N. 5011/05 Reg.Sent.
Nr. 1468/05 Reg.Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari - Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205
sul ricorso n. 1468 del 2005 proposto da
L. Erasmo, nato ad Altamura il 6.11.1961 ed ivi residente alla via Marmolada, 24, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Lattanzi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via De Rossi, 57,
CONTRO
la Sesit Puglia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Damascelli ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Putignani, 210,
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento d’iscrizione ipotecaria degl’immobili lotto-quota 00010000/10000 di piena proprietà -NCEU- Comune di Altamura, via Marmolada 24- foglio 0158, partita XXXXXXXXXXXX, particella XXXXXXXXXX, subalterno XXXXXXXXX, categoria A -, classe 00, lotto-quota 000100000/10000 di piena proprietà -NCEU - Comune di Altamura, via Bendasi 11 -foglio 0165, partita XXXXXXXXX, particella XXXXXXXXX, subalterno 0001, categoria M-, classe 00; lotto-quota 00010000/ 10000 di piena proprietà, NCT -Comune di Altamura, foglio 0158, particella 00000004100, partita 000000000, cat 45: per la complessiva somma di euro 62.220,58 pari al doppio del carico tributario non pagato, disposto dalla Sesit Puglia s.p.a. il 23.4.2005 per un debito tributario di € 31.110,29, notificato il 24 giugno 2005 con lettera raccomandata a.r.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sesit Puglia S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2005, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, il Ref. dott. Raffaele Greco;
Udito l’avv. Damascelli per la Sesit Puglia S.p.a.;
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo palesemente inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;
Ritenuto in fatto:
- che con ricorso notificato il 6 ottobre 2005 e depositato in Segreteria il 13 ottobre 2005, il sig. Erasmo L. ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato;
- che in particolare, ne ha lamentato l’illegittimità per eccesso di potere e violazione dell’art. 77 del D.P.R. nr. 602 del 1973, avendo la Sesit Puglia S.p.a. fatto cattivo uso del potere discrezionale riconosciutole per ottenere il versamento delle somme dovute dal ricorrente, utilizzando l’iscrizione ipotecaria come mezzo di pressione nei confronti del cittadino;
- che, inoltre, ha evidenziato come mancasse del tutto ogni motivazione in ordine alle specifiche esigenze che avevano indotto ad una così consistente limitazione della proprietà privata del ricorrente a fronte dell’entità del carico tributario, attesa l’evidente sproporzione verificatasi nella specie;
- che, conseguentemente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia;
- che la Sesit Puglia S.p.a. si è costituita in data 8 novembre 2005, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e nel merito chiedendo comunque la reiezione del ricorso siccome infondato;
- che alla camera di consiglio del 9 novembre 2005, fissata per l’esame della domanda di sospensiva, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 co. IV e V L. nn 1034/71, come introdotti dall’art. 9 L. nr. 205/00, dandone comunicazione alle parti presenti;
Ritenuto in diritto:
- che risulta fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente, essendo pacifica nel caso di specie l’insussistenza della giurisdizione di questo Tribunale;
- che, come da consolidata giurisprudenza condivisa anche da questo Tribunale, le controversie relative all’impugnazione di iscrizione ipotecaria compiuta da concessionario per la riscossione di tributi pubblici fuoriescono dall’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, afferendo ad un istituto di carattere civilistico che trae fondamento in un rapporto privatistico di credito-debito, sia pure scaturente da obbligazione tributaria (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 marzo 2005, n. 381; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2004, n. 4144);
- che da tale giurisprudenza il Collegio non ritiene doversi discostare nel caso di specie;
- che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione;
Ritenuto che alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro duemila;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Prima, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe nr. 1468 del 2005.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2005, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente
Raffaele GRECO Componente est.
I nuovi reati informatici
COLLABORA
Patrocinante in Cassazione. Lo Studio si occupa di diritto civile, penale e amministrativo. Disponibile per domiciliazioni, sostituzioni processuali e attività connesse presso tutte le Autorità Giudiziarie di Roma
| Corso intensivo Altalex esame di avvocato 2010 Corso intensivo in Padova dal 24.09.2010 Il nuovo processo del lavoro tra novità normative e chiarimenti giurisprudenziali Seminario 7 ore Dott. G. De Marzo in Bologna, Roma e Milano dal 08.10.2010 |
PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
|
Esulano dall’ambito della giurisdizione amministrativa, per rientrare in quello della giurisdizione ordinaria, le controversie relative all’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria compiuta da un concessionario per la riscossione di tributi pubblici, atteso che tali controversie hanno ad oggetto un istituto di carattere civilistico (iscrizione ipotecaria) che trae fondamento in un rapporto privatistico di credito-debito, ancorché avente scaturigine da un’obbligazione tributaria; con la conseguenza che la posizione giuridica sostanziale in tali casi azionata deve qualificarsi di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo.
E' quanto stabilito dal Tar Puglia-Bari con la sentenza n. 5011 depositata il 23 novembre 2005.
(Altalex, 8 dicembre 2005)