MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 12 Giugno 2007
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le attribuzioni di competenza del Ministro dello sviluppo economico al Vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2007;
Visto il proprio decreto 31 maggio 2006, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2006;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2006, applicando la maggiorazione dell'1,4%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2007;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:
seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2007.
Il Vice Ministro: D'Antoni.
COLLABORA
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Aggiornati per l'anno 2007 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).
I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 giugno 2007, sono così stabiliti:
(Altalex, 27 giugno 2007. Confronta la tabella del danno biologico di lieve entità con i valori aggiornati al presente provvedimento. Si segnala altresì il servizio "Calcola il danno biologico)