Amministrativo

A chi spetta la giurisdizione in caso di decadenza o revoca di contributi pubblici?

In tema di contributi pubblici nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Lo stabilisce il Tar Lombardia, sez. IV, sentenza 5 giugno 2023, n. 1383.

La sentenza in esame ha rilevato come rientri nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario e non amministrativo la controversia avente a oggetto la pronuncia di decadenza da un contributo concesso in favore di progetti attuati da start-up già costituite e attive da almeno un anno.

La sentenza osserva che in tema di contributi pubblici il riparto tra cognizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio individuato dall’art. 103 comma 1 della Costituzione, fondato sulla causa petendi, in base al quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, e il giudice ordinario dei diritti soggettivi, dovendosi anche escludere la configurabilità di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2022 n. 4716; Cassazione Civile, SS.UU., 30 luglio 2020 n. 16457).

Colui che abbia richiesto un contributo pubblico è portatore di un interesse legittimo alla relativa concessione nella fase antecedente all’assegnazione del beneficio, ed è dunque rimessa al giudice amministrativo la controversia avente a oggetto l’atto con cui l’Amministrazione accerta, in capo all’operatore economico, la sussistenza (o l’insussistenza) dei requisiti prestabiliti per l’ammissione al contributo, ovvero il provvedimento con cui l’atto di iniziale ammissione viene successivamente annullato, per la ritenuta carenza di un requisito dapprima accertato, o revocato, per la riscontrata insussistenza dell’interesse pubblico.

In seguito all’avvenuta ammissione al contributo, il beneficiario è invece titolare di un diritto soggettivo all’erogazione; con la conseguenza che le controversie riguardanti atti di diniego dell’attribuzione finale del beneficio, basati non già sull’illegittimità del provvedimento iniziale di ammissione, bensì sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione dell’intervento, e/o di rendicontazione delle attività poste in essere, assunti con la partecipazione al bando, sono demandate alla cognizione del giudice civile ordinario.

In tema di contributi pubblici nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6).

La situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione possono sintetizzarsi secondo il seguente paradigma:

a) tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che prevede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo;

b) l'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza;

c) la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2022 n. 4716).

Esito:

Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione

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