può creare facilmente uno spazio online in cui pubblicare informazioni ed opinioni senza la necessità di intermediari. Normalmente nei blog i lettori possono inserire dei commenti, creando delle appendici agli originari pensieri, in calce a quello che l'autore ha in precedenza pubblicato. Viene definito blogger colui che scrive e gestisce un blog, mentre l'insieme di tutti i blog viene detto blogsfera o blogosfera (www.wikipedia.org).
Non tutti i blog sono uguali: ci sono blog in cui il gestore ha un controllo preventivo su ogni inserzione pubblicata e ci sono blog in cui il gestore ha solo un controllo eventuale e successivo all'inserimento di contenuti da parte di soggetti terzi liberi di utilizzare quello spazio per esprimere le proprie opinioni.
Recentemente il mondo dei blog è stato al centro di alcune sentenze di merito che hanno provocato numerose discussioni non solo tra i blogger e gli utilizzatori di internet ma anche e soprattutto tra i giuristi.
La prima sentenza da segnalare, Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006, ha ad oggetto una diffamazione per mezzo di un blog dove si giunge ad assimilare la figura del blogger a quella del direttore responsabile di cui al 596 bis c.p..
Le perplessità sollevate da autorevoli autori (D. Minotti in www.minotti.net, F.P.Micozzi in www.penale.it) verso le conclusioni contenute nella predetta sentenza sono state numerose. In particolare, quello che ha colpito l'interesse degli interpreti è stata l'assimilazione (analogia) blog = mezzo di stampa e blogger = direttore o vicedirettore responsabile dei mezzi di stampa con una chiara estensione al gestore di un blog di fattispecie penali ad esso non riconducibili se non in forza di un'analogia in malam partem.
La seconda sentenza da segnalare, Tribunale di Modica del 8 maggio 2008, ha ad oggetto l'assoggettamento di sito internet/blog a carattere informativo all'obbligo di registrazione presso il competente tribunale e la conseguente venuta in essere del reato di stampa clandestina nell'ipotesi in cui tale adempimento non venga assolto.
Il giudice giunge a tali conclusioni partendo dal fatto che al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell'art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
L'obiezione avanzata dalla difesa di aver semplicemente pubblicato un "blog" inteso come diario di informazione civile ha offerto l'occasione al giudice di specificare che "diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione".
Dalla lettura delle predette sentenze, condivisibili o meno, una cosa appare chiara: i nuovi mezzi e la pluralità delle fonti di informazione oggi esistenti obbligano il legislatore e, prima ancora, la stessa collettività a ripensare in maniera profonda alla tradizionale distinzione tra chi fa professionalmente informazione e chi utilizza internet (dai blog a youtube) per esprimere la propria opinione. Il ripensamento, inoltre, non deve e non può più riguardare solo l'informazione da un punto di vista soggettivo (giornalista/persona comune) ma anche da un punto di vista oggettivo, ossia del contenitore della stessa informazione sia esso un periodico registrato o semplicemente un blog.
Oggi più che mai le parole che C. Esposito ha scritto in un saggio sulla libertà di manifestazione del pensiero (ediz. 1958) ritornano alla mente con la loro immutata forza: "Quando si afferma che la nostra Costituzione garantisce il diritto di manifestazione del pensiero in senso individualistico si intende dunque dire che esso è garantito al singolo come tale indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che possano derivarne allo Stato, indipendentemente dalle qualifiche che il singolo possa avere in alcune comunità e dalle funzioni connesse a tali qualifiche; si vuole dire che esso è garantito perché l' uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente insieme operare: i vivi con i vivi ed i morti con i vivi e non per le utilità sociali delle unioni di pensiero".
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