La costituzione online di srl e di srls: le novità del decreto all’esame del Parlamento

In attuazione della direttiva comunitaria sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Direttiva UE 2019/1151 del 29 giugno 2019), il cui termine per il recepimento è invero scaduto il 1° agosto 2021, sarà a breve possibile costituire nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata, anche nella forma semplificata, mediante atto notarile redatto in formato elettronica ed a distanza.

L’art. 2 dello schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 agosto 2021 e che ha ricevuto i pareri favorevoli delle Commissioni di Camera e Senato, prevede che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata e della società a responsabilità limitata semplificata può essere ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza di tutte le parti o anche soltanto di alcune di esse.

Per accedere alla procedura online la società a responsabilità limitata, anche nella forma semplificata, deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) la sede deve essere stabilita in Italia;

b) i conferimenti devono essere versati soltanto in denaro (escludendo quindi sia i conferimenti in natura che i conferimenti d’opera);

c) il versamento, a seconda dei casi, del 25% del conferimento o dell’intero deve essere effettuato mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato del notaio rogante (come peraltro già previsto per i trasferimenti di immobili in formato elettronico) (art. 2 dello schema di D.Lgs. cit.).

Mettendo a confronto la normativa comunitaria e quella di recepimento interno, emerge che il nostro legislatore ha scelto di attuare le norme europee nella versione minimale. In primo luogo, infatti, si è avvalso della facoltà contenuta nel secondo capoverso del comma 1 dell’art. 13 octies (introdotto dall’art. 1 della Direttiva UE 2019/1151, che ha modificato la Direttiva UE 2017/1132), che espressamente consente agli Stati membri “di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all’allegato II bis”, limitando così la possibilità della procedura online alla società a responsabilità limitata ed alla società a responsabilità limitata semplificata. Ha poi escluso la possibilità della costituzione online nel caso in cui il capitale della società deve essere pagato con contributi in natura, avvalendosi in questo caso della facoltà prevista dal comma 4 lett. d) del medesimo art. 13 octies. Ed ha altresì disposto che il versamento del capitale deve essere effettuato solo sul conto corrente dedicato intestato al notaio rogante; mentre la direttiva comunitaria si limita a prevedere che il pagamento possa essere effettuato online su in conto bancario di una banca che opera nell’Unione mediante l’utilizzo di un servizio ampiamente disponibile che consenta l’identificazione della persona ordinante, ed inoltre che la prova di tale pagamento possa esser fornita online (art. 13 octies, comma 6, che richiama l’art. 13 sexies).

L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, anche semplificata, mantiene, seppure redatto online, la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 2463 c.c., che è “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede” (art. 2699 c.c.) al quale è attribuita una specifica efficacia probatoria fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (anche mediante collegamento in videoconferenza) o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).

D’altra parte, la Direttiva dell’Unione 2019/1151 ha espressamente stabilito che la procedura online non pregiudica il requisito della costituzione della società per atto pubblico (art. 13 novies), confermando così, per rispettare le tradizioni degli Stati membri, il ruolo centrale riconosciuto dal nostro ordinamento al notaio nel procedimento di costituzione della società di capitali [v. il considerando n. 19 della medesima Direttiva e l’art. 13 octies, comma 4 lett. c)].

Al riguardo, in materia di competenza notarile, è previsto che il notaio rogante sia scelto tra quelli che abbiano la propria sede nel territorio del distretto della Corte di Appello in cui si trova la residenza di almeno uno dei soci ovvero in cui la costituenda società intende stabilire la propria sede legale. È dunque escluso, sebbene il perfezionamento dell’atto costitutivo avvenga online, che il notaio non abbia alcun legame territoriale con alcuna delle parti intervenute o con la costituenda società, tranne nel caso in cui tutti i soci abbiano la residenza al di fuori del territorio dello Stato dovendo in questa ipotesi ricevere “in ogni caso” l’atto costitutivo (art. 2, comma 3, schema D.Lgs. cit.).

Il notaio interviene in ogni fase della costituzione della società, già a cominciare da quella istruttoria, propedeutica alla stipula, individuando il testo dello statuto, tra quelli standard che saranno disponibili sul sito istituzionale della camera di commercio (art. 2, comma 2, della bozza del D.Lgs. cit.; in questo caso il compenso è ridotto alla metà) ovvero redigendone uno personalizzato anche con l’ausilio di altri professionisti (avvocati, commercialisti); testo di cui verificherà la conformità alla legge non soltanto per la parte riguardante la creazione dell’ente, ma anche per gli aspetti organizzativi dello stesso. E ciò anche nel caso in cui venga utilizzato un testo a contenuto standardizzato, essendovi comunque degli elementi suscettibili di modifica o di scelta.

Sempre a cura del notaio rogante il testo dell’atto costitutivo, nel caso di rogito online, sarà caricato sulla piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato per procedere alla stipula vera e propria, consentendo a tutti i partecipanti mediante un qualunque dispositivo elettronico (PC, smartphone, o tablet) di verificarne il contenuto anche dello statuto eventualmente allegato (nella srl, infatti, la redazione dello statuto non è prevista, potendo le norme relative al funzionamento della società essere inserite nello stesso atto costitutivo: art. 2463, comma 2, n. 7, c.c.).

Nella fase della stipula online, poi, il notaio effettuerà non soltanto le attività strettamente collegate alla formazione dell’atto tipiche della costituzione della società secondo le regole codicistiche, seppure con nuove modalità determinate dall’utilizzo degli strumenti informatici: si pensi all’accertamento dell’identità dei soci fondatori attraverso l’uso di applicazioni idonee a leggere i dati contenuti nei documenti di identificazione elettronici (carta di identità elettronica e passaporto europeo), alla verifica della volontà dei partecipanti mediante la compresenza virtuale nella riunione in videoconferenza avanti al notaio, alla lettura integrale dell’atto e degli allegati, salvo dispensa, ed all’apposizione della sottoscrizione digitale. A questo proposito, in particolare, è disposto che il notaio, proprio al fine di agevolare la procedura di costituzione online, possa rilasciare contestualmente al partecipante, che ne fosse sprovvisto, una firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione dell’atto (v. l’art. 2, comma 2 in fine, schema D.Lgs. cit.).

In questa fase, nell’ambito dell’attività di controllo attribuita al notaio, è prevista anche la possibilità che il notaio rogante interrompa la stipula online dell’atto costitutivo e richieda la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente ovvero se riscontra il mancato rispetto delle norme relative alla capacità di agire e alla capacità dei richiedenti di rappresentare la società (art. 2, comma 5, schema D.Lgs. cit.).

Stipulato l’atto costitutivo, il notaio provvede, ai sensi del codice civile, alla sua iscrizione nel registro delle imprese mediante invio telematico di una copia digitale corredata degli allegati (statuto, se redatto; ricevuta del bonifico relativa al versamento del 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero conferimento).

Viene così ad esistenza, nel rispetto delle norme codicistiche (art. 2463 e 2463 bis c.c., che rinviano alle norme in tema di società per azioni ed in particolare all’art. 2331 c.c.), la società a responsabilità limitata e la società a responsabilità limitata semplificata costituita con la procedura online.

Preme segnalare che la Direttiva UE 2019/1151 prevede una precisa tempistica per il completamento della procedura di costituzione online della società (5 giorni lavorativi per la società costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli standardizzati e 10 giorni lavorativi negli altri casi), disponendo altresì che qualora non sia possibile completare la procedura nei termini indicati, gli Stati membri devono assicurare che il richiedente sia informato dei motivi degli eventuali ritardi (art. 13 octies, comma 7). La tempistica così dettata è sostanzialmente conforme a quanto stabilito dall’art. 2330 c.c. per il deposito nel registro delle imprese dell’atto costitutivo delle società di capitali redatto in forma documentale, essendo previsto nel primo comma del citato articolo un termine di 10 giorni. Nel nostro ordinamento, comunque, essendo stato accentrato l’intero procedimento di costituzione online nelle mani di un unico soggetto (il notaio rogante), peraltro altamente qualificato, è presumibile che i tempi per la costituzione della società possano essere di fatto anche molto più ristretti.

Il nostro legislatore, infine, ha attribuito al notaio la possibilità di effettuare, ai sensi dell’art. 59 bis della legge notarile, la rettifica unilaterale, fatti salvi i diritti dei terzi, degli errori od omissioni materiali eventualmente contenute nell’atto costitutivo redatto online e relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato sempre con modalità informatica (art. 2 comma 6, schema d. lgs. cit.).

Il rinvio ai casi di cui all’art. 59 bis legge notarile, che pone rigidi paletti normativi, limita la rettifica unilaterale ad aspetti secondari dell’atto costitutivo, in quanto gli errori materiali od omissioni, oggetto di rettifica, devono prescindere da ogni tipo di accertamento e valutazione della volontà delle parti, così come peraltro previsto anche per la correzione di atti giudiziari ed amministrativi. É infatti proprio l’attività meramente oggettivo-ricognitiva che il notaio deve compiere nella rettifica di che trattasi a giustificare, tra l’altro, la liceità di un atto unilaterale posto in essere anche da un notaio diverso da quello che ha rogato l’atto da correggere.

A questo punto ritengo, a mio sommesso avviso, che il discorso non possa più continuare, dovendo per una ponderata valutazione di questa nuova modalità di costituzione della società a responsabilità limitata, pure nella forma semplificata, oltre che del ruolo e dei compiti in conseguenza assegnati al notaio rogante, verificare in un congruo arco di tempo le reazioni degli operatori e degli studiosi, così da potere avere una visione più concreta in considerazione anche delle applicazioni pratiche che si realizzeranno nell’esperienza reale.

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