Responsabilità civile

Illegittima la multa se il segnale è a meno di 1 Km dall’autovelox

È illegittimo il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9, CdS, per eccesso di velocità, nel caso di omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 31 agosto 2023, n. 25544.

G.G. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9, CdS, emesso dalla Polizia locale appartenente alla Unione dei Comuni, per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 Km/h, con sanzione di circa € 550,00, con decurtazione di sei punti sulla patente di guida. Il ricorrente faceva valere l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017.

Rigettata in primo grado, l’opposizione è stata accolta in secondo grado.

Ricorre in cassazione l’Amministrazione.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso si censura che il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell’art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 non sia stato disapplicato ex artt. 3 Cost., 4, 5, L. n. 2248/1865 All. E.

La censura è argomentata come segue: secondo l’art. 25, comma 2, L. n. 120/2010, «fuori dei centri abitati [gli autovelox] non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

Ciò consente all’utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite. Tale ragione giustificatrice delimita l’ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente.

Tuttavia, il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: «Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore [il corsivo è del Collegio] rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento».

La parte ricorrente considera che tale disposizione regolamentare sia irragionevole ex art. 3 Cost. poiché equipara il caso dell’intersezione di strada ove il limite di velocità è minore (come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale è provenuto il privato incontri il limite di velocità di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocità è maggiore.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

L’argomento letterale invocato dall’amministrazione a fondamento della richiesta di disapplicazione di un decreto governativo in danno del cittadino è di insostenibile fragilità e si può rovesciare, argomentando con pari persuasività che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un’imposizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite.

Si aggiunga che il decreto ministeriale si informa a un’esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost. Infine, ove mai tali rilievi potessero trovare ingresso con effetto di disapplicazione, il privato sarebbe assoggettato a una sanzione amministrativa in forza di un parametro normativo concretizzatosi nell’occasione del giudizio e non già prima della commissione della violazione.

Esito:

Rigetto

Riferimenti normativi

Art. 25, comma 2, L. n. 120/2010

Capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017

Copyright © - Riproduzione riservata

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