Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Convertito decreto ''milleproroghe": privacy, enti locali, libretti al portatore
Legge 01.03.2005 n° 26
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us

Con la legge n. 26 del 1 marzo 2005 il Parlamento ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 314/2004 (c.d. "decreto milleproroghe").

Fra le modifiche introdotte si segnala le proroghe:

  • al 31 dicembre 2005 del termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy);
  • al 31 marzo 2006 del termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy);
  • al 31 marzo 2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli enti locali;
  • al 1º luglio 2005 dell'efficacia delle sanzioni per i libretti al portatore con saldo superiore a euro 12.500.

(Altalex, 3 marzo 2005)



| proroga di termini | privacy | enti locali | croce rossa | autotrasporto | antimafia | mobilità |

LEGGE 1 marzo 2005, n.26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2-3-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 5521):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lunardi), dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (La Loggia) e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Urbani) il 31 dicembre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 5 gennaio 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, VII, IX, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede referente, il 18, 20, 26, 27 gennaio 2005.
Esaminato in aula il 18 e 31 gennaio 2005; l'1, 2, 8 febbraio 2005 ed approvato il 9 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3294):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª
e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 15 febbraio 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione in sede referente, il 15, 17, 22 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 23 e 24 febbraio 2005 ed approvato il 1° marzo 2005.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140»;
dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".
Art. 1-ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali). - 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto".
Art. 1-quarer (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili).
- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' di imposta 2000 e successive».
All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la parola: «elabora» e' sostituita dalla seguente: «approva» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi».
All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali). - 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
Art. 6-ter (Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994). - 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
Art. 6-quater (Occupazioni d'urgenza). - 1. E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1.
Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 6-sexies (IVA agricola). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Art. 6-septies (Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
Art. 6-octies (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinarti). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Art. 6-nonies (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005».





Ricerca testi e autori

Il reato di stalking
eBook , segnalazione del 28.06.2010 (Manuela Rinaldi)

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Libretti al portatore: ultima fermata (Articolo di Giovanni Falcone 29.06.2005)

Proroga di termini: enti locali, croce rossa, autotrasporto, antimafia, spettacoli (Decreto Legge , testo coordinato 30.12.2004 n° 314 )
Lo studio si occupa principalmente di diritto civile, con particolare attenzione alla responsabilità civile, al recupero crediti, alla materia dei contratti, alle locazioni,al diritto di famiglia e all' infortunistica. Disponibile per domiciliazioni.

Tecniche di liquidazione dei danni civili
Seminario (accreditato 7 ore) Cons. M. Rossetti in Napoli e Bologna dal 16.11.2010

Master Altalex in Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Master 40 ore in aula in Napoli dal 22.10.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...