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Il Cyberstalking: molestia virtuale?
Articolo di Luca Amico 14.06.2006
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IL CYBERSTALKING: MOLESTIA VIRTUALE?

di Luca Amico

(Appunti dall’intervento nell’ambito dell’incontro-dibattito promosso da Telefono Donna in Savona il 6/12/05: "Internet e cellulari: il mezzo è più importante del messaggio?")

1. Internet: un nuovo strumento relazionale e la molestia, reato di relazione

"L’integrità della sua campata era rigorosa quanto il programma moderno stesso, ma intorno a esso era cresciuta un’altra realtà, che seguiva una sua logica. Questo era accaduto un pezzo per volta, senza seguire alcun piano, utilizzando ogni tecnica e ogni materiale immaginabile. Il risultato era qualcosa di amorfo e di sorprendentemente organico. [...] Le sue ossa d’acciaio si perdevano tra un accumulo di sogni: laboratori di tatuaggi, sale giochi, negozietti mal illuminati pieni di riviste in decomposizione, venditori di fuochi artificiali, di esche, agenzie di scommesse, chioschi di sushi, banchi di pegni non autorizzati, erboristerie, barbieri. Sogni di commercio, situati di solito sul livello che un tempo aveva trasportato il traffico veicolare; al di sopra di questi, fin sulla stessa cima delle torri che reggevano i cavi si arrampicava una baraccopoli sospesa, con la sua popolazione non censita e le sue zone di fantasia più privata."

In questo bellissimo brano di Gibson, pubblicato per la prima volta nel 1984, si descrive un’umanità che, in un (non molto) lontano futuro, ha costituito una comunità sul ponte di San Francisco. L’"anarchia strutturata" di questo mondo, a metà tra la virtualità cibernetica e la realtà, ne fa un "sogno di cavi, acciaio e carne". Questo brano mi è sembrato subito la più bella definizione di Internet che avessi mai letto. Una definizione metaforica, naturalmente, lontana probabilmente dai desideri dell’autore, ma ottima per capire Internet come comunità virtuale e come dimensione spaziale.

Cos’è il cyberstalking? Una definizione non esiste ma il termine è per lo più utilizzato per indicare l’uso di Internet, della posta elettronica, o di altri dispositivi di comunicazione elettronica per molestare un’altra persona. Questa molestia, che spesso prende le caratteristiche di una persecuzione ossessiva, detta stalking, generalmente include comportamenti fastidiosi o minacciosi che un individuo compie ripetutamente, come pedinare una persona o comparire nel luogo di residenza o di lavoro di questa, fare innumerevoli telefonate, magari riagganciando alla risposta, lasciare messaggi o oggetti inquietanti o compiere atti vandalici contro la proprietà della vittima. Insomma uno spettro di condotte molto ampio.

La molestia, nella vita di relazione (coppia, lavoro, amicizie) è sempre esistita: oggi con l’estendersi dell’uso delle tecnologie informatiche si diffonde anche alle relazioni telematiche. L’aumento dell’uso domestico e lavorativo dei computers ha comportato un vertiginoso aumento di casi di cyberstalking in U.S.A., Gran Bretagna, Australia (tre paesi dove esistono associazioni no profit come i Cyberangels o il Working on Halt Online Abuse, o istituzioni come l’americano National Centre for Victims of Crime, che si occupano di fornire aiuto alle vittime ma anche di censire e studiare il fenomeno, così offrendo visibilità a ciò che altrove resta "sommerso") e presto potrebbe causare conseguenze simili anche in Europa, in special modo con la diffusione di massa della connessione a banda larga.

In Italia, di contro, la dottrina ed il legislatore, anche in virtù del modestissimo ruolo che ricopre la molestia nel nostro codice penale, hanno fino ad ora dedicato poca considerazione alle peculiarità del fenomeno.

Uno dei maggiori ostacoli al riconoscimento in Italia di un reato autonomo di cyberstalking è dovuto alla frammentazione della fattispecie: nel nostro paese al cyberstalker possono essere contestati una pluralità di reati a seconda della condotta attuata ma nessuno in modo specifico se non la lieve e misera contravvenzione di cui all’articolo 660 del codice penale, palesemente inadeguata ad affrontare il reato in questione, e su cui ci sono seri dubbi per l’applicazione allo spazio telematico. Inoltre il reato di molestia e disturbo alle persone è sanzionato più lievemente rispetto ai reati che, in funzione strumentale o accessoria, ad esso si accompagnano; ciò contribuisce a oscurarne la specificità.

2. Lo Stalking e il Cyber Stalking: una nuova concezione della molestia

Il termine inglese "stalking" ha cominciato a circolare in Italia assai di recente, dapprima utilizzato in psicologia e criminologia per definire la "sindrome del molestatore assillante" e poi entrando nel lessico giornalistico, sempre avido di vocaboli dal suono esotico. Cominciano quindi a venire qualificate come stalking da psicologi e giornalisti fattispecie che il giurista prevalentemente catalogava senza troppi pensieri nella contravvenzione prevista dall’articolo 660 del codice penale: molestia e disturbo alle persone.

A prima vista potrebbe sembrare la solita moda tipica dei nostri media: utilizzare un vocabolo straniero in luogo del corrispondente italiano per affascinare i lettori; ma esisteva veramente un vocabolo italiano corrispondente all’inglese stalking?

Il verbo inglese to stalk ha una pluralità di significati, letteralmente è traducibile come "avvicinarsi di soppiatto"; indica quindi il comportamento del predatore, fatto di appostamenti, inseguimenti: una caccia che si concretizza in una minaccia incombente sulla preda.

Ed infatti lo stalker perseguita la propria vittima con pedinamenti, telefonate assillanti, comparendo nei luoghi frequentati da essa come le vicinanze dell’abitazione o del luogo di lavoro, ossessionandola con la propria presenza e procurando ad essa un sentimento di insicurezza e ansia.

Ma lo stalking può anche essere attuato attraverso la comunicazione: minacce, messaggi macabri come animali morti davanti alla porta di casa, regali inquietanti (fiori che formano l’immagine di una pistola); definire analiticamente il comportamento dello stalker, sarebbe assai complesso e forse impossibile. Ma non è solo la condotta, assai varia, a caratterizzare questa fattispecie: il vero fulcro dello stalking è il bene giuridico tutelato: la libertà della persona e il suo benessere psichico.

E’ proprio attraverso il bisogno di tutelare sempre più questi beni fondamentali non solo dalla rude violenza fisica o dalla minaccia espressa ma anche da comportamenti più sfumati ma ugualmente dolorosi per le vittime, che si è unificato fattispecie differenti per condotta e per motivazioni soggettive, che vanno dalla tradizionale violenza domestica alla persecuzione di un vip, sotto un unico nome: lo stalking.

E un’altra novità importante è stata apportata dalla tecnologia: Internet si è rivelato terreno fertile per lo stalking. La Rete infatti offre grandi possibilità di comunicazione e interazione tra sconosciuti ed offre all’utente una (molto spesso illusoria) garanzia di anonimato. Avendo caratteristiche del tutto peculiari, lo stalking telematico è stato ribattezzato cyberstalking.

Il mezzo informatico offre al cyberstalker diverse modalità di azione: l’invio senza il consenso della persona offesa di grandi quantità e-mails o anche solo il ripetuto invio di e-mails non sollecitate dai contenuti offensivi o sgradevoli per il soggetto passivo (spamming); l’intrusione nel sistema informatico della vittima tramite programmi volti ad assumerne il controllo (trojan horses) o a danneggiarlo (virus), l’impersonificazione della persona offesa in Internet (in chat, newsletters, message boards…), spesso in contesti diffamatori (come siti di genere erotico); la pubblicazione sulla Rete di siti o comunque informazioni dai contenuti minacciosi o offensivi riguardanti la vittima.

Come per lo stalking ciò che unifica una quantità così diversificata di condotte è l’elemento soggettivo: la coscienza e volontà dell’idoneità del proprio comportamento a terrorizzare la vittima.

Stalking e cyberstalking hanno significato in primo luogo una nuova concezione della molestia: non più una semplice petulanza, un fastidio, uno scherzo poco gradito ma una grave lesione della libertà e della sfera personale del soggetto passivo.

3. L’importanza di contrastare adeguatamente la molestia informatica

Con amara ironia ho deciso di intitolare questo intervento "il cyberstalking:molestia virtuale?" alludendo, con la forma interrogativa, al fatto che la molestia compiuta nel così detto "mondo virtuale" dell’informatica o della telematica in realtà sia produttiva di effetti del tutto reali e gravi e per nulla virtuali. Le molestie commesse con il mezzo del computer o attraverso Internet spesso sono anzi anche più gravi e lesive per la vittima che quelle "tradizionali". Tuttavia si rileva che la percezione che la società civile ha di questa fattispecie è confusa e purtroppo condizionata dalla scarsa conoscenza delle (più o meno) nuove tecnologie.

Internet è una sorta di "mondo parallelo" con case, strade, luoghi di incontro, negozi, studi professionali: un mondo dove però è assai più facile mascherare e manipolare la realtà – penso ai molestatori che impersonificano la vittima su chat o siti erotici diffondendone il numero di telefono o l’indirizzo di casa (con le gravissime conseguenze che sono immaginabili) – oppure violare la sfera di intimità del soggetto passivo, attraverso l’intrusione nel sistema informatico altrui. A questo proposito è bene ricordare che la navigazione in Internet è sempre un rischio (esistono numerosi strumenti informatici "malevoli" a disposizione sulla Rete, anche di facile utilizzo, ed i soggetti che si divertono ad utilizzarli sono più numerosi di quanto si possa pensare) tanto più che un numero sempre maggiore di persone utilizza il personal computer come una sorta di "domicilio virtuale" dove inserire dati personali, foto, video, documenti attinenti a passatempi, affetti, famiglia, ma anche cartelle lavorative e professionali. Poichè un computer connesso ad Internet qualora non sia adeguatamente protetto (e a volte anche qualora lo sia) è facile preda di intrusioni esterne non è difficile immaginare quali possano essere le conseguenze di una molestia praticata mediante la violazione del sistema informatico del soggetto passivo: è come se il molestatore avesse le chiavi di casa della propria vittima.

4. La situazione normativa in Italia- alcuni cenni

Nel nostro paese cominciano ora a verificarsi i primi casi di cyberstalking e si pone quindi il problema agli interpreti del diritto di trovare quali siano le norme penali più atte a rapportarsi con tale fenomeno.

In primis va detto che il reato ex art. 660 c.p. intitolato "molestia e disturbo alle persone" è palesemente inadeguato a contrastare qualsiasi fattispecie turbativa della tranquillità personale appena superiore al "suonare il citofono e scappare". Si tratta infatti di una contravvenzione, di basso profilo edittale, formulata in modo ambiguo e sicuramemente datata ed incapace di offrire adeguata tutela contro le condotte moleste compiute sul Web. Infatti tale reato richiede che la condotta sia eseguita in "luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono"; preso atto che una interpretazione della Rete come mezzo del telefono è inacettabile perché analogica in malam partem, vi sono dubbi anche sul fatto che Internet sia luogo pubblico o aperto al pubblico.

Qui è interessante operare una digressione: si possono distinguere due connotazioni di Internet: come luogo, oggetto delle più svariate attività, e come mezzo di comunicazione. Queste due accezioni vanno intese in senso preciso: anche l’Internet come luogo può essere oggetto di comunicazioni: visive, uditive, di ogni genere; tuttavia permane una collocazione spaziale ben precisa. Internet come mezzo di comunicazione a distanza non è diverso dal telefono (rectius: dal cellulare, data la possibilità di inviare messaggi multimediali o comunque scritti piuttosto che orali) o dalla posta ordinaria (la differenza tra queste due tipologie di comunicazione a distanza è data dalla sincronicità o meno in cui si svolgono). Qualora il reato di cui all’articolo 660 del codice penale sia stato commesso in un sito, in una chat, in un newsgroup si può certamente parlare di luogo pubblico o aperto al pubblico - sarà comunque necessario esaminare caso per caso le caratteristiche del sito o della chat, essendovi tipologie molto diverse tra loro e potendo, in alcuni casi, avere caratteristiche simili a "luoghi privati" - laddove invece la condotta sia attuata via e-mail, istant messenger o tramite l’utilizzo di programmi, il problema si fa molto più complesso.

Nel caso dell’e-mail e dell’istant messenger infatti Internet è un semplice mezzo di comunicazione a distanza piuttosto che un luogo virtuale. La casella di posta e-mail sicuramente non può considerarsi un luogo pubblico né aperto al pubblico; essa è assimilata dal legislatore alla corrispondenza comune nell’articolo 616 del codice penale e quindi considerata costituzionalmente segreta ed inviolabile. Inoltre è evidente come nel caso della posta elettronica l’elemento spaziale della Rete passa in secondo piano e Internet diventa il semplice mezzo con cui si invia un messaggio.

Caso più complesso, e da valutare ipotesi per ipotesi, è quello dell’istant messenger: si tratta di programmi che abilitano la comunicazione e lo scambio di files tra più utenti connessi in Rete. E’possibile per gli utenti disporre il programma in modo da selezionare il numero e i componenti di questo "appuntamento". Non trattandosi di un vero e proprio "luogo" virtuale, come può essere una chat come quelle descritte in precedenza (che viene spesso assimilata ad un luogo di incontro dove è possibile conversare sia in pubblico, con più utenti, sia privatamente, ma sempre situata in un "indirizzo" preciso del cyberspazio), è difficile la sua definizione. A mio parere in questo caso il computer diventa più un mezzo di comunicazione a distanza, come il telefono, piuttosto che un vero e proprio "luogo pubblico" e dal momento che la norma prevede un "dualismo" tra queste due ipotesi di collocazione spaziale del reato, sarei più propenso ad inserire l’istant messenger nella prima.

In materia di programmi "malevoli" installati nel sistema informatico del soggetto passivo è opportuno distinguere le situazioni in cui tali programmi agiscano, a seconda del loro collegamento o meno con la navigazione in Internet. Un esempio servirà a chiarire meglio: i programmi spyware si attivano con la navigazione in Internet del soggetto passivo permettendo di "tracciare" il percorso dell’utente come in un pedinamento virtuale; in questo caso non c’è dubbio che, avvenendo l’azione on line, il luogo è pubblico. Diversamente invece nel caso di un programma che sfrutta le backdoor del computer "attaccato" per controllare il computer della vittima quando questa è connessa (e non solo: attraverso questi "malwares" può installare nel sistema informatico attaccato programmi che compiano operazioni anomale o inquietanti, come l’apparizione di messaggi sullo schermo o l’apertura del lettore cd). E’chiaro che questa condotta non avviene in un luogo pubblico, essendo la navigazione assolutamente trascurabile e rilevando invece, come nel caso dell’istant messenger la semplice connessione tra il sistema operativo dell’aggressore e quello della vittima.

Sull’art. 660 c.p. si potrebbero poi fare altri rilievi, come per esempio che si tratta, inspiegabilmente, di un reato contro l’ordine pubblico oppure sulla formulazione ambigua della norma che provoca divisioni nella sua interpretazione da parte della dottrina e nella giurisprudenza (quella "petulanza" che non si sa se essere elemento della condotta o dolo specifico)…ma è bene lasciare tali argomenti, pur interessanti, a trattazioni specifiche.

Tornando ai profili penali del cyberstalking, a seconda delle modalità della molestia telematica si possono poi ipotizzare diverse (e numerose) tipologie di reati: contro l’onore, la libertà, la riservatezza ma anche i così detti computer crimes…è significativo comunque che nessuno di tali reati eventualmente commessi nella condotta molesta ha un profilo edittale così basso come quello previsto dall’art.660 c.p.

Ecco quindi il principale paradosso della situazione normativa italiana in materia: non esiste un reato specifico teso al contrasto e alla prevenzione di tale fenomeno e quello che più vi si avvicina, la molestia, è completamente da riformulare e inadeguato a fronteggiare il problema, per cui di volta in volta si punisce l’ingiuria, la diffamazione, la violazione di sistema informatico, senza riconoscere che invece esiste una fattispecie unica e caratterizzata, quella che gli anglossassoni chiamano cyberstalking.

5. Conclusioni

Il cyberstalking è una minaccia crescente. Dai dati raccolti dalla Associazione "Working on Halting On line Abuse" risulta che nel corso del 2002 siano stati segnalati al sito Internet dell’Associazione dai cinquanta ai cento casi alla settimana. Pure scremando una ragionevole percentuale di false segnalazioni, il dato rimane impressionante.

Il cyberstalking è una minaccia reale. Internet ogni giorno diviene strumento di lavoro, svago, studio per una quantità sempre crescente di persone. Sul Web nascono relazioni, si sviluppano idee e si compiono reati: è importante dotarsi dei mezzi adeguati per garantire la tutela più ampia possibile della serenità degli utenti.

La molestia è un reato che può minare la tranquillità di un individuo ed è degna di maggiore attenzione. Sulla base di questa considerazione è nato negli U.S.A. il reato di stalking; dalla necessità di non escludere, irragionevolmente, dalla tutela Internet e l’ambiente informatico, il cyberstalking.

In Italia è più che mai necessaria una rielaborazione del reato di molestia e disturbo alle persone. Ciò è assolutamente urgente per garantire tutela nei confronti delle condotte attuate con mezzi come la posta elettronica o istant messenger, che non possono rientrare nel luogo pubblico richiesto dalla norma e possono essere considerate attuate con il mezzo del telefono solo con una interpretazione estensiva in malam partem dell’articolo 660 del codice penale.

Trovo poi assolutamente indispensabile un incremento sanzionatorio, almeno per i fatti più gravi, magari con la formula del "reato aggravato dall’evento". Una riforma del reato di molestia e disturbo alle persone potrebbe essere anche l’occasione per riconsiderarne la collocazione, oggi nella sezione dedicata ai reati contro l’ordine pubblico, e quindi definire meglio il bene giuridico, nell’ottica di una maggiore attenzione alla persona. L’arretratezza delle norme sulla molestia tramite "mezzo elettronico" è ancora più evidente se confrontate con quelle adottate in materia di spamming.

In Italia le tecnologie informatiche stanno conoscendo il massimo sviluppo negli anni recenti, con una diffusione sempre più capillare di connessioni ad Internet tra le famiglie e nei luoghi di lavoro: occorrerebbe quindi cercare di affrontare i problemi che la Rete pone a mente fredda, prima che si presentino i primi casi di elevata gravità e si scopra, come sempre con stupore, che il "Re è nudo".






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