Procedura civile

Immobile pignorato: per non perdere il possesso i familiari devono convivere con il debitore

La tutela prevista dall’art. 560, comma 3, c.p.c. – che consente di non perdere il possesso dell’immobile sino al decreto di trasferimento - si applica allorquando il bene immobile pignorato è occupato dal debitore e dai suoi familiari (Tribunale di Mantova, 1 luglio 2022).

Il caso

Con ricorso depositato in data 30 maggio 2022 gli opponenti instauravano un giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., avverso il provvedimento, emesso all'udienza del 17 maggio 2022, con il quale il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza volta a nominare quale custode uno degli esecutati, ordinando, di conseguenza, l'immediato rilascio del compendio immobiliare pignorato. Gli opponenti insistevano per la revoca immediata di tale ordine emesso dal Giudice dell'Esecuzione, poiché contrastante con quanto previsto dall'art. 560, co. 3-6, c.p.c., essendo i cespiti pignorati abitati dal debitore e dalla sua famiglia.

Il creditore procedente si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo la non sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione dell'art 560 c.p.c., evidenziando che gli opponenti, chiamati all'eredità del de cuius – anch'esso debitore esecutato deceduto in corso di procedura e occupante uno degli immobili pignorati – non ne avevano ancora accettato l'eredità.

La decisione del Tribunale

Il tribunale adito muove, in via preliminare, da una ricostruzione del compendio immobiliare pignorato.

Ed invero, dalla relazione di stima, predisposta in data 17 novembre 2021 dal perito incaricato, risulta quanto segue:

- bene n. 1, di proprietà esclusiva del de cuius;

- bene da n. 2 a n. 11, in comproprietà, in varia proporzione, tra gli opponenti e il de cuius.

In relazione allo stato di occupazione, sempre per come risulta dalla relazione di stima, emerge quanto segue:

- bene n. 1, occupato sine titulo da un opponente;

- bene n. 2, libero;

- beni nn. 3, 4, 5, 9, occupato sine titulo da un figlio di uno dei debitori esecutati;

- beni nn. 6, 7, 8, occupati da un opponente;

- beni nn. 10, 11 occupati da un opponente.

A tale ricognizione fattuale preliminare il giudice di merito rileva che gli attuali opponenti sono solo chiamati all'eredità del de cuius, non avendola ancora accettata, così che essi non sono subentrati nei rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius. Circostanza quest'ultima pacifica e mai contestata da alcuno.

Il giudice di primo grado adito ritiene non applicabile l'art 560, comma 3, c.p.c. invocato dagli opponenti, alla fattispecie in esame.

La disposizione testé invocata recita: “Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma”. Ed il successivo sesto comma: “Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma”.

Il disposto normativo è chiaro nell'assicurare la tutela ivi prevista al debitore e ai componenti del suo nucleo familiare solo in quanto con lui conviventi: la fattispecie dei familiari - come quella che si ravvisa nel caso di specie - che occupano il cespite pignorato senza che vi abiti anche il debitore è estranea alla previsione di legge e rientra nella disciplina generale della detenzione da parte di terzi inopponibile alla procedura.

A tale conclusione si giunge a seguito di un'interpretazione letterale dell'art. 560, co. 3, c.p.c.: la congiunzione “e” tra la parola “debitore” e la parola “familiari” indica chiaramente che non si avrà la perdita del possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento solo se i familiari convivono con il debitore nell'immobile pignorato.

Tale conclusione consente di bilanciare, da un lato, la posizione del debitore e, dall’altro, quella dell'aggiudicatario e dei creditori: i quali sarebbero significativamente incisi se ciascun familiare del debitore potesse vantare il diritto di continuare ad occupare una casa pignorata, ma non abitata anche da quest'ultimo.

Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale adito ritiene che:

- i beni consistenti in abitazioni siano solo quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; così che a tutti gli altri beni immobili esecutati (nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11) non può trovare applicazione l'art 560, comma 3, c.p.c.;

- i beni numeri 3, 4, 5 non sono occupati dagli opponenti, così che non può trovare applicazione l’art. 560 c.p.c.

- il bene numero 1 era di esclusiva proprietà del de cuius, l’opponente che lo occupa è privo di un titolo che ne autorizzi la detenzione;

- il bene numero 2 risulta libero (era occupato dal solo de cuius), così che non può trovare applicazione l’art. 560, comma 3, c.p.c.

Esito del giudizio:

Rigetta l’istanza di revoca del decreto di liberazione; compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase; assegna agli opponenti termine perentorio di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata e osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Riferimenti normativi:

Art. 560 c.p.c.

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