Rivista Rivista dell'Esecuzione forzata n. 1/2022

Vecchi problemi e nuove prospettive del processo esecutivo nell’epoca della ripresa e della resilienza

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Abstract

La riforma del processo civile, approvata con la legge n. 206 del 2021 contiene le linee direttive del PNRR, che, con riguardo al processo esecutivo, preludono ad interventi finalizzati a rendere più celeri ed efficienti i procedimenti esecutivi, con l’intento di rafforzare la tutela del creditore e di semplificare i modelli processuali, implementando in tal modo l’effettività della tutela. Si tratta di un ennesimo intervento sul processo esecutivo, ma che non è la soluzione finale delle inefficienze delle esecuzioni forzate. Bisogna infatti auspicare che venga presto il tempo in cui si metta mano ad un organico ripensamento del sistema esecutivo, basato sull’accurata ricognizione delle prassi e sulla concreta tensione alla realizzazione del credito.

1.  Le legge delega per l’efficienza del processo esecutivo

Il 25-11-2021 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge (A.C. n. 3289) contenente la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie ed in materia di esecuzione forzata. La conseguente l. 26-11-2021, n. 206, è stata pubblicata nella G.U. 9-12-2021[1].

Alla base della legge di delegazione vi sono le linee direttive del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, con riguardo al processo esecutivo, preludono ad interventi finalizzati a rendere più celeri ed efficienti i procedimenti esecutivi, con l’intento di rafforzare la tutela del creditore e di semplificare i modelli processuali, implementando in tal modo l’effettività della tutela[2].

La legge di delegazione – pur non recando principi in toto innovativi – si presenta ampia e “corposa”, ed è congegnata secondo uno schema di sviluppo multilivelli[3].

Essa contiene, per una parte, una serie di deleghe al Governo per la riforma del processo civile, con la previsione di principi e criteri direttivi, e, per l’altra parte, norme di immediata applicazione, che modificano la disciplina (contenuta sia nel codice di procedura civile, che nel codice civile) relativa ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata ed accertamento dello stato di cittadinanza[4].

Tra le norme di immediata applicazione, emerge, per quanto qui ci occupa, l’aggiunta (a beneficio informativo del terzo pignorato) di alcuni commi all’art. 543 c.p.c., nell’àmbito della disciplina del pignoramento presso terzi. Si prevede che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, debba notificare al debitore ed al terzo – sotto pena della perdita di efficacia del pignoramento – l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo; ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza per la dichiarazione dell’obbligo del terzo indicata nell’atto di pignoramento (art. 1, 32° comma, l. n. 206 del 2021)[5].

Con rifermento, invece, alle deleghe (da attuarsi, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, entro un anno dall’entrata in vigore della l. n. 206 del 2021, avvenuta l’11-12-2021), la legge (art. 1, 12° comma), contiene i seguenti principi e criteri direttivi riferibili al processo esecutivo:

a) per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, dovranno essere formati in copia attestata conforme all’originale, con la conseguente abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile e delle altre disposizioni di legge, che si riferiscono alla formula esecutiva ed alla spedizione in forma esecutiva[6];

b) il giudice dell’esecuzione avrà il potere di ordinare la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare, ovvero occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni; ma avrà anche il potere di ordinare la liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento;

c) il legislatore delegato è chiamato a valorizzare, in funzione acceleratoria della procedura, alcune funzioni dei professionisti che collaborano col giudice dell’esecuzione, prevedendo: c1) che sia il custode – nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, se questi ultimi non lo esentano – ad attuare, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, il provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato, secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 ss. c.p.c. nell’àmbito dell’esecuzione per consegna o rilascio; c2) che il professionista delegato debba svolgere almeno tre esperimenti di vendita all’anno, e procedere, nel contraddittorio tra le parti, alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione; c3) che, qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, il professionista delegato lo dichiarerà esecutivo, provvedendo entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto; c4) che il giudice dell’esecuzione potrà delegare ai professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 179- ter disp. att. c.p.c. la deliberazione sulle offerte, la gestione della gara, la riscossione del prezzo, nonché le operazioni di distribuzione del ricavato.

In questo quadro, la misura di maggiore novità e portata sistematica riposa sul principio per il quale il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza per la pronunzia dell’ordinanza di vendita di cui all’art. 569 c.p.c., possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, alla duplice condizione che all’istanza del debitore sia sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni, e che, a garanzia della serietà dell’offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo proposto (c.d. “vendita privata”, vente privée)[7].

2.  Corsi e ricorsi nella normativa dell’emergenza postpandemica in materia esecutiva

I principi di delegazione legislativa sembrano preludere al superamento della normativa emergenziale post-pandemica, che – con riferimento al processo esecutivo – ha avuto un percorso un po’ tortuoso e sotto taluni versi “asintonico” rispetto alle altre misure che hanno interessato il processo civile[8].

Anche la Corte costituzionale ha rilevato l’assenza, nel contesto della normativa processuale emanata a contrasto della pandemia, di una disciplina specifica per le procedure esecutive, che sono state regolate dalle norme generali dell’emergenza pandemica (in specie l’art. 83, d.l. n. 18 del 2020), pur con i dovuti adattamenti, “resi necessari dai peculiari adempimenti, implicanti non di rado contatti ravvicinati tra persone, che caratterizzano le relative attività, soprattutto nelle espropriazioni immobiliari”. Tali adattamenti – prosegue la Consulta – “sono stati realizzati sovente mediante l’esercizio da parte dei giudici dell’esecuzione dei poteri direttivi di cui all’art. 484 c.p.c., che, non di rado e specie nei confronti degli ausiliari, si è concretizzato nella emanazione di direttive operative di carattere generale”, con “un sostanziale arresto delle attività non urgenti”[9].

Ha rammentato altresì la Corte che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera plenaria adottata in data 4-6-2020 (L’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2” dell’emergenza Covid-19) – nel rimarcare la centralità del settore delle esecuzioni civili per la funzionalità del sistema sotto il profilo della circolazione delle risorse economiche – ha sottolineato l’opportunità che si adottassero le misure organizzative necessarie ad immettere nel circuito economico le somme liquide già realizzate, in vista di un’efficace ripresa dell’attività liquidatoria, con modalità che contemperino gli interessi del debitore e dei creditori al corretto realizzo dei valori dei beni, ad esempio mediante l’adozione di modalità di vendite telematiche, sincrone o asincrone, anche per le procedure per le quali si era inizialmente previsto diversamente[10].

In questo quadro di misure, affidate per lo più alla prassi, il legislatore dell’emergenza ha rivolto un’attenzione direi quasi “emblematica” al tema della sospensione delle procedure esecutive immobiliari: in particolare, l’art. 54- ter , d.l. n. 18 del 2020, ha previsto la sospensione, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore». La durata della misura, che avrebbe dovuto cessare dopo il 30-10-2020, è stata prorogata, dapprima, fino al 31-12-2020, ad opera dell’art. 4, d.l. n. 137 del 2020, e, di poi, fino al 30-6-2021, dall’art. 13, 14° co., d.l. n. 183 del 2020 [11].

E probabilmente la cosa avrebbe avuto un seguito, se non ci si fosse messa di mezzo proprio la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., del citato art. 13, «poiché, con la proroga al 30 giugno 2021 degli effetti dell’art. 54- ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il bilanciamento tra la temporanea sospensione delle procedure riguardanti l’abitazione principale del debitore e la tutela giurisdizionale esecutiva è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato»[12].

La sospensione delle procedure esecutive, ci ricorda la Consulta, deve costituire “un evento eccezionale”, ammonendo che, se, da un lato, è vero che «nel periodo dell’emergenza pandemica, che ha visto l’arresto di fatto di numerose attività economiche e la conseguente difficoltà di ampi strati della popolazione, il legislatore ha voluto evitare che tanto l’esecuzione del rilascio degli immobili quanto le procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale potessero costituire causa di aggravamento delle difficoltà economiche e fonte di preoccupazioni ulteriori per i debitori esecutati, ove esposti al rischio di perdere la disponibilità dell’abitazione principale»; dall’altro lato, è altresì vero che «il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati», laddove «nella proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, di cui alla disposizione censurata, nessun criterio selettivo è stato previsto a giustificazione dell’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva. Il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco».

E già v’era chi, dalle pagine di questa Rivista, aveva autorevolmente rilevato che il legislatore «con l’occasione dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, sembra aver voluto proseguire nella politica di tutela del debitore iniziata ben prima dell’emergenza sanitaria, che trova un suo recente esempio nelle modifiche dell’art. 560 c.p.c., che hanno progressivamente ridotto la possibilità di liberazione dell’immobile pignorato anteriormente alla pronuncia del decreto di trasferimento», facendo emergere una «volontà di favorire il debitore a danno del creditore, senza neppure permettere al giudice di operare un bilanciamento tra i contrapposti diritti»[13].

E v’era stato anche chi – paventando (con espressione efficace e provocatoria) l’operare della “potenza del debito” – aveva ammonito come «nel rapporto creditore-debitore prevalgono le esigenze del secondo, il quale, utilizzando le procedure alternative sulla regolamentazione collettiva dell’insolvenza del debitore civile o del debitore piccolo imprenditore, evita l’azione esecutiva individuale del creditore, facendo prevalere il suo interesse particolare di conseguire la ristrutturazione del debito o la esdebitazione»[14].

3.  Conferme ed innovazioni nei principi di delega legislativa

Le previsioni della legge delega si innestano in questo tessuto non del tutto coerenziato, nel quale, come si è visto, il favor debitoris del formante primario ha trovato un motivato argine nell’arresto della Consulta.

Talune di esse parrebbero rivestire una funzione di prevalente conferma dell’esistente, in una chiave direi quasi “cosmetica”.

Mi riferisco, ad esempio, alla previsione (contenuta nell’art. 1, 12° comma, lett. c, della legge delega) secondo la quale il termine prescritto dal 2° comma dell’art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ipocatastale o del certificato notarile sostitutivo andrà a coincidere con il termine per il deposito dell’istanza di vendita previsto dall’art. 497 c.p.c.[15]. Essa «elimina quel vuoto processuale ricompreso tra l’istanza di vendita ed il deposito della predetta documentazione, ma non è difficile prevedere che l’impatto della misura sarà meno dirompente di quanto ci si attenda sulla scorta della mera lettura del dato normativo, in quanto non è infrequente, nella prassi, che il creditore depositi, in uno con l’istanza di vendita, anche la documentazione ipocatastale»[16].

O ancora alla previsione (art. 1, 12° comma, lett. e, della legge delega), che anticipa i tempi di sostituzione del debitore nella custodia dell’immobile, prevedendo che ciò avvenga entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, contemporaneamente alla nomina dell’esperto stimatore. Si tratta del sostanziale recepimento di una prassi già indicata con delibera 11-11-2017 del Consiglio Superiore della Magistratura, recante Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari. Linee guida [17]; ma occorre al contempo valutare se l’anticipazione della custodia abbia un’effettiva utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene, ovvero ai fini della vendita, dovendosi sondare siffatta utilità anche in funzione dello svolgimento delle attività propedeutiche alla vendita e ad esse funzionali[18].

E infine al principio per il quale “la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati” (art. 12, 1° comma, lett. g, della legge delega): cosa, questa, che già largamente accade nella prassi.

Può darsi, poi, che altre previsioni della legge di delega sortiscano un effetto acceleratorio, ovvero di efficientamento della procedura.

Mi riferisco alle previsioni che anticipano l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare, oppure occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui il giudice dell’esecuzione pronuncia l’ordinanza di vendita o delega al professionista le relative operazioni, potendosi procastinare tale ordine fino al momento del decreto di trasferimento, ma soltanto nell’ipotesi in cui il debitore esecutato (con)vive nell’immobile col nucleo familiare[19].

È certo, infatti, che un immobile libero ed immediatamente disponibile al momento del trasferimento si vende meglio di un immobile occupato.

Quanto, poi, alla raffinata novità sistematica della “vendita privata”, a cui prima ho fatto cenno, si tratta di uno strumento che, sulla carta, dovrebbe ridondare sia a favore del debitore esecutato (attutendo l’effetto di deprezzamento del bene solitamente derivante dalla vendita esecutiva), sia nell’interesse dell’ordinamento (con una riduzione, anche sensibile, dei tempi del processo esecutivo).

Ma la misura potrebbe avere «un “costo” elevato, perché il debitore deve lasciare l’immobile ben prima di quando sarebbe tenuto a farlo nell’àmbito di una vendita esecutiva ordinaria, e non potrebbe farvi reingresso, nell’ipotesi in cui l’offerente da egli stesso individuato dovesse rinunciare all’offerta; nella pratica, il debitore potrebbe essere indotto a rinunziare all’opportunità della vendita privata, pur di non lasciare l’immobile, magari nella prospettiva di “raggiungere un accordo con il creditore – come spesso accade – il quale poi formula istanza di sospensione ai sensi dell’art. 624- bis c.p.c., istituto che forse andrebbe potenziato”»[20].

Di sicuro interesse – ma a fini diversi da quello dell’accelerazione delle procedure – è poi la previsione che estende agli aggiudicatari dei beni immobili gli obblighi previsti a carico del cliente dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007), subordinando l’emissione del decreto di trasferimento alla verifica del rispetto di tali obblighi (art. 1, 12° comma, lett. p, della legge delega)[21].

4.  La dura lezione della pratica

Possiamo, dunque, sostenere che l’(ennesimo) intervento sul processo esecutivo, al quale preludono i principi della legge delega, sia la soluzione finale delle inefficienze delle esecuzioni forzate?

A mio avviso no, ed è da ritenersi che neppure il delegante abbia nutrito questa ambizione, ben sapendo quanto poco “docile” sia lo scenario concreto di riferimento, che le norme astratte vorrebbero ogni volta “conformare”.

Perdoneranno, allora, i pazienti Lettori della Rivista se provo ad illustrare – in maniera, ben inteso, rigorosamente anonima – le tappe di una procedura esecutiva immobiliare da poco conclusa presso un tribunale del Sud Italia: una procedura che – a cagione della sua “breve” durata (poco più di sette anni!), della presenza di un unico creditore (quello procedente) e dell’assenza di opposizioni esecutive – potremmo quasi spingerci a definire “virtuosa”, alla luce del contesto generale di riferimento al quale poc’anzi accennavo.

Ebbene:

- il pignoramento immobiliare veniva iscritto a ruolo alla fine del mese di ottobre del 2014 ed in pari data assegnato al giudice dell’esecuzione;

- nel gennaio 2015, il creditore procedente depositava l’istanza di vendita (unitamente al titolo esecutivo, al precetto, alla nota di trascrizione, alla relazione notarile ed alla restante documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c.);

- tre anni e mezzo dopo (sic!), nel luglio 2018, il giudice dell’esecuzione nominava il perito stimatore (somministrandogli il quesito peritale) ed il custode (che nei mesi successivi provvedeva ad incassare l’indennità di occupazione dell’immobile staggìto, e, poi, financo a stipulare un contratto di locazione), fissando al contempo la comparizione delle parti per la metà di gennaio del 2019;

- a dicembre del 2018, lo stimatore depositava la perizia;

- in esito all’udienza di comparizione, veniva emessa l’ordinanza di vendita, con delega al custode già nominato;

- dopo due aste andate deserte a distanza di tre mesi l’una dall’altra, l’immobile veniva aggiudicato nel gennaio 2020, all’esito del terzo esperimento d’asta ed in presenza di un’unica offerta d’acquisto;

- nel giugno del 2020, il delegato depositava la bozza del decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell’esecuzione nel successivo mese di luglio;

- nel gennaio 2021, il giudice dell’esecuzione richiedeva al delegato il progetto di distribuzione, che veniva depositato nel successivo mese di ottobre (sia nella versione base, che nella versione “corretta” a seguito delle osservazioni dell’unico creditore istante per il riparto);

- in esito all’udienza di approvazione del riparto, a metà gennaio di quest’anno, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato estinta la procedura.

Che cosa ha impedito a questa procedura, a seguito della presentazione dell’istanza di vendita, di volgere a conclusione entro un arco temporale commisurato (non dico alla durata dei termini ordinatori previsti dalle norme, che puntellano ad ogni passaggio l’intero procedimento, ma) alla semplicità delle attività da compiersi, nonché all’assenza di interventi, di opposizioni esecutive e di sospensioni?

E qual è la ragione per la quale tra la presentazione dell’istanza di vendita (unitamente al regolare deposito della documentazione da parte del creditore procedente), e la nomina dello stimatore da parte del giudice dell’esecuzione, sono trascorsi oltre tre anni?

È difficile da spiegare, ma è ciò che può verificarsi nella realtà delle esecuzioni (in particolare di quelle immobiliari), ove lo scarto (specie temporale) tra l’astratta previsione normativa ed il concreto svolgimento della procedura lascia sovente l’interprete perplesso e dubbioso.

5.  Le opportunità nell’epoca della ripresa e resilienza

Salutiamo, dunque, con favore anche questo limitato intervento del legislatore, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, auspicando che venga presto il tempo in cui si metta mano ad un organico ripensamento del sistema esecutivo, basato sull’accurata ricognizione delle prassi e sulla concreta tensione alla realizzazione del credito, temperando altresì l’impatto di spinte teoriche a volte assai raffinate, ma poco conducenti dal punto di vista concreto.

Tre anni orsono, nell’editoriale di presentazione della Rivista, rinnovata nell’impostazione dei contenuti ed in formato esclusivamente digitale, osservavamo come l’esigenza di tutela sottesa al recupero coattivo del credito rischia di restare frustrata anche a seguito della distribuzione del ricavato o dell’attuazione dell’esecuzione specifica, se la macchina organizzativa della procedura “inchioda” il creditore ad una defatigante attesa, puntellata da “operazioni” processuali complesse e laboriose.

E rilevavamo quanto il ritardo di efficienza sia difficilmente colmabile a risorse giudiziarie invariate, senza una reale semplificazione della normativa ed un più duttile e proattivo recepimento delle “buone prassi”, al quale nell’ultimo triennio ha significativamente concorso il “Progetto esecuzioni” promosso nell’àmbito della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione.

La triste epoca della pandemìa ha, però, dischiuso opportunità irripetibili, in primis sul piano delle risorse messe a disposizione dal PNRR per il miglioramento della macchina giudiziaria: opportunità che le riflessioni degli studiosi e degli operatori aiuteranno a meglio cogliere ed indirizzare.

La Rivista ha seguito da vicino le evoluzioni della normativa e della giurisprudenza esecutive nell’epoca dell’emergenza, e continuerà a farlo nell’epoca della ripresa e della resilienza, valorizzando il rigore dell’analisi e delle soluzioni teorico-sistematiche, ma al contempo promovendo – nel quadro dei valori costituzionali – i principi (derivanti dalla prassi) della semplificazione operativa e dell’efficiente realizzazione del credito.

 

A quest’ultimo riguardo, non si è mancato di rilevare che, nella sostanza, «sono sospesi gli sfratti pronunciati quando la pandemia ancora non si profilava, e che ben prima della pandemia, in un sistema funzionante, avrebbero dovuto essere eseguiti», con la conseguenza che «si voglia tendere una mano a chi, causa Covid, non ha potuto pagare il canone perché ha perso il lavoro o perché l’attività che svolgeva nell’immobile locato si è fermata. Ma dobbiamo aiutare anche il moroso che si è reso moroso indipendentemente dal Covid?» (M. Di Marzio, Il processo esecutivo dopo la pandemia, REF, 2021, 649).

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Note

[1] L’iniziale disegno di legge fu presentato per la prima volta al Senato (A.S. n. 1662) dal Governo “Conte Due” il 9-1-2020; successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, insediava una Commissione di studio per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti di soluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, presieduta da Francesco Paolo Luiso (la “Commissione Luiso”), che, il 25-5-2021, rassegnava nelle mani della Ministra la propria relazione, contenente proposte emendative (commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf (giustizia.it). Su tale base, il 16-6-2021 il Governo presentava una serie di emendamenti al testo originario del disegno di legge, che, in sede di esame assembleare presso il Senato, confluiva in un “maxiemendamento”, sulla cui approvazione il Governo poneva la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge, successivamente approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva e senza modifiche, si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

[2] In tema v. A(ndrea) Didone, Il processo esecutivo nel prisma degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza, in questa Rivista, 2021, p. 454 ss.

[3] Per una prima lettura della legge di delegazione rinvio a F. De Santis, La delega per l’efficienza del processo civile: poche (ma significative) novità e molte conferme, in Comparazione e diritto civile, 2022, p. 231 ss.

[4] Primi, ma già significativi esperimenti di illustrazione e di interpretazione delle norme che riguardano il processo esecutivo sono rinvenibili in A. Crivelli, E. Mercurio, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo, in questa Rivista, 2021, p. 1015 ss.; R. D’Alonzo, La nuova disciplina dell’esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura, in questo numero della Rivista; E. Fabiani e L. Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in Giustizia insieme, 4-2-2022, passim.

[5] In tale guisa, si consente al terzo, destinatario dell’atto di pignoramento e, quindi, a conoscenza della data fissata per l’udienza, di essere edotto circa la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo.

[6] Sistema, questo, già ampiamente “svalutato” dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12-02-2019, n. 1967, secondo la quale l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, 1° comma, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, 3° co., c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato).

[7] La Relazione della Commissione Luiso, p. 103 s., precisa che “la vendita de qua non è soggetta al consenso dei creditori, né a provvedimenti del giudice dell’esecuzione volti a superare il loro dissenso: attribuire al giudicante valutazioni discrezionali, infatti, potrebbe attirare opposizioni ex  articolo 617 c.p.c., sia da parte dei creditori, sia (prevalentemente) da parte dei debitori che potrebbero sindacare il provvedimento di rigetto per non avere il giudice ritenuto superabile il dissenso dei creditori”.

[8] Ne parlano R. Metafora, Il processo esecutivo solidale, e A. Crivelli, La gestione dell’ufficio esecuzioni in epoca di pandemia (con speciale riferimento alla sospensione dei processi espropriativi), in Il processo civile solidale a cura di A. Didone e F. De Santis, Milano, 2021, rispettivamente p. 298 ss. e 322 ss. V. anche A. Crivelli, Legislazione emergenziale e processo esecutivo, in questa Rivista, 2020, 530 ss.

[9] C. cost., 22-6-2021, n. 128, REF, 2021, 629.

[10] C. cost., 22-6-2021, n. 128, cit.

[11] Per un ampio commento alla norma e sulla complessa e non sempre lineare vicenda delle proroghe, v. Fanticini-Leuzzi-Rossi-Saija, L’art. 54- ter , d.l. n. 18 del 2020 nel sistema dell’esecuzione forzata, REF, 2020, 794 ss.; Id., Una postilla all’art. 4, d.l. 28-10-2020, n. 137 (decreto “Ristori”), ivi, 1086 ss.

[12] C. cost., 22-6-2021, n. 128, cit., alla cui lettura qui si rinvia unitamente alla “ricca” nota di commento “a quattro mani” di Fanticini-Leuzzi-Rossi-Saija, La Corte costituzionale pone fine alla sospensione delle esecuzioni sulle prime case, REF, 2021, 636 ss.

[13] A. Saletti, L’emergenza pandemica e i processi esecutivi, REF, 2021, 286 s., il quale rileva come «oltre alla sospensione dell’espropriazione con riferimento all’“abitazione principale”, l’espropriazione viene in gioco anche sotto un altro profilo, laddove l’art. 103, 6° comma, d.l. n. 18/2020 (prorogato anch’esso al 30-6-2021, ex art. 13, 13° co., d.l. n. 183/2020) preclude il procedimento di rilascio con riferimento ai provvedimenti “conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”. Nonostante la norma faccia riferimento all’esecuzione in forma specifica, non può sfuggire che essa concerne nella sostanza l’espropriazione, impedendole di esplicare compiutamente i propri effetti, simmetricamente a quanto prevede il già esaminato art. 54- ter , d.l. n. 18/2020 (la differenza terminologia tra le due previsioni sembra indice più di mancanza di coordinamento, che di effettiva volontà di introdurre una disparità tra le due situazioni)».

[14] M. Acone, Divagazioni sui diritti del debito(re), REF, 2020, 934.

[15] In quest’àmbito va salutata con favore la previsione (art. 12, 1° comma, lett. d, della legge delega), che prelude ad una collaborazione tra il custode e lo stimatore ai fini del controllo della completezza della documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c.

[16] R. D’Alonzo, op. cit.

[17] Come osserva R. D’Alonzo, ivi.

[18] Come opportunamente rileva ancora R. D’Alonzo, ivi.

[19] E ferma rimanendo la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazioni degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti.

[20] A. Crivelli ed E. Mercurio, op. cit., 1024 s.

[21] Ispirata al medesimo contorno di rationes normative appare altresì la previsione di cui all’art. 12, 1° comma, lett. q), della legge delega, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di una banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati degli offerenti, ivi compresi i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. Tali dati devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e penale.