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Limite alla superficie minima degli alloggi è illegittimo
TAR Lombardia-Brescia, sentenza 08.04.2005 n° 301 (Alessandro Del Dotto)
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La prescrizione di superficie minima dell’alloggio imposta dal Comune si risolve, in buona sostanza, in una limitazione dello jus aedificandi, che potrebbe trovare la propria giustificazione solo in motivi di ordine igenico e sanitario che, nel caso di specie, difettano.
Inoltre una tale limitazione inerisce ad un aspetto che non appare suscettibile di essere disciplinato, oltre certi limiti, dal potere dell’ente locale, potendo semmai trovare la propria definizione nella legislazione statale o regionale, anche al fine di evitare difformità di regolamentazioni. Nel rispetto della disciplina urbanistico edilizia rientra nella libertà di iniziativa costituzionalmente garantita dell’imprenditore, la scelta di edificare tipologie edilizie per una, due o più persone.
Tale libertà non può essere limitata o compressa ove non sussistono, come nella specie non sussistono, prevalenti e pregnanti ragioni di interesse pubblico.
Tali ragioni non possono evidentemente identificarsi in quelle igienico- sanitarie, che non sono affatto compromesse da alloggi di 45 mq., o nella esigenza di salvaguardare gli interessi dei residenti e di evitare uno scompenso del mercato, come dimostra la disciplina statale e regionale che ammette superfici inferiori.
Non si può non rilevare che sono le regole del libero mercato e la domanda di alloggi con superficie inferiore ai 45 mq. a determinare la scelta dell’imprenditore di realizzare abitazioni adeguate alle necessità sociali degli acquirenti, mentre un’eventuale inadeguatezza degli alloggi rispetto alle richieste del mercato, comporta un naturale squilibrio nell’offerta delle tipologie edilizie.

Questa, in sostanza, la motivazione che ha sostenuto la decisione assunta dal T.A.R. lombardo, in ragione della quale si è tornato a ribadire l’illegittimità dell’istituto della superficie minima degli alloggi di residenza.
La sentenza, peraltro, segue le precedenti segnalate in questa Rivista (TAR Abruzzo - L'Aquila, sentenza 27 gennaio 2005, n. 27 e relativa nota “I poteri di regolamentazione edilizia e i limiti: la superficie utile netta minima”), e si allinea all’indirizzo prevalente che vede nell’istituto di cui si parla un illegittimo esercizio del potere degli enti locali, i quali utilizzano i poteri regolamentari in materia edilizia per creare nuovi istituti la cui fonte non potrebbe che essere una legge regionale o, come minimo, statale.

In questa sentenza, però, c’è di più.

Il Regolamento edilizio impugnato in parte nel ricorso al Giudice Amministrativo lombardo prevedeva che la superficie minima fosse 45 mq “per le prime tre persone”: con questa formulazione, cioè, il Regolamento edilizio pareva non solo limitare la superficie, ma prevedere un numero minimo di abitanti per alloggio, ragionamento praticamente illogico, irrazionale e sintomatico di una situazione di incertezza quanto a compatibilità della scelta effettuata dall’amministrazione con le regole proprie dell’ordinamento di diritto urbanistico.
Ecco, questo ragionamento merita, a parere di chi scrive, un ulteriore approfondimento.
La questione è capire – come qualcuno mi aveva chiesto – quale relazione può instaurarsi fra la previsione di una superficie utile minima di una residenza e la particolare previsione contenuta nel D.I. n. 1444 del 1968.
Nella fonte interministeriale, come noto, si stabiliscono i rapporti tra spazi privati e spazi pubblici in dipendenza delle destinazioni d’uso impresse ai primi, e, ad un certo punto, si parla anche di quantitativi di superficie per ogni abitante insediato: l’articolo 3, ultimo comma, stabilisce che «ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)».
Secondo alcuni, tale disposizione parrebbe porre le basi per legittimare in via indiretta l’apposizione di limiti minimi alle superfici.

Un ragionamento del genere non pare assolutamente sostenibile, in particolare per tre “macroscopiche” ragioni giuridiche, le quali impediscono di equivocare oltremodo la portata semantica e normativa della disposizione di cui si parla.

In primo luogo, il D.I. è, appunto, Decreto Interministeriale, fonte normativa di rango regolamentare e non legislativo, al punto che esso non mi pare strumento giuridico e legislativo sufficiente a fondare la devoluzione agli enti locali comunali di poteri e funzioni amministrative che non siano espressamente previste dalla legge.

In secondo luogo, la disposizione appena riportata ha un campo di applicazione ben delimitato: “ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici”, altrimenti detto, il ministero ha dettato regole per la fissazione dei rapporti minimi fra superfici private e superfici pubbliche, regole da trasporre nelle parti degli strumenti urbanistici che dispongono circa l’urbanizzazione (primaria e secondaria); inoltre, proprio il fatto che si parli di “strumenti urbanistici” e non si faccia cenno a quelli propriamente edilizi (fra i quali rientra, appunto, il Regolamento edilizio), pare allo scrivente una ragione sufficiente ad escludere che la norma richiamata possa fondare previsioni di carattere limitativo in ambito urbanistico.

In terzo luogo, la norma impone di assumere “che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile ... eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq»: superficie lorda abitabile, e non netta.

Il Giudice Amministrativo, dunque, e – ancora una volta – non manifesta dubbi sull’illegittimità dello strumento giuridico della superficie minima.

(Altalex, 1 febbraio 2007. Nota di Alessandro Del Dotto)



| Del Dotto Alessandro | limite | superficie | minima | alloggi | illegittimo |

T.A.R.

Lombardia – Brescia

Sentenza 8 aprile 2005, n. 301

(Pres. F. Mariuzzo - Est. S. Mielli)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

- Sezione staccata di Brescia –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 163 del 2002 proposto da:

G. I. rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Gabriella Bertoli e Ercole Romano, elettivamente domiciliato presso la prima in Brescia, via Aleardi 1/B;

contro

COMUNE DI R. non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di

A.S.L. DI BERGAMO non costituitasi in giudizio;

e nei confronti di

REGIONE LOMBARDIA non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della delibera del Consiglio comunale 7.9.2001, n. 16 di approvazione del regolamento edilizio comunale nella parte in cui statuisce che gli alloggi devono avere una superficie minima di mq. 45.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 361 dell’8 novembre 2002;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell’22.3.2005, il dott. Stefano Mielli;

Udito il difensore del ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di R. con deliberazioni del Consiglio comunale n. 7 del 6 aprile 2001 e n. 16 del 7 settembre 2001, ha adottato ed approvato il nuovo regolamento edilizio il cui art. 56, comma 1, lett. m), relativamente alle caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari, prescrive che gli alloggi devono avere una superficie minima netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq. 45.00; il regolamento edilizio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nel successivo mese di dicembre.

Il ricorrente, proprietario di terreni edificabili siti nel Comune in relazione ai quali ha presentato domanda di approvazione di un piano di lottizzazione, ha presentato un’osservazione, poi respinta, volta a contestare la legittimità di tale previsione.

Avverso le citate deliberazioni il ricorrente, con ricorso notificato il 31.1.2002 e depositato il 18.2.2002, proposto nei confronti dell’Amministrazione comunale, della Regione Lombardia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, con un unico ed articolato motivo, svolge le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 11 comma 1, lett. i) della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, il quale prevede che il regolamento edilizio contenga le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene, prescrizione quest’ultima che risulterebbe violata in quanto il regolamento di igiene del Comune prescrive una superficie minima di mq. 25 per gli alloggi destinati ad una sola persona, cui vanno sommati mq. 10 per ogni successiva persona;

II) violazione del D.M. 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione” il quale all’art. 3 prescrive che l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone;

III) sviamento di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione, in quanto la legittimità di una tale limitazione delle superfici minime dell’alloggio sarebbe ravvisabile solo ove imposta da motivi di ordine igenico sanitario e, quindi, avrebbe dovuto trovare la propria collocazione nel regolamento di igiene e non nel regolamento edilizio, mancando un interesse urbanistico edilizio privo di connotati igenico sanitari, a supporto della citata limitazione della superficie dell’alloggio; inoltre un così rilevante scostamento dalle previsioni normative di cui al decreto ministeriale avrebbe richiesto una congrua ed adeguata motivazione, nel caso di specie mancante.

Non si sono costituite le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza presidenziale n. 361 dell’8 novembre 2002 è stata disposta l’acquisizione a cura del Comune di una relazione sui fatti di causa e degli atti e documenti necessari ai fini della decisione del ricorso.

A seguito del disposto incombente istruttorio si è appreso che il Comune con deliberazione n. 23 del 30 novembre 2001 ha approvato il nuovo regolamento locale di igiene conforme al regolamento tipo approvato dalla Regione Lombardia, il quale prescriveva al punto 3.4.4., comma 2, capitolo 4, relativamente ai requisiti degli alloggi, che ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva.

Con deliberazione immediatamente successiva, n. 24 del 30 novembre 2001, tale prescrizione era modificata con la previsione che ogni alloggio deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 45 per le prime tre persone e mq. 10 per ogni successiva.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Non si può non evidenziare che il succedersi di diverse disposizioni vertenti sui requisiti minimi della superficie dell’alloggio, per effetto prima delle deliberazioni di modifica del regolamento edilizio e successivamente di due deliberazioni concernenti il regolamento di igiene, rende incerto il quadro normativo vigente nel Comune in detta materia e la mancata espressa abrogazione della impugnata disposizione del regolamento edilizio comporta che vi è un perdurante interesse al ricorso, atteso che la disposizione introdotta con la deliberazione n. 24 del 30 novembre 2001, è formulata in modo non incompatibile con l’impugnata prescrizione del regolamento edilizio.

Anzi, per effetto del combinato disposto delle due disposizioni (il regolamento edilizio prescrive una superficie minima dell’alloggio di 45 mq.; il regolamento di igiene una superficie minima di 45 mq. per le prime tre persone) si dovrebbe giungere alla conseguenza che nel Comune di R. non è possibile realizzare alloggi per una o due persone.

Tale prescrizione imposta dal Comune si risolve, in buona sostanza, in una limitazione dello jus aedificandi, che potrebbe trovare la propria giustificazione solo in motivi di ordine igenico e sanitario che, nel caso di specie, difettano.

Inoltre una tale limitazione inerisce ad un aspetto che non appare suscettibile di essere disciplinato, oltre certi limiti, dal potere dell’ente locale, potendo semmai trovare la propria definizione nella legislazione statale o regionale, anche al fine di evitare difformità di regolamentazioni. Nel rispetto della disciplina urbanistico edilizia rientra nella libertà di iniziativa costituzionalmente garantita dell’imprenditore, la scelta di edificare tipologie edilizie per una, due o più persone.

Tale libertà non può essere limitata o compressa ove non sussistono, come nella specie non sussistono, prevalenti e pregnanti ragioni di interesse pubblico.

Tali ragioni non possono evidentemente identificarsi in quelle igienico- sanitarie, che non sono affatto compromesse da alloggi di 45 mq., o nella esigenza di salvaguardare gli interessi dei residenti e di evitare uno scompenso del mercato, come dimostra la disciplina statale e regionale che ammette superfici inferiori.

Non si può non rilevare che sono le regole del libero mercato e la domanda di alloggi con superficie inferiore ai 45 mq. a determinare la scelta dell’imprenditore di realizzare abitazioni adeguate alle necessità sociali degli acquirenti, mentre un’eventuale inadeguatezza degli alloggi rispetto alle richieste del mercato, comporta un naturale squilibrio nell’offerta delle tipologie edilizie.

E’ pertanto fondata la censura di violazione dell’art. 11 comma 1, lett. i) della legge regionale 23 giungo 1997, n. 23, in quanto il regolamento edilizio ha introdotto una disposizione che nel momento in cui è stata adottata risultava incompatibile con le prescrizioni originarie del regolamento locale di igiene sul punto.

Parimenti fondate sono la seconda e la terza censura, in quanto, come già osservato, la disposizione impugnata ha lo scopo dichiarato di impedire la costruzione di determinate tipologie edilizie, ovvero gli alloggi per una o due persone, utilizzando una disciplina la cui finalità è solo quella della tutela igenico sanitaria.

Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la deliberazione n. 16 del 7 settembre 2001, con cui il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento edilizio, limitatamente alla disposizione di cui all’art. 56, comma 1, lett. m), la quale, relativamente alle caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari, prescrive che gli alloggi devono avere una superficie minima netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq. 45.

E’ anche necessario precisare che per effetto del disposto annullamento, trova applicazione il nuovo regolamento locale di igiene, il quale, a seguito delle modifiche apportate con la deliberazione n. 24 del 30 novembre 2001, prescrive che ogni alloggio deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 45 per le prime tre persone e mq. 10 per ogni successiva.

Orbene tale previsione, di dubbia lettura, detta limiti dimensionali solamente per gli alloggi per tre o più persone, mentre nulla dice per gli alloggi per una o due persone.

E’ chiaro che per effetto del disposto annullamento tale norma non potrà che essere interpretata nel senso che la realizzazione di alloggi per una o due persone è ammissibile con le superfici previste dalla normativa statale e regionale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 7 settembre 2001, nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 22 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

MARIUZZO Francesco - Presidente
MORRI Gianluca - Giudice
MIELLI Stefano - Giudice estensore





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