Tribunale di Napoli
Ordinanza 4 aprile 2007
tribunale di napoli
ufficio esecuzioni civili
r.e. n. 30385/06
Il Giudice dell'Esecuzione
rilevato che il credito dell’avv. F. M. nei confronti di GENERALI ASS.NI S.p.A. ammonta ad € 1375,00 per spese di giudizio distratte in suo favore ex art.
ritenuto che, in sede d’assegnazione ex art.
ritenuto, altresì, che il processo d’esecuzione, potendo instaurarsi solo ove esista un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (v. art.
ritenuto inoltre che, fuori delle ipotesi d’interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno o d’interessi su un credito di lavoro privato, costituenti - come la rivalutazione monetaria - una componente dei crediti stessi, gli interessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, abbiano un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria alla quale accedono, onde da un lato possano essere attribuiti dal giudice della cognizione solo su espressa domanda della parte (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione, n. 9800/1991, n. 1561/1993) e dall’altro la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro non possa costituire titolo esecutivo per il pagamento di detti interessi, ove non ne faccia specifica menzione, non potendo essi considerarsi implicitamente inclusi in quella pronuncia;
rilevato che il legislatore attribuisce gli effetti di titolo esecutivo, oltre che per il capitale, anche per gli interessi solo in alcuni casi particolari espressamente individuati (v. ad es., art. 63 R.D. n. 1669/1933; art. 55 R.D. n. 1736/1933), di talché non è consentita l’applicazione analogica delle norme eccezionali che li regolano (v. art. 14 preleggi);
ritenuto, poi, che il credito azionato in executivis dal difensore distrattario non condivida la natura del credito fatto valere in giudizio, ma abbia natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore nei confronti della parte dichiarata soccombente (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, n. 3474/1997), per cui, in applicazione dei predetti principi, nulla vada liquidato da questo giudice dell'esecuzione per interessi su tale credito, giacché questa pretesa non trova esplicito riscontro nel titolo esecutivo e non può, quindi, essere soddisfatta nella presente procedura;
ritenuto, peraltro, che tale richiesta possa essere fatta valere in sede di cognizione, poiché i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, compresi quelli per spese processuali, producono interessi corrispettivi di pieno diritto a norma dell’art.
rilevato, altresì, che l’istante, nel proprio precetto, ha richiesto anche il rimborso di quanto corrisposto per l’imposta di registrazione del provvedimento concludente il processo nel quale egli fu patrocinatore, tributo da lui personalmente pagato successivamente alla notifica del pignoramento, come risulta dalla documentazione agli atti;
ritenuto, tuttavia, che nulla possa essere riconosciuto al difensore distrattario per esborsi attinenti alla registrazione del titolo in base al quale procede, trattandosi, non di onorari non riscossi e di spese di lite anticipate per atti già compiuti al momento della pronuncia giudiziale, distratti ex art.
ritenuto, pertanto, che non abbia alcuna rilevanza, nell’ambito di quest’esecuzione, il fatto che tale imposta sia stata versata personalmente dal procedente, giacché la natura giuridica di siffatto esborso non può ricondursi che, secondo i casi, o all’adempimento del rappresentante (v. artt. 1387 e ss. C.C.) o all’adempimento del terzo (v. art.
considerato, ancora, che “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” (v. art.
ritenuto, in particolare, che un credito sia esigibile quando non sia sottoposto a termine o a condizione sospensiva (cfr. tra le tante, Corte di Cassazione, n. 1375/1975) e che tale requisito debba sussistere, al più tardi, al momento dell’inizio del processo esecutivo che, nell’espropriazione forzata, di regola, coincide col pignoramento (v. art.
considerato, inoltre, che il diritto di regresso del condebitore solidale (v. art.
ritenuto, pertanto, che anche volendo, con un’evidente forzatura, interpretare estensivamente il concetto di “parti in causa” di cui all’art. 57 D.P.R. n. 131/1986 - come non circoscritto alle parti del rapporto controverso, ma erroneamente ampliato a tutti i soggetti comunque destinatari degli effetti del processo, tra i quali indubbiamente rientra anche il procuratore antistatario, sia pur limitatamente alla pronuncia di distrazione delle spese, che gli conferisce una posizione processuale autonoma, assimilabile a quella della parte (cfr. in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, n. 15639/2003) - parimenti nulla possa essere liquidato all’istante per la registrazione del titolo per cui si procede, giacché il suo ipotetico diritto di regresso ex art.
ritenuto in conclusione che, a norma degli artt. 57 D.P.R. n. 131/1986 e
rilevato che il terzo B. INTESA S.p.A. ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;
ritenuto, infine, che le spese “per” l’esecuzione vadano liquidate in complessivi € 600,00 - di cui € 97,00 per onorari;
P.Q.M.
visto l’art.
€ 600,00 per spese, al creditore;
€ 1375,00 per capitale, al creditore.
A soddisfazione dei crediti, oltre:
1) diritti e spese relativi ad esame, copia e notifica ordinanza, imposta di registro;
2) CPA ed IVA. Il tutto come per legge.
Liquida in prededuzione al terzo € 40 per la dichiarazione resa, da trattenersi su quanto dovuto al debitore, ed ordina l’immediato pagamento delle somme assegnate.
Napoli, 04/04/2007
Il Giudice dell'Esecuzione
Fabio Ciccarelli
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COLLABORA
Solo la parte in causa vincente - e non anche il difensore distrattario - può agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente inadempiente, oltre che per il proprio credito accertato, anche per il rimborso delle spese di registrazione della pronuncia giudiziale, a condizione che abbia già effettuato il versamento dell’imposta.
(Fonte: Altalex Massimario. Si ringrazia per la segnalazione il Dott. Fabio Ciccarelli. Cfr. Tribunale di Napoli, ord. 11 maggio 2005, RE 2066/05)