Famiglia, minori e successioni

Bimba con due madri: il sì del Tribunale di Genova

Con il decreto dell'8 novembre 2018, il Tribunale di Genova riconosce la doppia genitorialità delle due madri omosessuali, ovvero sia di quella che ha partorito la bambina, sia di quella che ha fornito i gameti, di una bambina nata a Genova e ordina all'Ufficio di Stato Civile del Comune di trascrivere i nomi di entrambe le donne sul certificato di nascita della figlia.

Il fatto

Le ricorrenti sono una coppia stabile dal 2012 e vivono presso l’abitazione di una di loro a Genova. Esse intraprendono un progetto di genitorialità comune e nel 2016 si recano a Barcellona, per avviare una fecondazione in vitro reciproca con trasferimento e congelamentoembrionario con ovociti ottenuti da una delle pazienti e da donatore maschile anonimo. In prosieguo si è proceduto con il trasferimento dell’embrione nell’utero della paziente che partorirà la figlia. Successivamente la bambina è nata all’ospedale San Martino di Genova e le ricorrenti hanno presentato istanza per il riconoscimento della doppia maternità, con indicazione nel certificato di nascita sia della madre che l’ha partorita sia di quella che ha biologicamente fornito gli ovuli per il concepimento, mentre in data 11 dicembre 2017, il Comune di Genova ha rifiutato di iscrivere entrambe le madri con provvedimento oggetto del decreto, ivi commentato, che ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune genovese di procedere alla rettificazione dell’atto di nascita della minore.

Il panorama giurisprudenziale in tema di filiazione omogenitoriale

Sul punto occorre osservare che quella in esame riguarda fattispecie analoga a quella risolta dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 19599 del 30 settembre 2016, la quale ha affermato che “La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l'art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola”. Con siffatto provvedimento, la Cassazione confermava il principio giuridico elaborato dalla Corte d’Appello di Torino (App. Torino 29 ottobre 2014), che nel merito per la prima volta a riconosceva rilevanza giuridica al rapporto di filiazione così organizzato.

La distinzione tra il fatto genovese e quello torinese concerne il luogo di nascita del bambino nato dal progetto genitoriale della coppia omosessuale: Barcellona (Spagna) nel primo caso, Genova (Italia) nel secondo, con la conseguente necessità di trascrivere l’atto di nascita spagnolo nei registri di stato civile italiani. Per questo fatto risulta essere di interesse anche il ragionamento giuridico pertinente al riconoscimento dell’atto di nascita straniero elaborato dai giudici torinesi (comunque citato nel provvedimento genovese), ovvero: “(N)el caso di minore nato all'estero, da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l'impianto di gameti da una donna all'altra, l'atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri”. Posto tale elemento come antefatto logico e giuridico di una situazione riconosciuta in un Paese dalla tradizione giuridica e culturale assimilabile a quella italiana, pare necessario applicare il principio della tutela del best interest del minore, ormai assurto a cardine del diritto dell’Unione Europea e di quello interno (tanto costituzionale quanto civile) nel riconoscimento reciproco degli status personali.

Pertanto, prosegue la Corte d’appello piemontese: “(A)ssume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio” (App. Torino 29 ottobre 2014).

Questa sincronia tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità si ritrova nelle decisioni della Cassazione finora pubblicate, per esempio: Cass. civ. Sez. I, 15/06/2017, n. 14878, la quale afferma che “(I)n relazione alla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita del minore (nato a seguito di fecondazione assistita ed avente genitori dello stesso sesso), già trascritto nei registri dello stato civile di un dato Comune italiano, come modificato rispetto a quello originario dall'Ufficio dello stato civile di uno Stato straniero, deve affermarsi che la suddetta trascrizione richiesta non è contraria all'ordine pubblico internazionale, costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico; e dunque attualmente dal complesso di principi a carattere generale, intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni internazionali. Deve, infatti, tenersi conto del fatto che l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico non può utilizzarsi in modo automatico senza prendere in considerazione l'interesse del minore (interesse prevalente) e la relazione genitoriale, indipendentemente dal legame genetico”. Oppure la Cass. civ. sez. I ord., 31/05/2018, n. 14007 (rv. 649527-02), relativa però alla reciproca “step-child adoption” genitoriale, secondo cui “(N)on è contraria all'ordine pubblico ed è quindi trascrivibile nei registri dello stato civile italiano la sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione piena dei rispettivi figli biologici, da parte di due donne di cittadinanza francese coniugate in Francia e residenti in Italia, poiché, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, essa sia manifestamente contraria all'ordine pubblico. Tale interesse, nella specie già vagliato dal giudice straniero, coincide con il diritto del minore al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, senza che abbia rilievo la circostanza che le stesse siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l'orientamento sessuale sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale”.

Va tuttavia ricordato che recentemente la Corte di Cassazione ha trattato nell’udienza del 6 novembre 2018 la fattispecie del riconoscimento della genitorialità della coppia omosessuale composta da due padri, per la quale si è in attesa della pubblicazione della decisione.

Le motivazioni del decreto del Tribunale di Genova

Dal provvedimento genovese che ivi si commenta si possono trarre i seguenti rilevanti principi di diritto che, seppure non completamente innovativi, segnano con decisione ulteriori passi importanti nel riconoscimento dell’unicità dello status unico della filiazione, anche per i minori nati e cresciuti all’interno di coppie omogenitoriali.

Nello specifico: il Tribunale genovese ha ribadito che 1. l’intervento della legge 76/2016 ha fatto rientrare nel concetto di famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, attraverso l’equiparazione prevista dal comma 20 dell’art. 1 della stessa legge; 2. non esiste nell’ordinamento italiano alcun divieto al riconoscimento della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, anzi al contrario l’art. 315 bis riconosce ai minori lo status unico della filiazione. Infatti, viene richiamata dalla giurisprudenza l’evoluzione del diritto di famiglia italiano, nello specifico dello status filiationis, e quindi dei diversi modelli di genitorialità che ad esso possono dare luogo, rispettivamente: procreazione naturale, adottiva, medicalmente assistita. 3. In merito a quest’ultimo modello assume importanza centrale la consapevole assunzione di responsabilità genitoriale nel momento in cui viene intrapreso un percorso di procreazione assistita: in tale tipo di procreazione l’elemento preminente è quello volontaristico/consensuale rispetto al dato di derivazione genetica. Pertanto, accanto a quella biologica, esiste nel nostro ordinamento una genitorialità affettiva e psicologica, disciplinata dalla legge 40/2004; 4. Richiamando i principi sottesi alla decisione della Corte costituzionale n. 272/2017, per la quale l’eventuale illliceità della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancella automaticamente l’interesse del minore alla conservazione dello status filiaziontis acquisito, e quindi facendo discendere la determinazione della filiazione al consenso della tecnica, indipendentemente dalla sua liceità, in attuazione di principi fondanti l’unicità dello status di figlio nella riforma della filiazione.

Conclusioni

Le conclusioni che si possono trarre dall’analisi dell’interpretazione giurisprudenziale della normativa vigente affermano che la non contrarietà all’ordine pubblico della genitorialità si inserisce nelle diverse forme di autoderminazione affettiva e familiare. Infatti, se l’unione tra persone dello stesso sesso è riconosciuta come formazione sociale ove ciascun soggetto partecipe svolge la sua personalità, e se la scelta genitoriale costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi delle persone, deve escludersi che esista, a livello dei principi fondamentali dell’ordinamento, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli.

Art. 269, comma 3, c.c.Art. 269, comma 3, c.c.

Legge 76/2016Legge 76/2016

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Diritto di famiglia - Formulario commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
Famiglia e diritto
Risparmi 20% € 285,00
€ 228,00
L'amministratore di sostegno
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia
Risparmi 5% € 40,00
€ 38,00
Dividere i beni in comunione
Risparmi 5% € 60,00
€ 57,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00
Trattato di Diritto di Famiglia
Risparmi 30% € 280,00
€ 196,00
Successioni e contenzioso ereditario
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
Responsabilità civile e penale della famiglia
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia
Risparmi 5% € 130,00
€ 124,00
I contratti nella famiglia
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio
Risparmi 30% € 40,00
€ 28,00
Commentario breve al Diritto della famiglia
Risparmi 30% € 180,00
€ 126,00
Unioni civili e contratti di convivenza
Risparmi 30% € 30,00
€ 21,00
La famiglia in crisi
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50
Famiglia e Patrimonio
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Le relazioni affettive non matrimoniali
Risparmi 30% € 69,00
€ 48,30
La separazione nella famiglia di fatto
Risparmi 30% € 42,00
€ 29,40
L'addebito di responsabilità nella separazione
Risparmi 30% € 39,00
€ 27,30
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
I diritti dei conviventi
Risparmi 30% € 45,00
€ 31,50