Amministrativo

Quando non vi è l’obbligo del riesame da parte della PA?

Va escluso l’obbligo di provvedere della PA nel caso in cui l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che l’affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all’amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 marzo 2023, n. 2911.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Cons. stato sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277

Cons. stato sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6923

Cons. stato sez. V, 19 aprile 2018, n. 2380

Cons. stato sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751

Cons. stato sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2774

Cons. stato 11 febbraio 2013, n. 767

Cons. stato sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4362

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

La sentenza in esame si pronuncia in ordine al caso di richiesta di revoca in autotutela di una delibera del consiglio comunale oggetto di una petizione e proposta formulata ai sensi di previsioni dello Statuto del comune che permettono atti di natura partecipativa, consentendo ai cittadini di interloquire con le istituzioni al fine di rappresentare problematiche particolarmente sentite dalla collettività

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, ai sensi dell’art. 31c.p.a., il giudizio avverso il silenzio inadempimento presuppone che l’amministrazione abbia posto in essere una violazione del dovere di provvedere, e cioè del dovere di iniziare e concludere il procedimento nel termine previsto dalla legge; pertanto, occorre accertare se tale dovere sussista.

Va escluso l’obbligo di provvedere nel caso in cui l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che l’affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all’amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione (Cons. stato sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277; Cons. stato sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6923).

Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a. (Cons. stato sez.V, 19 aprile 2018, n. 2380; Cons. stato sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751).

Deve, dunque, escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela.

La revoca si configura come lo strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla sua conservazione.

I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall’art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241, e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto e in una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario.

Il potere di revoca è connotato da un’ampia discrezionalità, dal momento che, a differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula anche l’illegittimità dell’atto da rimuovere, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti espresse dalla norma succitata, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente, rispetto al quale l'istanza del privato assume solo una valenza sollecitatoria.

La richiesta avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere (Cons. stato sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2774; Cons. stato 11 febbraio 2013, n. 767).

Invero, i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare (Cons. stato sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4362).

La sentenza in esame ha, quindi, concluso nel senso che le istanze di autotutela esulano dall’ambito degli strumenti partecipativi previsti nel caso di specie dallo Statuto comunale, non divenendo quindi doverosa l’attività di provvedere in merito, né si è formato alcun silenzio inadempimento.

Esito:

Conferma Tar Liguria n. 408 del 2022

Riferimenti normativi:

Art. 31 c.p.a.

Art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Codice del processo amministrativo commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Giornale di Diritto Amministrativo
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Urbanistica e appalti
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Processo Amministrativo - Formulario Commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati
Risparmi 30% € 170,00
€ 119,00
Azienditalia Enti Locali
Risparmi 40% € 215,00
€ 129,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Procedure concorsuali e diritto pubblico
Risparmi 30% € 60,00
€ 42,00
L'opposizione alle sanzioni amministrative
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
Procedimento amministrativo
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Appalti pubblici
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la PA
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
La procedura di espropriazione per pubblica utilità
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00