Responsabilità civile

Il danno parentale non va liquidato con le tabelle milanesi

Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 21 aprile 2021, n. 10579.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. 6 maggio 2020, n. 8532

Difformi:

Cass. 26 giugno 2020, n. 12913

M. G. S. e P. T. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa G. A. e F.-Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo, sulla base di giudicato penale di responsabilità per omicidio colposo, il risarcimento del danno per la morte di L. T., rispettivamente coniuge e fratello degli attori, avvenuta dopo due giorni dal sinistro stradale ed a causa di quest'ultimo, sinistro del quale il convenuto era responsabile nella misura del 50%. Si costituì la parte convenuta.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore di M. G. S. della somma di Euro 144.208,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed Euro 75.000,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis oltre interessi, nonché al pagamento in favore di P. T. della somma di Euro 76.615,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed Euro 75.000,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis oltre interessi.

Avverso detta sentenza propose appello l'impresa di assicurazione.

La Corte d'appello di Catania, in accoglimento dell'appello, condannò Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di M. G. S. della somma di Euro 73.669,00, oltre interessi e rivalutazione, ed in favore di P. T. della somma di Euro 12.496,50, oltre interessi e rivalutazione.

Hanno proposto ricorso per cassazione M. G. S. e P. T.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per mancata adozione delle Tabelle del Tribunale di Roma

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La censura ha ad oggetto l'applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in luogo di quelle del Tribunale di Roma, nonostante che il giudice di primo grado, applicando le tabelle romane, non avesse liquidato il danno in modo sproporzionato rispetto alla quantificazione che l'adozione delle tabelle milanesi avrebbe consentito.

L'interesse a sollevare la questione di quale tabella applicare deriva naturalmente dalla circostanza che il giudice di appello, facendo applicazione delle tabelle milanesi, è pervenuto alla liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello di primo grado.

In linea generale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire

La questione che il motivo pone è, in realtà, più specifica e riguarda segnatamente il profilo del danno c.d. parentale.

Ciò che deve essere valutato è se, con riferimento a tale tipologia di danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma possano essere considerate recessive rispetto a quelle meneghine.

Si è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge.

In questa chiave le tabelle milanesi hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa, in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell'art. 1226, il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento.

Attraverso il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico, la tabella elaborata dall'ufficio giudiziario definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie. La tabella, elaborata per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, rinvia in un'ultima istanza alla valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 e identifica regole uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.

A parte la previsione di "finestre" per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato.

Qualora gli scopi dell'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e dell'uniformità dello stesso in situazioni identiche non siano raggiungibili attraverso il criterio tabellare, venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è pertanto tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla assoluta peculiarità della situazione esaminata.

Quando il caso concreto impone la presa di distanza rispetto alla standardizzazione tabellare dei precedenti della giurisprudenza, e si torni in modo diretto alla clausola generale, determinante diventa la motivazione, la quale non è qui solo forma dell'atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma è anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa del danno, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone.

La funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie e consentite dalla circostanza che, a differenza della tabella unica prevista dall'art. 138, si tratta non di una norma di diritto positivo, ma del diritto vivente riconosciuto da questa Corte.

Quando il sistema del punto variabile non è seguito la tabella non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00).

Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti:

1) adozione del criterio "a punto variabile";

2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;

3) modularità;

4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.

Il Collegio è consapevole dell'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie allo stato decise nel grado di merito sulla base del precedente indirizzo e dunque delle tabelle milanesi.

Al riguardo va considerato che, coerentemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, bisogna guardare al profilo dell'effettiva quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata, e, nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione.

Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire.

Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione.

Esito

Cassa con rinvio la sentenza n. 636/2018 della Corte d'Appello di Catania, depositata il 20/03/2018

Riferimenti normativi

Art. 1226 c.c.

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