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Ammortamento alla francese e anatocismo? No, grazie

In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Così ha stabilito la sentenza del tribunale di Trapani del 24 gennaio 2022.

La decisione in commento offre lo spunto per affrontare (seppure succintamente) una questione attualmente al centro del dibattito giurisprudenziale, ossia gli eventuali effetti anatocistici del piano di ammortamento alla francese, diffusamente utilizzato nei mutui.

Il piano di ammortamento “alla francese” (o a rata costante), di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale (ad es., i mutui), prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (di regola calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale. Nei mutui a tasso fisso le rate sono costanti mentre in quelli a tasso variabile la rata può aumentare o diminuire in funzione dell’andamento del tasso d’interesse (parametro di indicizzazione) applicato al finanziamento.

Parte (minoritaria) della giurisprudenza di merito (Trib. Bari, sez. Rutigliano, 29 ottobre 2008, n. 113, Trib. Larino 3 maggio 2012; Trib. Ferrara 5 dicembre 2013; Trib. Napoli 13 febbraio 2018; Trib. Ferrara 20 aprile 2018; Trib. Massa 13 novembre 2018; Trib. Massa 7.2.2019; Trib. Massa 4 febbraio 2020; App. Campobasso 5 dicembre 2019; App. Bari 3 novembre 2020; Trib. Campobasso 6 novembre 2020; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Larino 13 settembre 2021; Trib. Nola 9 dicembre 2021) evidenzia che in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l’interesse applicato al mutuatario non è l’interesse semplice, ma l’interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, è argomentato, comporta da un lato la violazione del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.) e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse pattuito, determina la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricostruito in regime semplice con applicazione dell’interesse legale (o del ‘tasso BOT’ ex art. 117, comma 7, TUB, secondo altri). Da ultimo, in argomento Trib. Cremona 12 gennaio 2022 n. 8.

In sostanza, tentando una sintesi delle complesse argomentazioni tecniche sottese a questo orientamento, l'ammortamento alla francese (o a rata costante), con il rimborso in più periodi del capitale e del pagamento degli interessi, adotta la legge dell'interesse composto che realizza, nella successione delle scadenze, una spirale ascendente del monte interessi, discostandosi dalla proporzionalità rispetto al tempo, corrispondente all'interesse semplice. Nel regime composto, gli interessi contribuiscono a formare gli interessi per il periodo successivo, poiché gli interessi sono calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti. A parità di condizioni, il regime composto è più oneroso per il debitore rispetto al regime semplice, in considerazione del maggiore costo dovuto dagli interessi sugli interessi.

Gli interessi nel regime composto, è altresì evidenziato, non sono direttamente proporzionali al capitale impiegato e al tempo, in violazione della regola di proporzionalità invece prevista dall'art. 821, comma 3, c.c. (evidentemente reputato norma imperativa e dunque non espressamente derogabile).

In definitiva, gli interessi calcolati in regime semplice implicano una progressione lineare (aritmetica) degli interessi, computati solo sul capitale (proporzione capitale/tempo); gli interessi in regime composto scontano invece una progressione esponenziale (geometrica) degli interessi, in quanto calcolati sul capitale più gli interessi dei periodi precedenti. Nel regime semplice, gli interessi non contribuiscono a formare l’interesse nei periodi successivi, perché gli interessi sono calcolati solo sul capitale; nel regime composto, gli interessi contribuiscono a formare gli interessi per il periodo successivo, poiché gli interessi sono calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti.

La giurisprudenza pressoché totalitaria (in sostanza tutte le decisioni edite ad eccezione di quelle sopra indicate), cui aderisce la sentenza in commento del tribunale di Trapani, esclude qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, ossia anatocismo nella determinazione della quota interesse della rata del mutuo (ex multis, limitandosi alle più recenti: Trib. Treviso 30 gennaio 2019; Trib. Torino 10 gennaio 2019; Trib. Parma 21 febbraio 2019; Trib. Roma 3 aprile 2019; Trib. Torino 30 maggio 2019; App. Torino 11 giugno 2019; App. Torino 21 maggio 2020; App. Ancona 17 aprile 2019; Trib. Trani 3 giugno 2020; Trib. Termini Imerese 10 giugno 2020; Trib. Tivoli 7 gennaio 2020; Trib. Patti 18 giugno 2020; Trib. Latina 11 giugno 2020; Trib. Lecce 14 aprile 2020; Trib. Brescia 27 marzo 2020; Trib. Pordenone 24 aprile 2020; Trib. Palermo 20 gennaio 2020; Trib. Vicenza 17 aprile 2020; Trib. Lecce 29 giugno 2020; App. Milano 15 luglio 2020; Trib. Trapani 9 settembre 2020; Trib. Torino 15 settembre 2020, Trib. Frosinone 30 marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021).

Alle medesime conclusioni è giunto anche l’Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui il metodo di ammortamento alla francese è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario – con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento”, di regola richiamato dalle pattuizioni contrattuali - sia in grado di valutare l’ammontare degli interessi da pagare (ABF 3 giugno 2013, n. 3208 nonché ABF n. 424/2013, n. 429/2013, n. 3853/2014, n. 6703/2014, n. 1946/2016, n. 2491/2017. Più di recente ABF Bari n. 12533/2020).

In particolare, è evidenziato dalla giurisprudenza che il piano di ammortamento c.d. alla francese è conforme al disposto dell’art. 1194 c.c. e dell’art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c.: in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi siano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

Schematizzando, secondo la giurisprudenza predominante e la decisione in commento:

- per ogni rata, l’interesse corrispettivo è calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive, debito che, di volta in volta, si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell’ammortamento alla francese non è concettualmente configurabile il fenomeno dell’anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.;

- gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l’appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che dà luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione (la somma delle quote capitali delle singole rate è uguale all’ammontare del capitale erogato); sebbene le rate siano determinate applicando il regime composto, ciò non va in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese è operato con il regime dell’interesse semplice;

- con il pagamento di ciascuna rata è corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce; in ragione di tale versamento, gli interessi non sono capitalizzati, ma pagati, sub specie di quota interessi della rata di rimborso; così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sono anch’essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente;

- la circostanza che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto per effetto del piano di ammortamento all’italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata;

- il presunto (e negato) effetto anatocistico deriva, in base al metodo di ammortamento alla francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati; caratteristica quest’ultima, che garantisce il rispetto della regola stabilita dall’art. 1194 c.c., secondo cui « il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore » (comma 1) e « Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi » (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale, la legittimità dello stesso è rivelata dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.;

- la capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), è estranea al perimetro di operatività dell’art. 1283 c.c. (focalizzato sugli «interessi scaduti»).

Resta da aggiungere che la Cassazione ha confermato che il sistema di ammortamento alla francese non configura un fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi sono calcolati «sul residuo e non sull'intero» (Cass. n. 9237/2020).

Riferimenti normativi:

Art. 1283 c.c.

Art. 821, co. 3, c.c.

Art. 117, co. 7, TUB

Art. 1194 c.c.

Art. 120 TUB

 

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