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Via libera del Consiglio dei Ministri alla Riforma per l’accesso alle professioni
Articolo di Pierangela Dagna 29.03.2006
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Requisito fondamentale per l’accesso alle professioni – anche sulla base delle considerazioni svolte dagli ordini professionali - è il tirocinio che sarà obbligatorio, serio, continuativo e certificato.


| Pierangela Dagna | accesso alle professioni |

Via libera del Consiglio dei Ministri alla Riforma per l’accesso alle professioni”
(D.P.R. definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n. 51 del 29/03/2006)

di Pierangela Dagna


Su proposta del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Regolamento recante la disciplina per l’ammissione agli esami di Stato per l’accesso agli albi di ordini e collegi professionali, a norma dell’art. 1,co 18, della legge 14/01/1999, n. 4. Dunque dopo il via libera del Consiglio di Stato ed acquisiti i pareri dei vari ordini professionali, il Governo vara la riforma dell’accesso alle professioni e dei relativi esami di Stato.

Le nuove disposizioni sono il frutto di un complessivo progetto di revisione delle norme sull’accesso alle professioni per il quale è stata istituita un’apposita Commissione, presieduta dal Sottosegretario Maria Grazia Siliquini, della quale hanno fatto parte i rappresentanti delle Conferenze dei Presidi di Facoltà e, per la prima volta, degli Ordini Professionali. In un secondo tempo sono stati istituiti dei tavoli informali presieduti dalla sen. Siliquini, con la presenza di tutti gli Ordini interessati, per analizzare le problematiche relative alle singole professioni e giungere in tal modo ad uno schema finale condiviso sia dalla componente accademica che da quella professionale.

Nelle intenzioni del Governo, se i tempi saranno rispettati, le nuove disposizioni saranno adottate già a partire dalla seconda sessione degli esami di Stato del 2006.

Il presente Regolamento ridisciplina interamente i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato, le relative prove e la costituzione delle commissioni esaminatrici per tutte le professioni già incluse nel D.P.R. n. 328/2001 e, oltre a queste, per gli statistici, i tecnologi alimentari, i farmacisti ed i veterinari. Per altri ordini professionali, invece, (e cioè per giornalisti, consulenti del lavoro, agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali) sono stati aggiornati i requisiti di ammissione all’esame di Stato, prevedendo fra l’altro, in alternativa ai titoli vigenti, un percorso qualificante comprensivo di laurea e tirocinio.

Vengono anche completate le norme di cui al decreto lgs.vo 28 giugno 2005, n. 139, relative alle modalità di svolgimento degli esami per l’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare per l’esperto contabile è stato disposto l’accesso agli esami, fin dall’anno 2006, dei laureati triennali, anticipando così le disposizioni della precedente normativa in base alla quale tale possibilità era fissata al 2008.

Requisito fondamentale per l’accesso alle professioni – anche sulla base delle considerazioni svolte dagli ordini professionali - è il tirocinio che sarà obbligatorio, serio, continuativo e certificato. Nelle intenzioni del Governo, i giovani, mediante una formazione universitaria riqualificata con l’introduzione dei percorsi ad “Y” ed un serio tirocinio professionale, si presenteranno più preparati agli esami di Stato.

Il tirocinio (di durata semestrale nella maggior parte delle professioni considerate dal Regolamento) viene introdotto anche laddove fino a ieri non era previsto; vengono assicurate nuove modalità di svolgimento che ne garantiscano la serietà, la continuità, il carattere effettivamente professionalizzante; viene offerta la possibilità di svolgerlo presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli Ordini; viene disposto che la gestione e la responsabilità del tirocinio spetta agli Ordini medesimi tramite la supervisione di un tutor iscritto all’albo da almeno cinque anni.

E’ inoltre possibile svolgere parte del tirocinio già nel percorso universitario, al fine di garantire un più rapido accesso al mondo del lavoro e di fornire una più elevata preparazione.

Oltre e prima del tirocinio requisiti basilari per l’accesso sono la Laurea e la laurea magistrale. In alcuni casi è stato anche previsto un doppio requisito formativo per l’accesso alle professioni, e cioè oltre alla laurea specialistica (ora magistrale) una specifica laurea triennale che assicuri un percorso omogeneo e più adatto alla successiva attività professionale.

Quanto alla ridefinizione delle procedure degli esami di Stato, la disciplina delle quali era ferma al D.M. 9 settembre 1957, il nuovo Regolamento dispone che le prove si tengano esclusivamente presso sedi universitarie; è stato introdotto l’anonimato e l’uso delle moderne tecnologie. E’ stata altresì aggiornata la composizione delle commissioni esaminatrici prevedendo, fra l’altro, una sola commissione esaminatrice per entrambe le sezioni degli albi, opportunamente integrata con rappresentanti della sez. B, per le prove d’esame dei laureati triennali. Un rappresentante del Ministero potrà essere inviato presso le sedi di esame per verificare la regolarità formale di tutte le procedure.





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