T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione IV
Sentenza 28 febbraio 2006, n. 2451
Pres. Pugliese, Est. Pisano
(omissis)
F A T T O
Con ricorso notificato il 15.11.1999 al Comune di Napoli la sig.ra D’A. espone di essere proprietaria di un’appartamento sito in Napoli alla via xxxxxx ove nel 1998, spinta dalla necessità di salvaguardare dagli agenti atmosferici alcuni elettrodomestici (caldaia e lavabiancheria) posti sul più piccolo dei due balconi del suo appartamento, aveva fatto realizzare- a protezione e chiusura del balcone in questione- un infisso smontabile in alluminio e vetro in relazione al quale presentava al Comune di Napoli in data 19.10.1998 prot. n. 19617 istanza di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47\85 la quale, malgrado il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata in data 15.4.1999, veniva respinta con disposizione dirigenziale n.320 del 16.6.1999 nella considerazione che l’installazione della veranda in alluminio preverniciato non può essere sanata in quanto contrasta con l’art. 16 della variante di salvaguardia al P.R.G., che in sottozona A\2 consente solo interventi conservativi dei volumi legittimi esistenti. Contestualmente, il Comune di Napoli disponeva il ripristino dello stato dei luoghi.
Con ordinanza 15.12.1999 n. 5038 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, limitatamente all’ordine di ripristini dello stato dei luoghi.
Con memoria depositata il 9.12.2005 l’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del gravame, concludendo in conseguenza.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, udito l’Avv.Carpentieri per l’Avvocatura Municipale, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1. Il Collegio ritiene di dover affrontare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi atteso che tale sanzione è prevista esclusivamente per le opere eseguite in assenza di concessione, mentre l’opera in questione era assentibile con mera autorizzazione, e quindi punibile con la sola sanzione pecuniaria. La censura è infondata.
Sono infatti assoggettate a concessione edilizia non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale a della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.
Nella specie, la chiusura del preesistente balcone mediante apposizione di un infisso – per quanto smontabile- in alluminio e vetro comporta trasformazione urbanistica in ragione della sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale.
E’ perciò soggetta a concessione edilizia l'installazione di pannelli in vetro ed alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso per i restanti lati dai muri perimetrali dell'edificio preesistente in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio del titolo concessorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale dell’opera realizzata, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici (Consiglio Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 1986, n. 1156).
Di conseguenza, legittimamente l’amministrazione ha disposto la demolizione dell’opera in questione, realizzata in assenza di concessione e non assentibile per violazione dell’art. 16 comma 5 della variante di salvaguardia al P.R.G. approvato con d. P.G.R.C. n. 9297 del 29.6.1998, come infatti rilevato nel parere della Commissione Edilizia del 22 aprile 1999, benché in data 15 aprile 1999 la Commissione edilizia integrata avesse espresso parere ambientale in considerazione del modesto impatto ambientale dell’opera.
Infatti nella sottozona A2, dove è ubicato il prefabbricato di che trattasi, ai sensi dell’art. 16 della variante cit. comma 5 sono consentiti infatti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 c. 1° della legge n. 457\78 "a parità di volume". Nella specie tale requisito non sussiste, in quanto la chiusura del balcone comporta un incremento della volumetria abitabile così come chiarito dianzi.
2. Con il primo motivo di gravame si deduce, invece, carenza di istruttoria e difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la chiusura della veranda avrebbe avuto l’unica funzione di delimitare un volume tecnico interno e preesistente, senza comportare aumento di volume abitabile e senza comportare alcuna alterazione dei profili estetico-funzionali dell’immobile ma anzi con funzione di omogeneizzazione rispetto agli identici interventi realizzati dagli altri proprietari sulla quasi totalità dei simmetrici balconi degli altri piani dell’edificio. Inoltre, dalla lettura del provvedimento impugnato emergerebbe che l’amministrazione non ha alcun modo esplicitato l’iter logico seguito, limitandosi a constatare una presunta violazione della legge urbanistica.
Anche tale censura è infondata, tanto sotto il profilo del difetto di istruttoria che sotto il profilo del difetto di motivazione.
Nella relazione tecnica di parte allegata alla richiesta di sanatoria, l’intervento viene descritto come "piccolo volume tecnico contenente la caldaia a gas e una lavabiancheria".
Orbene, per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 agosto 2003, n. 5492; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 giugno 2002, n. 3597). Tale nozione pertanto può essere applicata con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico -funzionali della costruzione stessa; pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 aprile 2002, n. 1337; Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 1997, n. 483).
Nell’ipotesi in esame, che costituisce un vero e proprio volume abitabile, non si ravvisano le caratteristiche suddette.
Quanto all’asserito difetto di motivazione del diniego di concessione in sanatoria, ritiene il Collegio che il provvedimento in questione sia esaurientemente motivato in quanto esso richiama le caratteristiche dell’intervento abusivo- aumento di volume abitabile- in relazione alla violazione dell’art.16 variante di salvaguardia. Il provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria rispetta infatti la previsione di cui all'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, che impone l'obbligo di motivazione, allorquando individui chiaramente la ragione del diniego nella sua concretezza (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 febbraio 2005, n. 685).
Nel caso in esame, da un lato il riferimento all’"incremento di volume abitabile" ha reso edotto il titolare dell'interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie, si da mettere lo stesso soggetto in condizione di provvedere, laddove possibile, ad adeguare l'intervento alla normativa vigente (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 2 febbraio 2005, n. 439); dall’altro il provvedimento non si è limitato al mero e generico richiamo dell'esistente normativa nazionale e/o locale, ma ha precisato esattamente le specifiche disposizioni che si assumono ostative al rilascio della concessione rendendo pertanto pienamente legittimo l’atto impugnato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 7235; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 16925; T.A.R. Marche, 18 aprile 2001, n. 996).
In conclusione, per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Le spese di lite, sussistendo equi motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania−Napoli−Sezione quarta− rigetta il ricorso n. 9447/99 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all'Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2005.
Depositata in data 28 febbraio 2006.
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Sono assoggettate a concessione edilizia non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale a della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.
E’ perciò soggetta a concessione edilizia l'installazione di pannelli in vetro ed alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso per i restanti lati dai muri perimetrali dell'edificio preesistente in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio del titolo concessorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale dell’opera realizzata, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici.
Sono questi i principi rammentati dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il quale – respingendo il ricorso proposto per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione del nuovo volume derivato dall’installazione di pannelli in alluminio e metallo a chiusura di un preesistente balcone – ha avuto occasione di ricordare quale principio generale governa l’assoggettamento degli interventi edilizi alla concessione, sottolineando come il caso di specie rientrasse proprio tra quelli nei quali chi intende intervenire con opere e trasformazioni deve munirsi di un valido titolo legittimante.
A ciò si aggiunga l’importanza della notazione che il Collegio giudicante fa con riguardo alla definizione dei c.d. volumi tecnici: una volta per tutte, chiarisce che «per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti», giungendo dunque ad affermare che «tale nozione può essere applicata con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico -funzionali della costruzione stessa; pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica».
(Altalex, 5 giugno 2006. Nota di Alessandro Del Dotto)