Il Tribunale di Pistoia dà ragione al genitore no vax
Salvo casi peculiari attinenti a specifiche condizioni del minore che rendano più elevato rispetto alla media generale il rischio di sviluppare una malattia grave dall’infezione da Covid19, il Tribunale non può ragionevolmente ritenere corrispondere al miglior interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2. Lo stabilisce il Tribunale di Pistoia, ordinanza 4 marzo 2022.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Conformi | |
Difformi | Trib. Firenze, Uff. Giud.Tutelare, decr. 15 febbraio 2022 Trib. Milano sez. IX, 22 novembre 2021 |
Con l’ordinanza in rassegna il Tribunale di Pistoia decide sul ricorso da una donna che, stante il dissenso sul punto insorto con l’ex coniuge, chiedeva di essere autorizzato alla somministrazione del vaccino antiCovid 19 ai tre figli minori (di cui due infradodicenni) id est, in dettaglio, l’autorizzazione ad accompagnare i minori presso un centro vaccinale e a sottoscrivere il modulo di consenso informato per la somministrazione del vaccino anche senza il consenso del padre.
Il Giudice osserva i vaccini anti Sars-Cov-2 attualmente in uso in Italia, ossia il vaccino Comirnaty/Pfizer e Spikevax/Moderna, sono univoci nell’indicare nel proprio foglio illustrativo, messo a pubblica disposizione sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con ultimo aggiornamento in data 23.2.2022, che il vaccino “non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni”. Quanto al nuovo vaccino Nuvaxovid, il foglio illustrativo estende l’espressa raccomandazione di non uso fino ad anni 18.
L’autorità giudiziaria non può considerarsi ragionevolmente legittimata ad autorizzare l’utilizzo di un farmaco che l’autorità sanitaria a ciò preposta raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base della domanda (nella specie, fascia d’età inferiore a 12 anni). Ciò già di per sé costituisce dato significativo atto a condurre al rigetto del ricorso per quanto attiene ai due figli più piccoli.
Con riguardo all’altro figlio, già ultradodicenne il principale beneficio medico della vaccinazione è rappresentato, per il vaccinato, dalla limitazione della possibilità di contrazione di malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale; i principali rischi sono rappresentanti dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso. Per quanto attiene invece ai possibili rischi, deve innanzitutto osservarsi come ancora il foglio illustrativo dei due sieri oggi disponibili per i soggetti minorenni dichiari “non nota” la “frequenza” degli eventi avversi più gravi, come reazioni allergiche gravi e reazioni impreviste del sistema immunitario.
Per entrambi i vaccini, inoltre, è specificato che essi comportano “un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)” e che queste condizioni “sono state osservate più spesso”, tra l’altro, “nei maschi più giovani”, quali sono, in particolare, due dei tre minori di cui si discute nel presente giudizio.
Giova, inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela specialmente ove si voglia somministrare il vaccino a soggetti che, per fascia di età, per un verso non presentano rischi di esposizione grave al virus (rectius, per i quali la possibilità di sviluppare malattia grave a seguito di contagio da infezione Sars-Cov-2 è percentualmente minima), per altro verso sono ancora in fase evolutiva e di sviluppo in tutti i sensi e devono quindi essere destinatari di tutela rafforzata anche sotto questo aspetto, specie in considerazione delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre nonché, di contro, della protezione non conosciuta e non totale che gli stessi offrono (le stesse case farmaceutiche produttrici indicano, nei fogli illustrativi, che non soltanto “potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”, ma anche che non è “nota la durata del periodo di copertura”).
Il Giudice osserva, inoltre, che le scelte in ambito medico giuridico devono essere presiedute dal principio di precauzione, soprattutto ove attingano soggetti (minori) destinatari - e necessitanti - di una specifica tutela ordinamentale in quanto costitutivamente soggetti cd. deboli e privi di completa capacità di agire.
Da ciò consegue che la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione).
Il criterio del miglior interesse del minore ha per sua natura carattere individuale e specifico e come tale di regola preponderante rispetto all’interesse pubblico, a motivo della speciale tutela che l’ordinamento richiede di conferire ai minori quali soggetti deboli e bisognosi di protezione.
Nel caso di specie, va inoltre considerato che l’interesse pubblico alla non saturazione degli ospedali appare ragionevolmente estraneo rispetto alla valutazione, alla luce dei dati sopra indicati che attestano il carattere marginale dei ricoveri dei minori nelle terapie intensive.
Ancora, non è suscettibile di condurre a differenti valutazioni il bilanciamento con altri interessi, quale la tutela della salute altrui ovvero la garanzia e sviluppo dalla vita sociale e relazionale dei minori.
Se quanto riferito in senso sostanzialmente analogo da entrambi i genitori circa le motivazioni al vaccino indicate dai due figli più piccoli denota una non adeguata maturità e consapevolezza di questi in ordine alla richiesta medica avanzata (stante la mancata percezione o comunque considerazione degli aspetti sanitari), anche le dichiarazioni rese dall’altro figlio in sede di ascolto davanti al giudice scontano le medesime criticità, se non altro perché il ragazzo non ha minimamente considerato l’aspetto dei possibili e non cogniti rischi per la propria salute e ha dato mostra di avere una conoscenza superficiale degli effetti benefici dei vaccini, specie in punto di efficacia nella prevenzione dei contagi.
Cosicché – conclude il Giudice - pur dovendosi tenere in considerazione le esigenze e motivazioni espresse dai minori, nel caso di specie queste non risultano sufficientemente mature né corrispondere al miglior interesse oggettivo dei minori stessi, che è e resta oggetto di valutazione e individuazione da parte del giudice in caso di acclarato dissenso tra le figure genitoriali e che richiede di essere declinato nei sensi sopra indicati per le motivazioni sin qui esposte.
L’ordinanza in rassegna si segnala sotto diversi profili che, per ragioni di sinteticità, non possono essere compiutamente esaminati in questa sede.
Innanzitutto, il percorso motivazionale – invero, assai interessante – si snoda attraverso il richiamo del “principio di precauzione” e la considerazione della salute del minore come diritto non bilanciabile.
Inoltre – ed è questo, a parere di chi scrive il punto di maggior rilievo – l’ordinanza si pone in contrasto con il prevalente orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito che ha risolto casi analoghi a quello in esame in senso favorevole al genitore che chiedeva l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti-Covid per il figlio.
Ad esempio, Trib. Monza, sez. IV., 22 luglio 2021 ha affermato che “Quanto all'efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione.
L'ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività”.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 13 settembre 2021, ha richiamato le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12 nonché le esortazioni che Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica. Trib. Milano sez. IX, 22 novembre 2021 ha richiamato alcuni dati resi noti dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) nell'Aggiornamento nazionale 4 agosto 2021 secondo cui anche in Italia, il Covid continua a colpire i più piccoli.
Nel nostro Paese, il 5,5% dei casi (n= 240.105) con 14 decessi riguarda la fascia di età 0-9 anni, mentre il 10,0% (n= 436.938) con 16 decessi riguarda la fascia di età di 0-9 anni (https://sip.it/2021/08/12/la-variante-delta-mette-in-pericolo-i-bambini-bisogna-vaccinarli/).
Anche se la fascia pediatrica dai 12 anni in su risulta essere tra quelle meno colpite dal SARS-CoV2, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato in tale fascia di età la presenza di gravi complicanze renali o di complicanze multisistemiche, anche al di là della ben codificata MIS-C, conseguenti ad un'infezione pauci- o asintomatica da SARS-CoV-2.
A questo si aggiunge che, in termini di sanità pubblica, la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell'intera popolazione.
Per questo, seppur l'obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, l'opportunità di implementare un'offerta vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione dello stesso virus, ma soprattutto il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l'efficacia degli stessi vaccini in uso. Inoltre, la tempestività del raggiungimento delle alte coperture vaccinali nelle fasce pediatriche ed adolescenziali permetterà anche di beneficiare di frequentazione scolastica in sicurezza.
Esito:
Rigetto
Riferimenti normativi:
Grazie per aver espresso la tua preferenza
Gai già dato la tua preferenza
Per approfondire
Prodotti suggeriti
Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale
Famiglia e diritto
Approfondimenti consigliati in Edicola Professionale
Più Letti
- Quote Tfr non versate dal datore al fondo complementare? Il lavoratore può insinuarsi al passivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Legge 104: la guida completa
- Decreto flussi 2023-2025: ok dal Consiglio dei Ministri
- Codice Civile
- Eccesso di velocità e auto sbalzata oltre il guard rail: il Comune è responsabile?
- Eredità: tutto quello che devi sapere sulle successioni ereditarie
- Pignoramento presso terzi: la guida completa
- Codice di procedura civile
- Le quote ereditarie