Trust: la circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia fiscale

L’Agenzia delle entrate in data 20 ottobre 2022, ha pubblicato la Circolare n. 34/E, recante chiarimenti e indicazioni sulle novità normative e giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina del trust per quanto riguarda i redditi conseguiti da Trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati e la devoluzione dei beni in trust. Con una prima analisi s’intendono evidenziare i punti di maggiore rilevanza, che la corposa circolare ha trattato, e che non mancheranno di suscitare qualche perplessità per alcune indicazioni rese.

La circolare prima di essere pubblicata, e di questo se ne deve dare atto ed apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che ha tenuto conto, per la prima volta dei contributi, – forse però non tutti- ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta l’11 agosto 2021 e conclusa in data 30 settembre 2021, per fornire ulteriori chiarimenti sui diversi aspetti relativi alla disciplina fiscale dei trust.

Il documento particolarmente atteso da parte di tutti gli operatori del settore professionisti, studiosi e la stessa Amministrazione finanziaria sul tema del Trust, in quanto la circolare fornisce indicazioni:

· sul recepimento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta;

· sulle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito, “decreto”) in tema di imposizione diretta. La circolare, infatti, fornisce chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati;

· sulla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017, in recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio;

· sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività̀ finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia;

· sui trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “Legge Dopo di Noi”.

Aspetti civilistici

La corposa circolare nella premessa ripercorre gli aspetti civilisti dell’istituto del Trust che afferiscono ed ha trovato ingresso quale fonte normativa nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992, e che ha individuato le caratteristiche essenziali del Trust recepito con la Convenzione. In cui l’istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate.

Nella pratica, fermo restando l’elemento essenziale della “segregazione”, si riscontrano diversi utilizzi dell’istituto che si differenziano per le finalità perseguite, si pensi ad esempio:

- al “trust di scopo”, istituito per il perseguimento di uno specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);

- al “trust familiare”, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione;

- al “trust Dopo di Noi”, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”);

- al “trust di garanzia”, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente;

- al “trust liquidatorio”, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente.

Vi sono poi casi nei quali il disponente riveste anche la carica di trustee: in tali ipotesi il trust si definisce “autodichiarato”.

È la stessa Amministrazione che, tra l’altro ammette ora, diversamente da quanto aveva affermato con la Circolare n. 43/E del 10/10/2009, che un trust può essere “discrezionale” nel caso in cui il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.

Del resto, tale previsione è già contemplata dall’art. 1 Convenzione dell’Aia in cui è stabilito che: “Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust. E considerato che allo stato, non è presente nell’ordinamento interno una disciplina organica dell’istituto”. Tale previsione è possibile, tra l’altro, da una delle più richiamate leggi dell’istituto dall’art. 9/A legge di Jersey e art. 48 comma 2; nonché anche ai sensi di una legge più vicina ai nostri canoni della normativa italiana, ad opera dell’art. 2 della legge della Repubblica di San Marino istituita con legge 01/03/2010 n. 42 e sm.i.

Tassazione ai fini dele imposte dirette

Con il nuovo documento interpretativo l’amministrazione ha puntualizzato ciò che sul piano normativo, il decreto 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato la disciplina ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle "attribuzioni" a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.

Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l'imposizione delle predette "attribuzioni", in particolare, da parte di trust opachi - ovvero di trust senza beneficiari di reddito "individuati" - allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.

“Nello specifico, il suddetto decreto detta indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:

- l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73;

- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”.

La circolare ripercorre la tassazione degli utili conseguenti dal trust che sia commerciale e non commerciale ed in particolare vista l'assenza di una disciplina fiscale specifica nell'ordinamento tributario nazionale in materia di trust, il legislatore è intervenuto sull'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d)del Tuir e stabilendo che i trust (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

In tal modo è stata riconosciuta al trust autonoma soggettività tributaria. In particolare, ai fini della determinazione del reddito del trust rilevano in Italia:

- per i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in quanto "enti commerciali" ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;

- per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in quanto "enti non commerciali" ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;

- per i trust non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto "enti non residenti" ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:

i. beneficiario "individuato" residente c.d. Trust trasparente residente e non residente; e

ii. beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata c.d. Trust opaco estero.

Nelle ultime due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l'articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e l'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell'attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.

Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, inoltre, per effetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di trust:

- "trust trasparente", ovvero trust con beneficiario di reddito "individuato", il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante "imputazione" per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;

- "trust opaco", ovvero trust senza beneficiario di reddito "individuato", il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

Ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, "commerciale" o "non commerciale" dell'attività svolta dal trust. In particolare:

- nel caso di trust (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale;

- nel caso di trust (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 143 del Tuir, secondo cui "Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva";

- nel caso di trust (opaco o trasparente) non residente che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell'articolo 151 del Tuir;

- nel caso di trust (opaco o trasparente) non residente che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell'articolo 153 del Tuir.

Nel caso di trust trasparente, come anticipato, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir.

Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato "in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”, concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.

Ai sensi della richiamata lettera g-sexies), del Tuir, già in vigore prima delle modifiche in commento, infatti, sono considerati redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

In base a tale disposizione, in caso di trust trasparente il reddito "imputato" al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.

Pertanto, qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.

Determinazione dei redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 comma 1 lettera g-sexies)

Ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazioni in capo al beneficiario (anche non "individuato"), la circolare ricorda che il decreto ha inoltre introdotto una presunzione legale relativa con la finalità di assicurare l'imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario della "attribuzione" non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell'attribuzione ricevuta.

In particolare, il comma 4-quater all'articolo 45 del Tuir prevede che: "Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

La norma detta una presunzione relativa, con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della "attribuzione" effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, sebbene la disposizione operi un generico riferimento ai "trust esteri", ritiene l’A.F. che la stessa si applichi, in linea di principio, ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

Disciplina ai fini delle imposte indirette

Questo aspetto rappresenta uno dei punti più controversi tra le amministrazioni finanziaria e gli operatori del settore ai quali ha dato sempre ragione la Giurisprudenza di legittimità.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria, finalmente si legge testualmente, ha preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In base a detto orientamento, la "dotazione" di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un "arricchimento" dei beneficiari”.

E, quindi, sono da considerarsi superate le circolari della stessa AGE nelle parti in cui è indicato diversamente (circolare del 06/08/2007 n. 48/E e circolare del 22/01/2003 n. 3/E).

Pertanto, è stato rappresentato con la circolare 34/2022 che:

a) Istituzione del Trust

L'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.

b) Dotazione dei beni in trust

La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Infatti, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto "non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust"

Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Al riguardo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche essenziali dell'istituto come sopra delineate, la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. "prima casa" in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

Così come prosegue la Circolare:

“Per le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell'ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del trustee”.

Ora sorgono gli interrogativi quali saranno i comportamenti che assumerà l’Agenzia con i molteplici contenziosi pendenti, e che la vede quasi sempre ricorrente e endemicamente ed in maniera costante la Corte di Cassazione, e non solo con i precedenti ciati dalla stessa Amministrazione, ma continuamente vi sono Ordinanze della Suprema Corte che stabiliscono la tassazione in misura fissa.

Ciò che invece darà adito senz’altro a nuovo contenzioso è il punto in cui l’AGE afferma che: “tenuto conto dell'affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, si ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario”. Ciò darà adito a contenzioso per il caso non infrequente che al termine dele trust i beneficiari (es. figli) siano due, quindi una doppia franchigia, mentre in precedenza sia stato versato per un valore che superava la singola franchigia e per un solo beneficiario. Versando l’imposta di successione come ammette anche l’AGE si dovevano calcolare due franchigie e non una con buona probabilità che non si dovesse addirittura pagare nulla.

Pe tale caso non raro, invece, l’AGE afferma che: “Resta fermo che in tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell'imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso operare delle franchigie pro-tempore vigenti)”. Sicuro altro contenzioso in arrivo.

Inoltre, la circolare è intervenuta per quanto attiene invece alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), vengono forniti specifici chiarimenti, superando in parte, quelli forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Vengono, infine, fornite indicazioni sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.

La presente circolare, inoltre, fornisce chiarimenti con riferimento ai trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta "Legge Dopo di Noi".

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