Penale

PPT: dal 20 luglio non più obbligo di deposito telematico ma sperimentazione

Dal 20 luglio 2023, nel processo penale telematico, i difensori avrebbero dovuto obbligatoriamente depositare in telematico, mediante il portale del processo penale telematico, tutti gli atti (oltre 100) indicati nel Decreto del 4 luglio del Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. n. 155, il 6 luglio 2023; per tali depositi, sempre dalla medesima data, i difensori avrebbero dovuto applicare le nuove specifiche tecniche contenute nel provvedimento del 12 luglio 2023 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Un decreto del Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. il 18 luglio, ha invece, da una parte, fatto slittare l’entrata in vigore del Decreto 4 luglio 2023 e, dall’altra, ha dato inizio alla sperimentazione del deposito telematico!

Luglio pieno di novità per il processo penale telematico e ciò a seguito sia della pubblicazione del Decreto del 4 luglio del Ministro della Giustizia sia provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP).

I due provvedimenti sarebbero dovuti entrare in vigore il prossimo 20 luglio 2023 ma, come spesso accade in questo Paese, poche ore prima dell’entrata in vigore delle citate novità, ecco apparire in G.U., il 18 luglio 2023, il provvedimento che cambia le regole del gioco differendo a data da destinarsi l’adempimento di quanto indicato nel Decreto del 4 luglio 2023.

Procediamo in ordine cronologico e quindi, prima di tutto, occupiamoci del Decreto del 4 luglio del Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. n. 155, il 6 luglio 2023.

Con tale decreto, il Ministro Nordio, ai sensi dell’art. 87, comma 6 -ter, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha individuato gli ulteriori atti per i quali i difensori dovranno procedere obbligatoriamente ed esclusivamente tramite deposito telematico mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell’art. 87, comma 6-ter, del citato decreto legislativo.

Nel ritenere di fare cosa utile e gradita, a seguire l’elenco degli atti individuati dal Ministro Nordio.

1. Ricusazione del giudice (artt. 37 e 38 c.p.p.);

2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 c.p.p.);

3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater c.p.p.);

4. Atto di costituzione di parte civile (artt. 76, 78 c.p.p.);

5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.);

6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 c.p.p.);

7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.);

8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 c.p.p.);

9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 c.p.p.);

10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.);

11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.);

12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 c.p.p.);

13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.);

14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 c.p.p.);

15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 c.p.p.);

16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.);

17. Memorie e richieste scritte (artt. 121, 367 c.p.p.);

18. Procura speciale (art. 122 c.p.p.);

19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.);

20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 c.p.p.);

21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis c.p.p.);

22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.);

23. Ricusazione del perito (art. 223 c.p.p.);

24. Nomina del consulente tecnico di parte (artt. 225, 233 c.p.p.);

25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 c.p.p.);

26. Richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis c.p.p.);

27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis c.p.p.);

28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 c.p.p.);

29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (artt. 257, 322, 324 c.p.p.);

30. Opposizione di segreto professionale o d’ufficio (art. 256, comma 1, 2 c.p.p.);

31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 c.p.p.);

32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 c.p.p.);

33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 c.p.p.);

34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 c.p.p.);

35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 c.p.p.);

36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 c.p.p.);

37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 c.p.p.);

38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.);

39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.);

40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 c.p.p.);

41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314, 315 c.p.p.);

42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 c.p.p.);

43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis c.p.p.);

44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.);

45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 c.p.p.);

46. Richiesta di informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 c.p.p.);

47. Richiesta di retrodatazione dell’iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater c.p.p.);

48. Notifica del deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 c.p.p.);

49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 c.p.p.);

50. Querela (art. 336 c.p.p.);

51. Rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.);

52. Remissione di querela (art. 340 c.p.p.);

53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 c.p.p.);

54. Istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.);

55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis c.p.p.);

56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 c.p.p.);

57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 c.p.p.);

58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);

59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 c.p.p.);

60. Deduzioni sull’incidente probatorio (art. 396, comma 1 c.p.p.);

61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 c.p.p.);

62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 c.p.p.);

63. Dichiarazione della persona offesa della volontà di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 c.p.p.);

64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.);

65. Reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 c.p.p.);

66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 c.p.p.);

67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 c.p.p.);

68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis c.p.p.);

69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 c.p.p.);

70. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione del- le determinazioni sull’azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 c.p.p.);

71. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione del- le determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater c.p.p.);

72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (artt. 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 c.p.p.);

73. Richiesta di giudizio abbreviato (artt. 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 c.p.p.);

74. Richiesta di applicazione della pena (artt. 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 c.p.p.);

75. Richiesta di giudizio immediato (artt. 453, comma 3, 419, comma 5 c.p.p.);

76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (artt. 446, 447 c.p.p.);

77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 459, comma 1-bis e 1-ter c.p.p.);

78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.);

79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.);

80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 c.p.p.);

81. Accettazione della proposta di messa alla prova (artt. 464-ter.1, comma 2 c.p.p.);

82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (artt. 464-ter.1, comma 3 c.p.p.);

83. Istanza di anticipazione o differimento dell’udienza (art. 465 c.p.p.);

84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (artt. 468, 555 c.p.p.);

85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 c.p.p.);

86. Rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 c.p.p.);

87. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 c.p.p.);

88. Appello (art. 593 c.p.p.);

89. Appello incidentale (art. 595 c.p.p.);

90. Richiesta di partecipazione all’udienza (art. 598-bis, comma 2 c.p.p.);

91. Concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.);

92. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.);

93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;

94. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 c.p.p.);

95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629- bis c.p.p.);

96. Richiesta di revisione (art. 633 c.p.p.);

97. Esercizio del diritto all’oblio (artt. 64-ter disp. att. c.p.p.);

98. Domanda di oblazione (artt. 162, 162-bis c.p. - 141 disp. att. c.p.p.);

99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18L. n. 354/1975);

100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);

101. Istanza di liquidazione dell’onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);

102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (113 testo unico dpr n. 115/2002);

103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 D.Lgs. n. 196/2003).

Si ricorda che Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Nel decreto poi si legge che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza.

Su tale ultima informazione si invita chi legge a riflettere in merito al principio di diritto così come formulato dalla Corte di Cassazione civile, Sez. V, con la sentenza del 18/1/2023, n. 1519 e nel quale, dovendo stabilire la tempestività o meno della notifica PEC, afferma che: “…la ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, ossia entro le ore 23:59:59 (UTC), giacché, con l’insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento”.

Appare evidente che, sulla base del principio espresso, applicabile senza dubbio anche ai depositi telematici del processo penale, quanto indicato nel Decreto del Ministro Nordio non solo non appare corretto ma è a dir poco pericoloso posto che un deposito effettuato entro le ore 24.00 del giorno di scadenza sarebbe tutt’altro che tempestivo!

Ma, come dicevo in apertura di articolo, il 20 luglio sarebbero dovute entrare in vigore anche le nuove specifiche tecniche contenenti le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP).

Vediamo insieme alcune delle disposizioni contenute nelle nuove specifiche.

a) Identificazione e accesso al PDP

L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata avviene mediante SPID o Smart Card mentre l’accesso è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato;

b) Formato dell’atto principale

Deve essere nativo digitale e sottoscritto digitalmente dal difensore;

c) Formato dei documenti

Importante novità in quanto, per la prima volta, verrà consentito anche il deposito telematico file audio e/o video nei seguenti formati:

- video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi);

- audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).

Stona invece la mancata possibilità di deposito dei file .msg che, come i file .eml (ammessi) consentono di poter dimostrare con la massima garanzia eventuali messaggi PEO e/o PEC; in caso di documenti acquisiti attraverso scansione di documento analogico, gli stessi dovranno essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi;

La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 50 Megabyte per singolo file, fino ad un massimo di 500 Megabyte per l’intero deposito; ciò significa, soprattutto quanto ai file video, una probabile e oggettiva impossibilità di deposito telematico di tali file posto che è risaputo come pochi minuti di video, ove girati con determinate modalità, superino di gran lunga i 50 mb consentiti dalle nuove specifiche.

Arriviamo così al 18 luglio 2023.

Nella G.U. n. 166 del 18 luglio 2023, ecco il nuovo decreto del Ministro della Giustizia ad integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione.

Si avete letto bene AVVIO FASE DI SPERIMENTAZIONE!

L’art. 1 del citato decreto prevede infatti adesso che: “L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.”.

Quindi, come per magia, nel penale si passa dall'obbligo del deposito telematico dei 103 atti, alla fase di sperimentazione, durante la quale il deposito telematico degli atti indicati nell'art. 1 del decreto Min del 4 luglio, essendo solo sperimentale, ad avviso di chi scrive, non avrà nessun valore legale!

Incerta la data finale della sperimentazione, posto che l'obbligo del deposito telematico decorrerà decorsi giorni 15 dalla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per i quali è prevista, come ultima data, quella del 31 dicembre 2023.

Altro che doppio binario ... quello del telematico sembra essere più un binario morto!

Ma, scherzi a parte, le Colleghe e i Colleghi devono aver ben chiaro il seguente concetto:

tutti gli atti indicati nel D.M. del 4 luglio2023, diversi da quelli che già obbligatoriamente dovevano essere depositati tramite PDP, dovranno essere depositati in cartaceo in quanto, nel Decreto del 18 luglio 2023, non si legge che il deposito telematico dell’atto, in regime di sperimentazione, abbia valore legale.

Naturalmente trattasi di mia prudente interpretazione, in considerazione del fatto che “la posta in gioco” è altissima, per la quale suggerisco di continuare obbligatoriamente a depositare tramite PDP ciò che prima del D.M. del 4 luglio 2023 si depositava obbligatoriamente tramite PDP e di depositare tramite cartaceo tutto il resto.

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