Amministrativo

Appalti: la legge di Bilancio 2023 interviene per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali

La legge di Bilancio 2023, veicolata nella legge 197/2022, all’articolo 1, dai commi da 369 a 379 introduce alcune disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

La legge di Bilancio 2023, veicolata nella legge 197/2022, all’articolo 1, dai commi da 369 a 379, contiene alcune disposizioni per gli appalti pubblici colpiti dall’aumento eccezionale dei prezzi di materiale da costruzione.

In particolare il comma 369, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contraente generale, incrementa la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Il comma 370, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 369, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il comma 371, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, prevede che le regioni, entro il 31 marzo 2023 procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

È stabilito che per l’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati si applichino alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Il comma 373, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione (1 gennaio 2023).

Il comma 374, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, stabilisce che l’accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali.

Quali sono i settori finanziati dal Fondo

Gli interventi finanziati dal Fondo con risorse statali o europee sono, secondo il seguente ordine prioritario:

– gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;

– gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

– limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

– gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro.

La graduatoria semestrale degli interventi

Il comma 376, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, prevede che la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

– della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

– dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

È demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2023), l’individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 50/2016

Art. 1, commi da 369 a 379, L. n. 197/2022, c.d. legge di Bilancio 2023

Copyright © - Riproduzione riservata

Novità editoriali

Vedi Tutti
Codice del processo amministrativo commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Giornale di Diritto Amministrativo
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Urbanistica e appalti
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Processo Amministrativo - Formulario Commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati
Risparmi 30% € 170,00
€ 119,00
Azienditalia Enti Locali
Risparmi 40% € 215,00
€ 129,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Procedure concorsuali e diritto pubblico
Risparmi 30% € 60,00
€ 42,00
L'opposizione alle sanzioni amministrative
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
Procedimento amministrativo
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Appalti pubblici
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la PA
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
La procedura di espropriazione per pubblica utilità
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00