Penale

Investimento pedone: il conducente può andare esente da responsabilità?

La Corte di Cassazione si sofferma, con sentenza del 27 settembre 2023, n. 39167, su una questione ricorrente nella prassi giurisprudenziale riguardante il tema dei sinistri stradali, in particolare riguardante il caso, non infrequente, di investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura. Nella vicenda processuale esaminata, in particolare, la Corte di appello aveva confermato la condanna del conducente di un’autovettura per avere investito un pedone mentre era intento ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, da destra verso sinistra, urtandolo con lo specchietto laterale sinistro e con il fianco del veicolo, così da provocarne la caduta al suolo. A fronte delle doglianze difensive - secondo cui corretto doveva essere considerato il comportamento tenuto dall’imputato alla guida del veicolo, avendo invece omesso i giudici di considerare se la condotta tenuta dalla vittima fosse rispondente agli obblighi comportamentali previsti per i pedoni a norma dell'art. 190cod. strada – la S.C. ha invece chiarito quando, nel caso di verificarsi di investimento di un pedone, può ritenersi esente da responsabilità il conducente dell’autoveicolo investitore, condizioni che tuttavia non erano emerse nella vicenda qui commentata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Cass. pen. sez. IV, n. 33207 del 02/07/2013

Cass. pen. sez. IV, n. 47204 del 14/11/2019

Cass. pen. sez. IV, n. 4729 del 09/10/2014

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Il fatto

La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale nei confronti del conducente di un’autovettura, cui era contestato di avere cagionato lesioni personali gravi ad un pedone, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e nella violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere alla guida dell'autovettura, investito il predetto mentre era intento ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, da destra verso sinistra, urtandolo con lo specchietto laterale sinistro e con il fianco del veicolo, così da provocarne la caduta al suolo.

Il ricorso

Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa del conducente dell’autovettura, in particolare sostenendo che la Corte d’appello aveva espresso il giudizio di responsabilità a carico del conducente senza indicare la norma cautelare violata, assumendo di contro la correttezza del comportamento tenuto alla guida del veicolo, e omettendo di considerare se la condotta tenuta dalla vittima fosse rispondente agli obblighi comportamentali previsti per i pedoni a norma dell'art. 190cod. strada. Sosteneva la difesa di aver censurato l'omessa valutazione da parte del Tribunale della imprevedibilità della condotta della vittima, connotata da illegittimità per contrasto con le norme cogenti e, quindi, tale da elidere il nesso di causalità tra la condotta di guida e l'investimento.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, come anticipato, ha disatteso la tesi difensiva.

Hanno ricordato i Supremi Giudici che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo se la condotta di quest'ultimo si configuri come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non previstanè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p. (Cass. pen. sez. IV, n. 33207 del 02/07/2013, CED Cass. 255995-01).

Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, alla condotta del pedone, avulsa del tutto dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.

Più di recente, in tema di circolazione stradale, si è affermato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Cass. pen. sez. IV, n. 47204 del 14/11/2019, S., CED Cass. 277703 — 01; Cass. pen. sez. IV, n. 4729 del 09/10/2014, S., CED Cass. 261073 — 01).

L'ipotesi di un comportamento avventato della persona offesa, ha osservato la S.C., era stata ragionevolmente esclusa dalla Corte d’appello, alla luce delle circostanze dell'investimento pedonale.

Infatti, l'investimento pedonale era avvenuto in una via del centro cittadino e in orario lavorativo, presumibilmente dovuto alla presenza della vittima in una zona d'ombra e nel cd. angolo cieco al momento dell'impatto, nonché all'ingombro della visuale dovuto alla presenza di un altro veicolo che si era opportunamente fermato per consentire l'attraversamento al pedone, circostanze sulle quali la Corte di appello aveva fondato la dichiarazione di responsabilità, richiamando il particolare dovere di attenzione e cautela imposto al conducente in prossimità delle strisce zebrate.

La sentenza merita di essere condivisa. Ed infatti, come è noto, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140Cod. strada, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.

Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle stabilite nell'art. 191Cod. strada, che trovano il loro pendant nel precedente art. 190Cod. strada, che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone in modo tale da poter porre in essere i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali che consistono:

a) nell'ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;

b) nel mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;

c) nel prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone dovuti ad imprudenza o alla violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dal citato art. 190Cod. strada. Da qui, dunque, l’ovvia conseguenza che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo se la condotta di quest'ultimo si configuri come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 140Cod. strada

Art. 190Cod. strada

Art. 191Cod. strada

Art. 41, comma 2, c.p.

Art. 590-bis, comma 1, c.p.

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso penale per cassazione
Risparmi 12% € 65,00
€ 57,00
Commentario breve al Codice penale
Risparmi 5% € 250,00
€ 237,50
Diritto penale e processo
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Codice di procedura penale commentato
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
eBook - Riforma Cartabia
€ 19,90
Organismo di Vigilanza
Risparmi 5% € 90,00
€ 85,50
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Prova scientifica e processo penale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Codice penale commentato
Risparmi 30% € 290,00
€ 203,00
La Diffamazione
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
Procedura Penale
Risparmi 30% € 92,00
€ 64,40
I reati urbanistico-edilizi
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell'attività investigativa
Risparmi 30% € 34,00
€ 23,80
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01)
Risparmi 30% € 57,00
€ 39,90
Diritto penale delle società
Risparmi 30% € 120,00
€ 84,00
Ordinamento penitenziario commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Le invalidità processuali
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Misure di prevenzione
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Trattato di diritto penale - Parte generale Vol. III: La punibilità e le conseguenze del reato
Risparmi 30% € 95,00
€ 66,50