Amministrativo

Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo della PA: quali i presupposti?

L’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine all’equipollenza di alcune certificazioni rappresenta un elemento per ritenere sussistente l’errore scusabile da parte della Pubblica Amministrazione, con esclusione della sussistenza in capo alla stessa dell’elemento soggettivo e conseguente impossibilità per il privato di ottenere il risarcimento del danno richiesto. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12 aprile 2023, n. 3664.

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico, per esami, a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, quinta qualifica funzionale, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed era risultato idoneo alle prove preselettive.

Era stato poi escluso perché in possesso di un titolo di mestiere (brevetto di sommozzatore di terzo grado rilasciato dall’ANIS – Associazione Nazionale Istruttori Subacquei affiliata alla FIN – Federazione italiana nuoto) diverso rispetto a quello richiesto nel bando (brevetto di sommozzatore di terzo grado o superiore rilasciato dal CONI-FIPSAS o dalla Marina Militare, dall’Arma dei Carabinieri o dalla Polizia di Stato).

A seguito dell’impugnazione del provvedimento di esclusione, il Tar Lazio, accoglieva il ricorso sulla base della equivalenza delle certificazioni in esame.

L’interessato veniva però inserito nella graduatoria degli idonei con D.M. del 31 gennaio 2011, n. 19, a fronte della nomina per i partecipanti al suo stesso concorso avvenuta nel 2002.

Nel caso in esame, è stata sottoposta all’attenzione dei giudici amministrativi la richiesta di risarcimento dei danni (mancato godimento del trattamento economico) in conseguenza della ritardata assunzione del ricorrente (2011 invece che 2002) alle dipendenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa dell’azione amministrativa giudicata illegittima da parte del Tar Lazio con sentenza passata in giudicato.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ricorda che ai fini del riconoscimento della responsabilità civile della pubblica amministrazione devono ricorrere tutti i requisiti delineati nell’art. 2043 c.c. e, quindi:

- l’elemento oggettivo del fatto illecito;

- il danno ingiusto;

- il nesso di causalità materiale o strutturale tra il fatto illecito e il danno subito;

- l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’apparato amministrativo.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene che in sede di risarcimento del danno derivante da procedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3658).

In caso di accertata illegittimità di un atto amministrativo cui conseguono danni per il privato, la sentenza in commento ribadisce che al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie. Il privato può, infatti, limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c., mentre spetta alla pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile.

La presunzione di colpa dell’amministrazione può essere tuttavia riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ritiene che il privato non possa ottenere il risarcimento richiesto in quanto solo in un momento successivo al provvedimento di esclusione dell’interessato dalla procedura selettiva la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3336; Consiglio di Stato, 29 luglio 2008, n. 3779) ha chiarito l’equipollenza del brevetto ANIS con quello CONI-FIPSAS.

Prima della citata pronuncia, l’amministrazione non aveva pertanto elementi utili e sufficienti per interpretare in maniera chiara e cristallina la situazione sottoposta alla sua attenzione.

Il contrasto interpretativo esistente al momento della valutazione da parte della pubblica amministrazione in ordine all’equipollenza delle certificazioni rappresenta pertanto un elemento per ritenere sussistente l’errore scusabile ed escludere l’esistenza dell’elemento soggettivo.

Riferimenti normativi:

Art. 2043 c.c.

Art. 2727 c.c.

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