GUIDA AL MODELLO UNICO 2005 PER I REDDITI DEL 2004
Vincenzo D'Andò
(Commercialista e Revisore contabile in Palermo)
Contribuenti obbligati alla presentazione del modello Unico persone fisiche 2005
Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.
Sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare:
La lettera PF caratterizza il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell’IVA;
– dell’IRAP;
– dei sostituti d’imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.
I contribuenti tenuti per l’anno 2004, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO hanno la facoltà e non l’obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.
In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2005 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO.
I contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2005 ORDINARIO all’interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari.
Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche si compone di quattro modelli:
• Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
• Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
• Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
• Modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno 2004.
In particolare si tratta dei soggetti:
• obbligati alla tenuta delle scritture contabili (i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non siano stati conseguiti redditi;
• lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2005 e/o CUD 2004), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite di oltre euro 10,33;
• lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute;
• lavoratori dipendenti cui sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2005 o CUD 2004);
• lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
• che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
• lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati a cui sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
• che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Taluni contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi quei contribuenti che hanno posseduto:
• redditi di qualsiasi natura, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non si deve tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato il relativo conguaglio;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00).
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Esonero generico
I contribuenti, non obbligati a tenere scritture contabili, sono comunque esonerati dalla presentazione della dichiarazione, se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall’art. 11 del TUIR, abbiano un’imposta lorda che, dopo l’applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.
I soggetti titolari di partita IVA, devono compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come emerge dal seguente prospetto:
COLORO CHE SONO DEVONO PRESENTARE
| – tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | i quadri IVA necessari (quadri V) |
| – intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata, la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, Modello 770/2005 ORDINARIO | i quadri del Modello 770/2005 ORDINARIO necessari (quadri S) |
| – tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP | il quadro IRAP (quadro IQ) |
| – tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero | il modulo RW (Fascicolo 2) |
| – tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio | il quadro AC (Fascicolo 2) |
Viceversa, i soggetti che abbiano conseguito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, possono compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
• il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
• il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
• i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
Naturalmente coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarare, hanno tuttavia la facoltà di presentarla in presenza di oneri o detrazioni d’imposta da fare valere a decurtazione del loro debito d’imposta.
QUADRO RP – ONERI E SPESE
Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.
Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2004 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.
ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
| 1 | Spese sanitarie | 15 | Erogazioni liberali ai partiti politici |
| 2 | Spese sanitarie per familiari non a carico | 16 | Erogazioni liberali alle ONLUS |
| 3 | Spese sanitarie per portatori di handicap | 17 | Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche |
| 4 | Spese per veicoli per i portatori di handicap | 18 | Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso |
| 5 | Spese per l’acquisto di cani guida | 19 | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale |
| 6 | Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | 20 | Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia |
| 7 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale | 21 | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico |
| 8 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili | 22 | 22 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche |
| 9 | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio | 23 | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo |
| 10 | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale | 24 | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale |
| 11 | Interessi per prestiti o mutui agrari | 25 | Spese veterinarie |
| 12 | Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza | 26 | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti |
| 13 | Spese per istruzione | 27 | Altri oneri detraibili |
| 14 | Spese funebri | | |
LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2005, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
• agli uffici postali;
• alle banche convenzionate;
• agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
• agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
• direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.
Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2005 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:
– è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2004 un volume d’affari inferiore o uguale a euro 10.000;
– è tenuto per il periodo d’imposta 2004 a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Inoltre, vanno presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono ritenute non redatte in conformità al modello approvato e viene applicata la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
| Il Modello UNICO 2005 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti: – dal 2 maggio 2005 (il 1° maggio è festivo) al 1° agosto 2005 (il 31 luglio 2005 è festivo) se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale; – entro il 31 ottobre 2005 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. |
COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 20 giugno 2005 o entro il 20 luglio 2005.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2004 e prima rata di acconto per il 2005) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 20 giugno 2005 o entro il 20 luglio 2005.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2005, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2005 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2005.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del versamento al 20 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.
I contribuenti IVA trimestrali (di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1% e della maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento.
Esonero dal versamento
I versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno euro 10,33.
I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all’IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite
carta Pago Bancomat;
– negli uffici postali è ammesso l’uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali,
ovvero di carta Postamat.
| Questi i maggiori codici tributi utilizzati con il modello F24 4001: Irpef - saldo 4033: Irpef acconto - prima rata 4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 6099: IVA annuale - saldo 3800: Irap - saldo 3812: Irap acconto - prima rata 3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario 3801: Addizionale regionale 3817: Addizionale comunale |





Deduzione per la progressività dell’imposizione (art. 11 del Tuir) cd. no tax aerea
Rigo RN4: questo rigo è riservato all’indicazione della deduzione dal reddito complessivo introdotta dall’art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressività dell’imposizione. Detta deduzione è costituita da una “deduzione base” di euro 3.000, prevista per tutte le tipologie di reddito, e da una “ulteriore
deduzione”, riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale.
A tal fine è necessario:
a) individuare l’ammontare della deduzione teoricamente spettante;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità.
a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante
La deduzione teorica è costituita dalla “deduzione base” e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla “ulteriore deduzione”.
La “deduzione base” di euro 3.000 è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Deduzione teorica
Le “ulteriori deduzioni”, riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:
– euro 4.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I).
Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
– euro 4.000 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
– euro 1.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE redditi previsti dall’art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.
Per determinare le ulteriori deduzioni si deve procedere come segue:
– ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente =
4.500 X giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)
-------------------------------------------
365
- ulteriore deduzione per redditi di pensione =
4.000 X giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)
------------------------------------------------
365
– ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d’impresa in contabilità semplificata = 1.500
Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.
Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole. Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell’anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.
Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell’anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.
A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sarà di euro: 7.500,00 se avete percepito per l’intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; 7.000,00 se avete percepito per l’intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); 4.500,00 se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d’impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); 3.000,00 se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni, ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.
b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante
Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:
26.000 + deduzione teorica + RN2 + RN3 – RN1 col. 4
----------------------------------------------------------------------------
26.000
La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato.
In particolare se il coefficiente di deducibilità è:
– minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
– maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.
Per il coefficiente di deducibilità vanno utilizzate le prime quattro cifre decimali
Lavoro sportivo professionistico
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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