SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA 13/04/2006 n. 8716
(Presidente M. R. Morelli, Relatore V. Napoleoni)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 5 maggio 2003
Nella specie, pur essendovi stati numerosi rinvii di ufficio, le parti, nelle sedici udienze effettivamente svoltesi, avevano formulato una sola volta una richiesta (quella di ammissione di una consulenza tecnica all'udienza del 29 novembre 1993), essendosi limitate, per il resto, a chiedere rinvii, spesso dando atto della pendenza di trattative di bonario componimento.
In tale situazione, essendo stata nella sostanza la vicenda “completamente gestita in ambito stragiudiziale” , a prescindere dall'esistenza o meno di un ritardo nella definizione del processo, non poteva ravvisarsi l'esistenza di alcun danno n é patrimoniale (peraltro neppure allegato) n é morale, dato che il comportamento processuale delle parti e l'entità degli interessi in gioco (trattandosi di procedere alla divisione della parte di un fabbricato cui il ricorrente, proprietario per un quarto, non si era opposto) escludevano che il protrarsi dell'incertezza circa il futuro assetto della proprietà comune avesse avuto «una qualche ricaduta sulla vita del ricorrente».
Per la cassazione di tale decreto propone ricorso A. sulla scorta di tre motivi, cui re siste con controricorso il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente denuncia:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del la legge n. 89 del 2001, degli artt. 6, paragrafo 1, e 53 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e dell'art. Ili della Costituzione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Al riguardo, il ricorrente rileva come, ai fini del riconoscimento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice nazionale sia tenuto ad applicare le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed in particolare l'art. 6 di tale Convenzione, secondo i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
A tali principi non si sarebbe per converso attenuta
Di contro,
2. — Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 2506 e 2043 cod. civ., degli artt. 2 e 24 della legge n. 848 del 1955 (l'art. 24 di tale legge è peraltro inesistente) e dell'art. Ili della Costituzione, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., censurando che
La lesione del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, gi à affermato dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ed ora anche dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., sarebbe difatti fonte, di per se, di danno risarcibile. Ne l'esistenza di quest'ultimo potrebbe essere negata sulla base del comportamento processuale tenuto dalle parti e teso a risolvere la controversia nel pi ù breve tempo possibile, o sulla base dell'entità degli interessi in gioco, ovvero ancora perché la causa si e conclusa a seguito di transazione, concretando quest'ultima una scelta affatto legittima, tanto pi ù a fronte dell'incapacità dell'amministrazione della giustizia di garantire la definizione del giudizio in tempi ragionevoli. La certezza sulla proprietà e sulla concreta disponibilità dell'immobile oggetto di giudizio è stata in effetti conseguita dal ricorrente solo con la conclusione della transazione, mentre fino a tale momento sarebbe innegabile che egli abbia sofferto il pregiudizio morale connesso al disagio ed all'ansia per la pendenza del lungo processo.
3. - Il ricorso non è fondato, pur dovendo la motivazione del decreto impugnato essere opportunamente emendata da questa Corte, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
3.1. — Detta motivazione non è infatti condivisibile nella parte in cui esclude la configurabilità , nella specie, di una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, facendo leva, a tal fine, sulla duplice circostanza che il processo presupposto si era concluso con una transazione stragiudiziale e che le parti, nel corso di esso - pur in presenza di plurimi rinvii d'ufficio - avevano a lor volta formulato reiterate richieste di rinvio.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare a più riprese, il diritto all'equa riparazione viene riconosciuto dall'art. 2 della legge n. 89 del
Quanto, poi, ai rinvii richiesti dalle parti, essi potevano venire in rilievo ai fini della determinazione della misura del segmento - all'interno del complessivo arco temporale del processo - riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere formulata la valutazione circa la ragionevole durata, ma non già per escludere sic et simpliciter la sussistenza della violazione.
Se per un verso, infatti, è la stessa Corte territoriale ad affermare che vi furono, nel corso del processo presupposto, anche « numerosi rinvii di ufficio » ; per altro verso, in rapporto a quelli richiesti dalle parti vale comunque il principio — più volte affermato da questa Corte — secondo il quale non tutto il lasso temporale intercorso tra un'udienza e un'altra può essere automaticamente imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l'entità di quello concesso sia aserivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria (Cass., 28 settembre 2005, n. 18924; Cass., 21 settembre 2005, n. 18589; Cass., 30 marzo 2005, n. 6713).
3.2. — Nondimeno, a sorreggere la decisione di rigetto della domanda è sufficiente la successiva e di stinta considerazione, svolta nel decreto impugnato, circa la non configurabilita, nel caso di specie, di un danno conseguente alla irragionevole durata del processo.
Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001, il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo e a condizione che vi si riconnetta sulla base di una normale sequenza causale, restando a carico della parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il pregiudizio (patrimoniale) lamentato (Cass., 26 apri le 2005, n. 8603).
Quanto, invece, al danno non patrimoniale, per orientamento ormai costante di questa Corte, dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338; Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1339), il danno anzidetto, inteso come danno morale soggettivo, è , anche alla stregua della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di ordine psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca a chi ne è titolare: sicché , pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa — ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione — una volta accertata quest'ultima deve, invece, considerarsi di regola in re ipsa la prova del relativo pregiudizio, che il giudice deve ritenere quindi esistente; sempre, per ò , che non constino, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che il danno in questione sia stato subito del ricorrente: come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a s é favorevoli (ex plurimia, tra le ultime, Cass., 11 novembre 2005, n. 21857; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21094; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19288; Cass., 29 settembre 2005, n. 19029).
La valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, delle particolari circostanze sopra indicate, idonee ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale, si risolve evidentemente in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità , ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici.
Nella specie,
Tali elementi essa ha individuato in un triplice e convergente ordine di circostanze: il comportamento processuale delle parti, che per l'intero arco del giudizio si erano limitate a formulare richieste di rinvio (fatta eccezione per un'unica richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio), motivandole sovente con la pendenza di trattative di bonario componimento; l'oggetto del giudizio, consistente nella divisione di una parte di un fabbricato, cui il ricorrente, proprietario per un quarto, non si era opposto; la circostanza, infine, che il giudizio si fosse concluso con l'estinzione per inattività delle parti, a seguito della conclusione di una transazione stragiudiziale.
Tale complesso di elementi induceva a ritenere che si fosse al cospetto di una vicenda « completamente gestita in ambito stragiudiziale » : ergo, di una sostanzia le carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello — opposto — alla stasi del procedi mento per coltivare la prospettiva, poi in effetti concretizzatasi, della definizione stragiudiziale.
Siffatto apprezzamento, in quanto sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da errori logico- giuridici, si sottrae a censura nella presente sede.
4. — Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2006.
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In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, nel ribadire che l'esistenza di un danno non patrimoniale - la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come nel caso in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sé favorevoli.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8716 del 13 aprile 2006, individuando nella specie un’ipotesi tipica, di frequente applicazione, in cui tale danno non sussiste.
La Suprema Corte ha affermato che valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di tali particolari circostanze si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici.
Nel caso di specie, la controversia oggetto del processo civile presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti, a seguito di transazione stragiudiziale - era stata completamente gestita fuori dell'ambito processuale, con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello, opposto, alla stasi del procedimento per coltivare la prospettiva, poi concretizzatasi, della definizione in sede stragiudiziale.
(Altalex, 4 maggio 2006)