Amministrativo

Cambia la disciplina dell’immigrazione: il D.L. 133 in G.U.

Il D.L. 5 ottobre 2023, n. 133 appena approvata contiene diverse novità nel quadro normativo italiano relativo all'immigrazione e alla protezione internazionale, sulla scia di diversi provvedimenti recenti. In particolare questo decreto, caratterizzato da un approccio più rigoroso, introduce criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale, modifiche alle modalità di accoglienza di minori non accompagnati e nuove procedure di gestione dell’espulsione, mirando a rafforzare le politiche di sicurezza nazionale. Vengono introdotte inoltre procedure di verifica dell’età del minore non accompagnato ed estesa a tutte le donne l’accessibilità alle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Il D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", costituisce un provvedimento che si pone gli obiettivi di regolamentare in maniera più stringente l'immigrazione e la protezione internazionale, rafforzando nel contempo le politiche di sicurezza in Italia. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023 ed è entrato in vigore il 6 ottobre 2023

In particolare, il decreto interviene nella materia dell’immigrazione prevedendo:

a) Criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale (artt. 3 e 4): viene modificata la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito), qualora la domanda venga nuovamente presentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’allontanamento dal territorio nazionale (cioè la domanda “all’ultimo secondo”, metaforicamente “sulla scaletta dell’aereo”).

Con la nuova disciplina viene allocata al Questore la competenza per l’esame di tale domanda, con l’obbligo di sentire il Presidente della Commissione territoriale. Inoltre, la presentazione della richiesta non interromperà in automatico la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore la sospenda rilevando nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.

b) Disciplina dell’allontanamento ingiustificato nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale (artt. 7 e 8): in tal caso viene prevista (novità) la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione e si introduce una particolare disciplina nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell’identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda.

In tal caso, il procedimento si considera estinto, sicché lo straniero, se rintracciato in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa.

c) Modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati (artt. 5 e 6): il nuovo regime prevede che dopo un iniziale periodo di accoglienza in istituzioni governative, volte a soddisfare necessità urgenti di assistenza e protezione, i minori vengono trasferiti nei centri facenti parte del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Questa struttura di accoglienza rappresenta, quindi, l'apparato naturale di accoglienza per tali minori.

È previsto anche che, in presenza di arrivi numerosi e vicini nel tempo di minori non accompagnati, se l'accoglienza non può essere garantita dal Comune, essa sia gestita dal Prefetto mediante l'apertura di strutture temporanee dedicate esclusivamente ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). In situazioni di momentanea mancanza di strutture temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento provvisorio del minore - che, in base a una prima analisi, sembri avere più di sedici anni - per un periodo massimo di novanta giorni, in una sezione specifica situata in centri e strutture diverse da quelle destinate ai minori. Viene approvata anche la procedura per l’accertamento dell’età: in particolare, per quanto riguarda la determinazione dell'età dei presunti minori stranieri non accompagnati, il decreto prevede che, in caso di arrivi numerosi, multipli e vicini nel tempo (a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, di individuazione alle frontiere o nelle aree di transito, di individuazione sul territorio nazionale dopo un ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sia sulle coste sia nel territorio nazionale), l'autorità di pubblica sicurezza possa ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione.

d) Delega a professionisti e organizzazioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati: l’art. 6 al comma 1 bis prevede che «La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.». Questo comporta che saranno i professionisti o le organizzazioni datoriali a verificare i requisiti per il rilascio dei permessi.

e) estensione dell’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne, non più solo a chi si trova in stato di gravidanza, in quanto considerate in ogni caso in generale quali soggetti di particolare vulnerabilità.

Il D.L. n. 133 del 2023 rappresenta il terzo provvedimento legislativo in materia di immigrazione approvato dal governo, seguendo il "Decreto Cutro" e un altro decreto recente (anch’esso qui commentato) che ha esteso la permanenza nei centri di rimpatrio da 3 a 18 mesi. dalla procedura legislativa italiana. Da un punto di vista giuridico, le modifiche introdotte dal D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, rappresentano un ulteriore sviluppo nel quadro normativo italiano relativo all'immigrazione e alla protezione internazionale, con una tendenza verso una regolamentazione più stringente e restrittiva, oltre che per snellire e rinnovare diverse procedure.

Riferimenti normativi:

L. 11 gennaio 1979, n. 12

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