Codice di Giustizia Sportiva
Parte I
Norme di comportamento e sanzioni
Titolo I
Norme di comportamento
Art. 1
Doveri ed obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.
Art. 2
Responsabilità delle persone fisiche e delle società
1. I soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
2. II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati
5. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
6. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 3
Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2.
3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
Art. 4
Sanzioni per le dichiarazioni lesive
1. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l’autore delle dichiarazioni di cui all’art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l’ammenda da € 2.500,00 a € 50.000,00 e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h)
dell’art. 14. Nella determinazione dell’entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l’idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.
2. La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.
3. Se la dichiarazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.
4. L’entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.
5. Le società sono punite, ai sensi dell’art. 2, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni.
Art. 5
Divieto di scommesse
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1e 2 , viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. f), g), h) ed i), sole o congiunte in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).
5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..
Art. 7
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).
3.bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell’ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali.
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:
a) la revoca del tesseramento;
b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6-bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.
8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci,anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;
10. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 8
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni
1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi a dette mensilità, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.
4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.
7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1 , lettere f), g), h), e i) .
8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.
9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.
Art. 9
Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società
1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.
2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l’aggravamento delle sanzioni.
3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
Art. 10
Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle NOIF.
Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.
La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera b).
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall’art. 13 comma 1, lettera d) ed e).
Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere e), g), h).
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall’art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.
6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.
Art. 11
Responsabilità delle società per fatti violenti
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.
3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f).
4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
5. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 4, comma 3 o dell’art. 10 comma 4, è applicata la sanzione prevista dall’art. 13 comma 1 lett. d) o lett. e).
6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell’identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l’Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell’ordine competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.
Art. 11-bis
Violazione clausola compromissoria
1. Ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:
a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.
Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un’ammenda.
2. Successivamente all’erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.
Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le seguenti sanzioni:
a) penalizzazione di almeno un punto in classifica per le società e le associazioni;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a quattro mesi per tutte le altre persone fisiche.
Titolo II
Sanzioni
Art. 12
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere d) ed e).
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F..
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.
6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
Art. 13
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.
Art. 14
Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati
1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
g) squalifica a tempo determinato;
h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.
2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
2-bis. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b).
per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e).
4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera Professionistica.
5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.
6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
7. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.
8. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
9. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
10. 1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettati - Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di giustizia sportiva.
10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.
10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 17, comma 8.
11. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;
c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.
12. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;
c) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6.
Art. 15
Sospensione cautelare
1. Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Detti Organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza dinanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a due mesi. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.
Art. 16
Recidiva
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), l) è valutata, ai fini della recidiva anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.
[3. Abrogato.]
4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.
Art. 17
Esecuzione delle sanzioni
1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.
3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 14.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.
8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.
10. La proposta al Presidente federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., formulata da un Organo di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 14, comma 2, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. La trasmissione al Presidente federale della proposta, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell'Organo di giustizia sportiva che l'ha formulata.
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.
[13. Abrogato.]
Art. 18
Prescrizione
1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
3. L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio indagini o di altro organismo federale, interrompe della prescrizione. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
4. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.
5. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli artt. 6 e 7, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.
Art. 19
Amnistia, riabilitazione, commutazione di sanzioni
1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia o riabilitazione e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.
2. La proposta del Consiglio federale per la concessione di amnistia è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori.
3. Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di giustizia sportiva, il Presidente federale abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.
4. La falsità o comunque la non piena veridicità della dichiarazione di cui al comma 3, lettera b), comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la caducazione dell'atto di riabilitazione, senza la possibilità di concedere nuovamente la riabilitazione.
5. La commutazione della pena può essere disposta limitatamente alle sanzioni aventi una durata non superiore a un anno e a quelle previste dall’art. 14, comma 1, lettere b), c), d), f).
6. La riabilitazione e la commutazione della sanzione mantengono comunque ferma l’ineleggibilità del soggetto interessato nei limiti previsti dall’art. 26 dello Statuto.
7. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.
Art. 20
Grazia
Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.
(Segue>>)
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Lo studio si occupa di diritto civile, commerciale, di contrattualistica d'impresa. Disponibile per domiciliazioni presso i Tribunali di Massa Carrara e La Spezia.
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Il Codice di Giustizia sportiva, composto da 47 articoli, si occupa delle norme di comportamento e delle sanzioni applicabili ai soggetti facenti parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), degli Organi Statutari della Giustizia Sportiva e degli organismi per la risoluzione di controversie.