Crisi d'impresa

Piani di risanamento: sì a finanziamenti prededucibili strumentali alla continuità aziendale

È da autorizzarsi una richiesta di finanziamento deducibile qualora il finanziamento sia funzionale ad evitare che l’interruzione dei canali di finanziamento diventi essa stessa concausa irreversibile di uno stato di insolvenza. Il finanziamento prededucibile deve, in concreto, palesarsi da un lato strumentale alla continuità aziendale ed all’attuazione del piano di risanamento predisposto dall’impresa, dall’altro idoneo alla migliore soddisfazione dei creditori dell’impresa. Così ha stabilito il Tribunale di Bergamo con l’ordinanza del 5 luglio 2022.

Il fatto

Con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, una società chiedeva al Tribunale di Bergamo l’autorizzazione a contrarre con una società di factoring la cessione pro soluto di un portafoglio di crediti in scadenza e a scadere allo scopo di disporre di finanziamenti prededucibili strumentali alla continuità aziendale ed all’attuazione graduale del piano di risanamento aziendale predisposto.

L’Esperto dava parere favorevole alla richiesta autorizzativa dando atto che la stessa fosse idonea ad

(i) “anticipare flussi finanziari già nella disponibilità della società, perché proveniente da prestazioni già eseguite a favore dei clienti”,

(ii) a pagare gli stipendi ed i fornitori sì da garantire la continuità dell’attività produttiva e che la forma contrattuale di finanziamento prospettata fosse “idonea a non pregiudicare gli interessi dei creditori”.

Gli accertamenti del Consulente tecnico d’ufficio

Il Giudice provvedeva ad incaricare ai sensi dell’art. 68 c.p.c. un consulente tecnico d’ufficio “per la verifica tecnica dei presupposti per la concessione di finanza interinale”.

Il Giudice, nel richiamare preliminarmente il dettato dell’art. 10, lett. a) D.L. 118/2021 secondo cui ai fini del vaglio della richiesta di finanziamenti prededucibili vada verificata “la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori” sottolineava come fosse anzitutto necessaria la verifica della ricorrenza dell’elemento oggettivo ai fini dell’accesso alla composizione negoziata, vale a dire “lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza” e della ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa, quest’ultima da intendersi come “non manifesta impossibilità di reversibilità dell’insolvenza”.

Ebbene, ai fini delle prospettate verifiche il Giudice procedeva, con l’ausilio del consulente tecnico nominato, con l’analisi del piano di risanamento aziendale predisposto dall’imprenditore e del complessivo fabbisogno finanziario del debitore.

Secondo il Tribunale, infatti, da un lato va soppesata la strumentalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale, dall’altro va operato un giudizio prognostico tra una situazione in cui venga erogato il finanziamento ed una in cui lo stesso venga negato ai fini della effettiva migliore soddisfazione dei creditori.

Accertato che la società debitrice disponesse dell’elemento oggettivo e che le linee di credito già concesse al debitore da istituti di credito non fossero state rinnovate, consulente tecnico ed esperto davano concordemente atto che “in assenza di finanziamento la società [sarebbe stata] costretta a sospendere l’attività produttiva per l’impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale” e che fosse ragionevole ipotizzare una reversibilità dello stato di insolvenza sulla scorta dell’andamento della reddittività dell’impresa in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti all’esercizio corrente “con un dovuto riposizionamento delle scadenze in essere”.

Secondo le risultanze peritali, grazie alla riorganizzazione aziendale attuata già nell’anno 2021, il piano economico finanziario prospettato dall’impresa verosimilmente poteva generare un EBIT ed un risultato di esercizio 2022 positivi, in prospettiva dati idonei a “pagare integralmente e ratealmente i creditori”.

La decisione del Tribunale

Alla luce delle risultanze sopra riportate il Tribunale riteneva che la concessione di un finanziamento interinale fosse “funzionale ad evitare che l’interruzione dei canali di finanziamento non [diventasse] essa stessa concausa irreversibile di uno stato di insolvenza”.

Accertata, pertanto, anche la sussistenza del requisito soggettivo prescritto dall’art. 2, comma 1, del DL citato, il Tribunale accertava, altresì, la “aderenza” e “coerenza” del finanziamento al reale fabbisogno finanziario dell’impresa ed al piano di risanamento già in atto e prospettato dal debitore.

L’accertamento del Giudice scaturiva dall’accertamento peritale dell’elevato rating di affidabilità e solvibilità dei crediti dell’impresa da cedersi alla società di factoring al fine di ottenere il finanziamento (attestata anche dalla mancanza di pregressi insoluti), dal buon flusso anticipato di incassi che la cessione avrebbe ingenerato, dal costo contenuto del finanziamento, dal consistente portafogli ordini dei clienti dell’impresa debitrice.

Quanto all’utilità del finanziamento ad evitare “un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale”, sulla scorta della perizia del consulente tecnico d’ufficio e del parere dell’esperto, il Tribunale ne dava contezza nel caso di specie in osservanza del combinato disposto tra il Considerando 68 della Direttiva UE n. 2019/1023 ed il paragrafo 10.1 del decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia del 28 settembre 2021 secondo cui il finanziamento prededucibile può essere autorizzato laddove sia rispettivamente “ragionevolmente ed immediatamente necessario per la continuazione dell’attività […] e “funzionale al ciclo degli approvvigionamenti”.

Secondo, infatti, il piano di risanamento, l’incasso anticipato dei crediti ceduti alla società di factoring sarebbe stato destinato utilmente al pagamento degli stipendi, dei fornitori strategici, delle locazioni immobiliari, delle imposte e dei contributi in scadenza.

Quanto all’utilità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori dell’impresa, il Tribunale ne ravvisava la ricorrenza stante l’andamento positivo della redditività aziendale rispetto agli esercizi precedenti, quindi il conseguimento di un margine operativo lordo positivo nel corso della conduzione della composizione negoziata quale prescritto dal citato paragrafo 10,1 lett. a) del Decreto dirigenziale.

Il Tribunale precisava, infine, che tenuto conto dell’elevato rating di affidabilità dei crediti ceduti in factoring, “l’aggravio in prededuzione sarebbe [stato] rappresentato dal solo costo dell’operazione di factoring” pari a circa il 2,5% dell’importo massimo cedibile in pro soluto.

In ragione di quanto motivato, il Tribunale autorizzava il finanziamento interinale nei termini ed alle condizioni prospettate dall’impresa ma “nei limiti delle operazioni di fattorizzazioni perfezionatesi sino alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive” vale a dire entro il periodo necessario all’individuazione di una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio economico-finanziario.

Conclusioni

Per chiarezza, completezza ed adeguatezza del percorso logico argomentativo giuridico adottato l’ordinanza in commento si trova a rappresentare una esemplare disamina dei presupposti oggettivi e soggettivi da verificare in concreto con riferimento ad un’impresa che voglia adottare lo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa e della rispondenza degli atti, delle decisioni e della documentazione adottati dall’impresa in crisi rispetto alle prescrizioni normative.

Come già annotato su questo Quotidiano nel commentare fattispecie passate al vaglio delle Autorità giudiziarie, il ricorso alla composizione negoziata della crisi d’impresa e la richiesta di misure protettive e cautelari si sono palesate assai frequentemente distanti dal dettame normativo e dai principi ispiratori del nuovo strumento, traducendosi in un tentato uso improprio, a tratti dilatorio, ad altri elusivo, di uno strumento di composizione in luogo dell’accesso ad una procedura concorsuale.

A tal ultimo riguardo è certamente meritevole di apprezzamento la condotta assunta dall’impresa in crisi ricorrente che ha dimostrato che l’adozione sapiente e diligente del nuovo strumento possa davvero assicurare la continuità, avviare e supportare il piano di risanamento risolvendo o prevenendo azioni in conflitto d’interesse da parte di creditori strategici, istituti di credito e fornitori anzitutto.

Sicuramente la miglior pagina fin qui scritta nel libro della composizione negoziata della crisi d’impresa.

Riferimenti normativi:

Art. 6, D.L. n. 118/2021

Art. 7, D.L. n. 118/2021

Art. 10, D.L. n. 118/2021

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato
Risparmi 5% € 150,00
€ 142,50
Crisi d'impresa: Commentario + Formulario
Risparmi 20% € 360,00
€ 288,00
Gli organi nel vigente codice della crisi d'impresa
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza
Risparmi 5% € 210,00
€ 199,50
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
Il Pignoramento
Risparmi 13% € 55,00
€ 48,00
Excel per prevenire la crisi
Risparmi 5% € 35,00
€ 33,25
Il Fallimento e le altre procedure concorsuali
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Risparmi 5% € 60,00
€ 57,00
eBook - Direttiva insolvency ed effetti sul codice della crisi
€ 14,90
Transazione fiscale nel codice della crisi
Risparmi 30% € 45,00
€ 31,50
Il riparto nelle procedure concorsuali (R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019)
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
Evoluzione degli organi della crisi d'impresa
€ 72,00
Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Formulario dell'esecuzione forzata
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Commissario e liquidatore giudiziale
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Risparmi 30% € 260,00
€ 182,00
Reati e crisi d'impresa
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00