SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 20 giugno 2006-19 febbraio 2007, n. 3740
COLLABORA
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tutela del consumatore (ricorsi avverso gestori di telefonia, danno da vacanza rovinata, cartelle esattoriali), immigrazioni, domiciliazioni.
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E’ affetta da nullità insanabile ex art. 1418 c.c. la prestazione professionale svolta dal praticante avvocato non ancora iscritto all’Albo forense, quand’anche tale attività sia stata svolta al di fuori del processo, purché strettamente dipendente da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possa ritenersi come preordinata allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari.
Così statuendo, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha confermato il costante orientamento di legittimità (cfr. Cassazione sentt. 5566/01 e 8286/99) a mente del quale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 1794/42, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, e ad esso strettamente preordinate e/o dipendenti. Sulla scorta di un simile assunto, gli ermellini giungono a qualificare come affetto da nullità assoluta ed insanabile il contratto di patrocinio stipulato, in violazione dell’art. 2231 c.c., da soggetto non iscritto all’Albo forense, e dunque abusivamente, atteso l’interesse dell’ordinamento a rimuovere detto contratto contrario all’ordinamento professionale (in tal senso, Cassazione sentenza 3272/01).
Nella fattispecie concreta a risoluzione della quale è intervenuta la sentenza in esame, i giudici di Piazza Cavour hanno negato il diritto al compenso professionale a un praticante avvocato impegnatosi nei confronti di una società commerciale a studiare la controversia e a redigere le minute degli atti, in relazione a una lite giudiziaria che sarebbe poi stata concretamente affidata a un avvocato regolarmente abilitato. La natura extragiudiziale della prestazione effettuata dal giovane praticante non ha pertanto impedito al Giudice della Nomofilachia di qualificare come abusivo l’incarico ad esso conferito e, conseguentemente, di negare qualsiasi tipo di compenso in suo favore.
(Altalex, 10 marzo 2007. Nota di Sabrina Pane)