Procedura civile

Riforma Cartabia: le verifiche preliminari al vaglio della Consulta

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c. per contrasto con gli articoli 76, 77, 3, e 24 Cost. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Verona del 22 settembre 2023.

Con l’ordinanza in rassegna il Tribunale scaligero solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c., che - come è noto - introduce una modifica, tra le più significative, all’impianto originario del codice di rito.

Il caso tra origine da una controversia, soggetta ratione temporis, al nuovo rito disciplinato dalla riforma.

Il Giudice veronese, all’esito della costituzione delle parti, nel compimento delle cosiddette “verifiche preliminari” previste dall’art. 171 bis c.p.c., da un lato, ritiene che il contraddittorio debba essere esteso, iussu iudicis, a un terzo soggetto ex art. 107 c.p.c. (nei confronti del quale dovrebbe rivolgersi la pretesa risarcitoria dell’attrice) e, dall’altro, osserva che, nella fattispecie in esame, deve essere esperita la negoziazione assistita.

In applicazione dell’art. 171 bis c.p.c., il giudice dovrebbe fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo e, al contempo, ai sensi del secondo comma, dovrebbe sottoporre alle parti la questione relativa al mancato assolvimento della condizione di procedibilità.

E, tuttavia, secondo il Tribunale, a ciò osterebbero plurimi profili di incostituzionalità della norma sopra richiamata.

Un primo vizio viene individuato dal Giudice rimettente nel contrasto tra l’art. 171 bis c.p.c. (introdotto dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149) e la legge-delega.

Si osserva, nell’ordinanza di rimessione, che il legislatore delegante non ha previsto un intervento anticipato del giudice prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Tale ricostruzione trova conferma anche in alcuni passaggi dei lavori preparatori relativi alla legge delega.

Il disposto dell’art. 171 bis c.p.c., che ha anticipato le verifiche preliminari ad un momento antecedente all’udienza di prima comparizione e al di fuori di essa, risulterebbe, quindi, gravemente distonico rispetto ad un simile assetto.

Inoltre – prosegue il giudice veronese - l’art. 171 bis c.p.c. collide poi, in modo ancor più evidente, con il principio del “rispetto della garanzia del contraddittorio” al quale l’art. 1, comma 1, della l. 206/2021, ha espressamente subordinato gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile da realizzarsi con il decreto delegato.

Infatti, nella ricostruzione del rimettente, la norma consentirebbe al giudice di provvedere senza aver permesso alle parti di prendere posizione sulla questione processuale rilevata, sebbene tale preventiva interlocuzione, potrebbe fornire al giudicante maggiori elementi di valutazione, inducendolo anche ad escludere, melius re perpensa, la sussistenza della questione ravvisata in prima battuta (nel caso di specie ad esempio l’attrice potrebbe smentire le circostanze dedotte dalla convenuta circa il ruolo avuto dal terzo da lei indicato nella vicenda per cui è causa).

Contrariamente a quanto ritenuto dal legislatore delegato, quindi, l’instaurazione del contraddittorio su tutte le questioni preliminari, nessuna esclusa, anziché ritardare lo svolgimento del giudizio eviterebbe una sua dilazione.

La seconda parte della norma – osserva il Tribunale Veronese - non realizza nessuna concentrazione dell’attività processuale perché differisce la decisione del giudice, che abbia indicato alle parti le altre) questioni rilevabili d’ufficio, all’udienza di prima comparizione, assicurando però così il rispetto del principio del contraddittorio (la possibilità o necessità del rinvio della udienza di prima comparizione è infatti riferibile solo ai provvedimenti adottati ai sensi della prima parte del primo comma).

La relazione al d.lgs. 149/2022 non darebbe conto di tale evidente disparità di regime né tantomeno di come essa si concili con l’affermazione che esso, complessivamente considerato, sarebbe conforme con il principio di concentrazione dell’attività processuale.

Un secondo vizio di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. è individuato nel contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost.

In particolare, consente la decisione del giudice, inaudita altera parte, per solo alcune questioni rilevabili d’ufficio, quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva (così il difetto di legittimazione, di capacità di essere parte, o di interesse ad agire), mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione.

Tale disciplina sarebbe, secondo il rimettente, il frutto di una scelta in contrasto con l’art.3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, sebbene tutte le questioni considerate siano accomunate dall’essere rilevabili d‘ufficio.

Dunque, viene sottoposta al Giudice delle Leggi la questione di legittimità costituzionale sotto un duplice profilo:

a) per contrasto con la legge delega;

b) per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Al riguardo, ci si limiterà ad alcune brevi considerazioni.

Quanto al primo profilo, la norma – diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza di rimessione – appare, piuttosto, consentanea alla realizzazione dell’obiettivo del legislatore delegante di “assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo” (art. 1, comma 5 lett. a ) L. 26 novembre 2021, n. 206).

I primi commentatori hanno, infatti, osservato che l’art. 171 bis, in uno con l’art. 171 ter c.p.c., perseguono “l’obiettivo di consentire che la causa arrivi all’udienza dell’art. 183 c.p.c. con l’eliminazione o la sanatoria di eventuali vizi processuali emersi nella fase introduttiva del processo e con la delimitazione tendenzialmente definitiva del perimetro del quod decidendum e del quod probandum” (A. Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023, p. 40 ss., per il quale le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. non sono obbligatorie ma solo una “possibilità, la cui opportunità di esercizio sarà lo stesso giudice a valutare di volta in volta”).

Quanto al secondo profilo, non si può escludere anche una lettura della norma diversa da quella offerta dal rimettente.

Nell’ordinanza in rassegna il Giudice ipotizza due categorie di verifiche preliminari: quelle che vengono compiute senza contradditorio (“pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292”) e quelle sottoposte a contraddittorio (“indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter”).

E tuttavia, la formulazione della norma – rimettendo al Giudice di individuare le questioni “di cui ritiene opportuna la trattazione” – non pare escludere a priori che anche le verifiche preliminari della prima parte possano essere assoggettate a contraddittorio.

Sicché già per questa ragione potrebbe venir meno la disparità di trattamento denunziata dal rimettente.

Ma, in ogni caso, anche a voler tener ferma la distinzione tra la prima e la seconda categoria di verifiche preliminari, l’unico elemento di differenza starebbe nel fatto che solo le verifiche della seconda categoria sarebbero assoggettate al contraddittorio preventivo.

Ciò, tuttavia, non porta ad escludere in radice che anche le verifiche preliminari della prima categoria possano essere sottoposte al contraddittorio (ex post) tra le parti.

Si ipotizzi il caso che il Giudice, in sede di verifiche preliminari, ritenga che si verta in fattispecie di litisconsorzio necessario e che, dunque, debbano essere adottati i provvedimenti ex art. 102 c.p.c.

In tal caso, il Giudice fisserà una nuova udienza ordinando ad una delle parti di integrare il contraddittorio.

Ebbene la questione relativa all’applicazione dell’art. 102 c.p.c. – sebbene non sia stata sottoposta a contradditorio preventivo – potrà comunque essere oggetto di “discussione” tra le parti nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c.,

Sicché, all’esito di dette memorie, ove si avvedesse di avere erroneamente applicato l’art. 102 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio, il Giudice potrebbe pur sempre revocare il provvedimento originario, così salvaguardandosi, sia pure ex post, il principio del contraddittorio.

Esito:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n.1443) per contrasto con gli articoli 76, 77, 3, e 24 Cost.

Riferimenti normativi:

Art. 3 Cost.

Art. 24 Cost.

Art. 76 Cost.

Art. 77 Cost.

Art. 171 bis c.p.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

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