Procedura civile

Redazione atti processuali: le nuove regole dettate dal D.M. n. 110/2023

L’11 agosto 2023 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 il decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 contenente il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; il decreto, come previsto dall’articolo 12, si applicherà ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. Ritengo utile evidenziare i contenuti più importanti del decreto, attraverso una serie di domande e risposte.

A quali cause si applica il regolamento?

L’articolo 1 ne dispone l’applicazione per le cause di valore inferiore a euro 500.000 mentre l’articolo 2 individua gli specifici atti destinatari dei criteri di redazione: atti di citazione e ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento nonché, ove i criteri siano compatibili, agli altri atti del processo, così come disposto dal comma 2 dell’articolo 2.

A quali criteri il difensore dovrà attenersi per la redazione degli atti processuali?

Il difensore e il pubblico ministero, così come disposto dall’articolo 2, dovranno attenersi per la redazione degli atti processuali, alla seguente articolazione:

A) INTESTAZIONE

dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

B) INDICAZIONE DELLE PARTI

contenente ogni indicazione richiesta dalla legge;

C) PAROLE CHIAVE

nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; criterio questo già noto in quanto indicato nel protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione;

D) IMPUGNAZIONI

si dovranno indicare: estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

E) FATTI E MOTIVI DI DIRITTO

dovranno essere specificamente e distintamente indicati in parti dell’atto separate e rubricate, i fatti e i motivi in diritto, nonché, quanto alle IMPUGNAZIONI, dovranno essere individuati i capi della decisione impugnati e l’esposizione dei motivi;

F) DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE

dovranno essere indicati nella parte in fatto, in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale, tramite il quale verrà facilitata la lettura dell’atto in quanto consentirà di visualizzare i documenti allegati e richiamati nell’atto, senza doverli cercare all’interno del fascicolo informatico; in pratica consentono di poter “navigare” rapidamente tra la lettura dell’atto e i documenti in quest’ultimo richiamati con un semplice quanto veloce click del mouse.

G) MOTIVI DI DIRITTO, ESPOSIZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI, PRELIMINARI E DI MERITO

dovranno essere indicate le norme di legge e i precedenti giurisprudenziali rilevanti;

H) CONCLUSIONI

nelle conclusioni dovranno essere indicati, in maniera distinta:

ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

I) INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA E INDICE DEI DOCUMENTI PRODOTTI

dovranno avere la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale.

Dovranno altresì indicarsi:

L) VALORE DELLA CONTROVERSIA

M) RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE;

N) PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Quali sono i limiti dimensionali degli atti processuali?

Vengono stabiliti, in tre tipologie, dall’articolo 3 del decreto, fatte salve le esclusioni e le deroghe di cui dirò in seguito.

A) atto di citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, nonché' agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione:

limite di 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, il quale dispone l’utilizzo di caratteri di tipo corrente preferibilmente con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri; le note sono consentite esclusivamente per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari.

B) memorie, repliche e tutti gli altri atti del giudizio:

limite di 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, il quale dispone l’utilizzo di caratteri di tipo corrente preferibilmente con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri; le note sono consentite esclusivamente per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari.

C) note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter c.p.c.:

quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza, 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, il quale dispone l’utilizzo di caratteri di tipo corrente preferibilmente con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri; le note sono consentite esclusivamente per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari.

A tal proposito è doveroso evidenziare come rispetto al testo dello schema del regolamento del 24 maggio 2023, il regolamento in vigore da oggi presenti limiti di dimensioni di gran lunga superiori se è vero come è vero che quelli originari prevedevano, rispettivamente, per le tipologie A), B) e C), caratteri 50.000 (25 pagine), 25.000 (13 pagine) e 4.000 (due pagine).

Quali sono i caratteri di tipo corrente?

I caratteri di tipo corrente, così come definiti dall’articolo 6 comma 1, attraverso i quali viene suggerito di redigere gli atti, come si evince dalla relazione illustrativa dello schema del regolamento del 24 maggio 2023, sono tutti quelli che per la loro conformazione non affaticano la vista quali, in via esemplificativa, Times New Roman, Verdana, Arial, Garamond ect.

Quando vengono esclusi i limiti dimensionali?

L’articolo 4 del decreto prevede che dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

A): gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n) e quindi:

- intestazione

l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

- indicazione delle parti

ogni indicazione richiesta dalla legge;

- parole chiave

che individuano l'oggetto del giudizio;

- impugnazioni

estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

- conclusioni

nelle conclusioni dovranno essere indicati, in maniera distinta: ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

- indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti

- valore della controversia

- richiesta di distrazione delle spese;

- provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

B) l'indice e la sintesi dell'atto;

C) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

D) la data e il luogo, nonché' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

E) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

F) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Sono previste deroghe ai limiti dimensionali?

L’articolo 5 del decreto dispone che:

I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti;

in tale ipotesi, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

Si specifica poi che la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.

Sono previsti criteri di redazione per i provvedimenti del giudice?

Il giudice, come disposto dall’articolo 7, redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili; a beneficio del lettore, si ricorda che l’articolo 6 dispone l’utilizzo di caratteri di tipo corrente preferibilmente con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

Cosa sono gli schemi informatici?

L’articolo 8, trattando degli schemi informatici, altro non fa che riprendere e confermare quanto previsto dalle regole tecniche e dalle specifiche tecniche del PCT che le Colleghe e i Colleghi ben conoscono essendo ormai in vigore (con modifiche apportate nel tempo) da oltre dieci anni; altro non sono quindi che le modalità di formazione “informatica” degli atti e documenti da depositare telematicamente (es.: file in formato .pdf, atto del professionista in formato nativo digitale [senza scansione], sottoscritto digitalmente [in modalità cades o pades].

Cosa comporta il mancato rispetto del regolamento?

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo, così come disposto dal comma 4 dell’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata").

Riferimenti normativi:

Art. 46 disp. att. c.p.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso civile per cassazione
Risparmi 5% € 59,00
€ 56,05
Codice di procedura civile e disposizioni di attuazione
Risparmi 5% € 25,00
€ 23,75
Commentario breve al Codice civile
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Le prove nel processo civile e arbitrale
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Giurisprudenza Italiana
Risparmi 20% € 330,00
€ 264,00
Agenda legale 2025
Risparmi 5% € 58,00
€ 55,10
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
La tutela civile in sede penale
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50