Le Sottocommissioni esaminatrici, costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, possono essere presiedute anche da un Vicepresidente senza che sia necessaria, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione, a mente dell’articolo 22, comma 6 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.
- Cfr. decisione Cons. giust. Amm., 11 ottobre 1999, n. 437 e ordinanza Cons. Stato, 16 maggio 2000, n. 2398.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, c. 4°, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205)
sul ricorso in appello numero di registro generale 1822 del 2002, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, per legge, domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
contro
la sig.ra TAMBURRI Maria, non costituita nel grado di giudizio;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, 2 gennaio 2001, numero 17, non notificata, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso numero di quel T.a.r. 12296 del 2000, proposto dalla sig.ra Maria Tamburri.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla camera di consiglio del 23 aprile 2002, il onsigliere Paolo Troiano.
Udito per la parte appellante l’Avv. dello Stato Wally Ferrante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Le Amministrazioni indicate in epigrafe impugnano la decisione 2 gennaio 2001, numero 17 con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata avverso il provvedimento affisso in data 25 luglio 2000 di non ammissione della stessa alle prove orali relative all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato indette con D.M. 30 giugno 1999, nonché contro il verbale n. 16 della VI Sottocommissione dell’8 giugno 2000 e tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.
Il Tribunale ha accolto il ricorso giudicando fondato il motivo con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22, comma 6 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in quanto la Sottocommissione non era presieduta dal Presidente titolare, bensì da un Vicepresidente, senza che tale sostituzione fosse giustificata da obiettive ragioni di impedimento.
L’appello – con cui le Amministrazioni appellanti lamentano l’ingiustizia della decisione – è fondato e può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21, ultimo comma, e dell’articolo 26, ultimo comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205.
In particolare il Collegio, integralmente richiamata la motivazione della decisione Cons. giust. Amm., 11 ottobre 1999, n. 437 e dell’ordinanza di questa Sezione 16 maggio 2000, n. 2398, rese in relazione ad identica questione, conferma il principio ivi enunciato per cui le Sottocommissioni esaminatrici, costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, possono essere presiedute anche da un Vicepresidente senza che sia necessaria, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione, a mente dell’articolo 22, comma 6 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.
Tali decisioni sono state in seguito costantemente confermate da questo Consiglio, mentre i precedenti in senso contrario richiamati dal Tribunale amministrativo regionale (Sez. IV, 31 marzo 2000, nn. 1855 e 1878) sono rimasti isolati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso originariamente proposto dalla sig.ra Maria Tamburri.
Condanna la sig.ra Maria Tamburri al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, spese che liquida in euro 1500 (euro millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
Paolo Troiano Consigliere est.
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- Cfr. decisione Cons. giust. Amm., 11 ottobre 1999, n. 437 e ordinanza Cons. Stato, 16 maggio 2000, n. 2398.
(Massima a cura della redazione)