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Esame avvocato: voto numerico e tempi di correzione non sono sindacabili
Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 17.09.2004 n° 6155
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Anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione della prova scritta di un esame.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2331 del 17 settembre 2004, precisando altresì i seguenti principi:

  • sfugge al sindacato di legittimita’ del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati;

  • i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fungibili ed in ogni caso le singole sottocommissioni possono essere presiedute dal vice – presidente, senza la necessita’ di motivare l’impedimento che giustifica la sostituzione;

  • in caso di valutazione negativa di un candidato e’ irrilevante (e non appare necessario) che in la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato;

  • la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, cosi’ come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalita’ propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimita’, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali.

(Altalex, 24 settembre 2004)



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CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 6155 del 17/09/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso in appello iscritto al NRG 3845 dell’anno 2004 proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

D.O., non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva,

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 64 del 4 febbraio 2004;

Visto l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e la contestuale domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza in camera di consiglio dell’8 luglio 2004 del consigliere Carlo Saltelli;

Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte presente dell’intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata, stante l’integrita’ del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, ed e’ essendo inoltre scaduti i termini per la costituzione in giudizio dell’appellato;

Udito l’avvocato dello Stato Fiorentino;

PREMESSO CHE

  • con sentenza n. 64 del 4 febbraio 2004 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dal dott. O.D. ed ha annullato il verbale in data 9 maggio 2002 della Commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2001/2002, operante presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nella parte in cui aveva assegnato alle sue prove scritte il punteggio rispettivamente di 28/50 (parere di diritto civile), 30/50 (parere di diritto penale) e 25/50 (atto giudiziario in materia di diritto privato), insufficiente per l’ammissione alle prove orale, ritenendo fondato il dedotto motivo di difetto di motivazione per insufficienza del solo voto numerico in presenza dei generici criteri di massima fissati per la correzione degli elaborati (con assorbimento di tutte le altre censure);

  • il Ministero della Giustizia e la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, con atto di appello ritualmente notificato il 13 aprile 2004, hanno chiesto la riforma della prefata sentenza, non sussistendo il vizio di difetto di motivazione, erroneamente riscontrato dai primi giudici, ed essendo del tutto infondati anche gli ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado e non esaminati, in quanto dichiarati assorbiti;

  • l’appellato, benche’ ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si e’ costituito nel presente grado di appello;

CONSIDERATO CHE:

  • secondo un consolidato indirizzo della Sezione, da cui non si ravvisa motivo per discostarsi, anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione della prova scritta di un esame (ex pluribus, IV, 7.2.03 n. 471, non essendo pertinente al riguardo la decisione 2331 del 30.04.2003 della V^ Sezione);

RILEVATO CHE, anche a prescindere dal fatto che non sono stati espressamente riproposti dall’appellato (che non si e’ neppure costituito in giudizio) sono altresi’ destituiti i motivi di censura sollevati in primo grado e dichiarato assorbiti, in quanto:

  • sfugge al sindacato di legittimita’ del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (IV, ordinanza 7 febbraio 2003 n. 470; ordinanza 29 gennaio 2004, n. 385);

  • i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fungibili ed in ogni caso le singole sottocommissioni possono essere presiedute dal vice – presidente, senza la necessita’ di motivare l’impedimento che giustifica la sostituzione (IV, 9.4.02 n. 1353; 25.9.02 n. 4925; C.G.A. 5.12.02 n. 660; ordinanza 2.12.2003, n. 5355);

  • in caso di valutazione negativa di un candidato e’ irrilevante (e non appare necessario) che in la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato;

  • e’ del tutto irrilevante la dedotta violazione dell’articolo 24 del R.D. 22 novembre 1934, n. 37, non sussistendo alcuna contestazione circa i punteggi effettivamente attribuiti agli elaborati dell’appellato;

  • la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, cosi’ come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalita’ propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimita’, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze che non ricorrono nel caso di specie;

RITENUTO CHE, in conclusione che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. O.D., potendosi peraltro disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

P.Q.M.

Accoglie l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso la sentenza n. 64 del 4 febbraio 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Omar Drame’.

Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorita’ amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

PATRONI GRIFFI FILIPPO - Presidente f.f.

ANASTASI ANTONINO - Consigliere

LEONI ANNA - Consigliere

SALTELLI CARLO - Consigliere est.

DEODATO CARLO - Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Marta Belloni

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

17 settembre 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa





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