Procedura civile

La notificazione dell’avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. alle Amministrazioni dello Stato

Decidendo una questione sin qui inedita, il Tribunale di Catanzaro, sentenza 25 settembre 2023, si pronuncia sul rapporto esistente tra l’onere di notificazione al debitore dell’avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, prescritto dal nuovo art. 543, comma 5, c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento effettuato, e la disciplina speciale di cui al R.D. n. 1611/1933, che richiede che le notificazioni alle Amministrazioni statali debbano avvenire, a pena di nullità, presso la competente Avvocatura dello Stato: nel dettaglio, il Tribunale esclude che la notificazione dell’avviso direttamente avvenuta presso il Ministero intimato (anziché la competente Avvocatura di Stato) possa comportare l’inefficacia del pignoramento per mancata tempestiva notificazione al debitore dell’avviso predetto.

Il caso

La sezione esecuzioni del Tribunale di Catanzaro è stata chiamata a pronunciarsi sulla nuova ipotesi di inefficacia del pignoramento disciplinata dall’art. 543, comma 5, c.p.c., in una procedura espropriativa presso terzi avviata nei confronti del Ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, il Ministero, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, eccepiva, mediante opposizione agli atti esecutivi, la mancata notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5, c.p.c., presso l’Avvocatura dello Stato, essendo tale avviso stato notificato solo presso la sede del Ministero intimato.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, infatti, il comb. disp. tra tale art. 543, comma 5, c.p.c. e l’art. 11, r.d. n. 1611/1933 imporrebbe la notifica (non solo presso il Ministero intimato, personalmente), anche presso l’Avvocatura dello Stato.

In mancanza, la notificazione dell’avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., non potrebbe ritenersi perfezionata, con conseguente inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva.

Il giudice dell’esecuzione, rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione, ha rilevato la complessiva infondatezza della proposta opposizione, e fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Il nuovo art. 543, comma 5, c.p.c.

Una delle novità apportate dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) in materia esecutiva ha riguardato, in materia di pignoramento presso terzi, la definizione degli oneri incombenti in capo al creditore procedente per sfuggire alla sanzione dell’inefficacia del pignoramento effettuato.

Rilevante in questa sede è, in particolare, il nuovo 5° co. dell’art. 543 c.p.c., che oggi prevede che «Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento».

Dunque, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, il creditore pignorante è tenuto a un duplice adempimento, per evitare di incorrere nella sanzione di inefficacia del pignoramento effettuato:

a) notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo;

b) depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione (sul punto, in dottrina, A. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D.Lgs. n. 149/2022, in www.giustiziainsieme.it; A. Saletti, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in www.judicium.it).

La ratio della nuova disciplina, ricordata anche dal Tribunale di Catanzaro, è di impedire che il vincolo imposto dal creditore sulle somme pignorate in capo al debitore permanga, in caso di mancata iscrizione a ruolo dell’esecuzione, oltre il termine originariamente fissato dal creditore medesimo per la prima udienza nell’atto di citazione (ovvero quella effettivamente tenuta, a seguito di rinvio d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione: si v. Trib. Genova 22 giugno 2023, con nota di V. Baroncini, Pignoramento presso terzi: i nuovi adempimenti previsti dall’art. 543 c.p.c., in il Quotidiano giuridico, 28 agosto 2023). Si tratta di un adempimento posto a protezione del debitore, riconducibile al principio di buona fede, per il caso in cui il creditore decida di non completare l’avvio dell’azione esecutiva.

L’avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. non ha dunque lo scopo di avvertire il debitore dell’esistenza del processo esecutivo o del vincolo sulle somme o cose ad egli dovute, in quanto tale funzione è già assegnata alla notifica dell’atto di pignoramento, che contiene anche già l’indicazione della prima udienza - notifica nel caso di specie correttamente avvenuta in capo al Ministero intimato presso l’Avvocatura dello Stato competente, regolarmente costituitasi poi nel giudizio al fine di formulare l’opposizione in esame.

La sanzione della sopravvenuta inefficacia del pignoramento prevista dal nuovo art. 543, comma 5, c.p.c., rappresenta evidentemente una sanzione particolarmente grave, tale da imporre un’interpretazione restrittiva della norma, e quindi la sua inapplicabilità al di fuori dei casi espressamente previsti: il dato letterale impone la notifica dell’avviso al debitore e al terzo pignorato e collega la sanzione alla sua mancata notifica (e poi deposito) nel termine indicato, e nel caso di specie non è contestato tra le parti che la detta notifica al debitore e al terzo sia avvenuta nel termine previsto; non può dunque parlarsi di mancata notifica al debitore e al terzo né di mancato deposito dell’avviso in discorso.

Già sulla scorta di tali preliminari rilievi, il giudice dell’esecuzione esclude la fondatezza dell’opposizione medesima, e con essa la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

I rapporti con la disciplina speciale di cui al R.D. n. 1611/1933

A sostegno dell’irritualità della notifica effettuata e, con essa, della sopravvenuta inefficacia del pignoramento presso terzi effettuato, l’Avvocatura di Stato invoca però la disciplina speciale contenuta nell’art. 11, R.D. n. 1611/1933, ritenuta idonea ad apportare dirimenti correttivi alla ricostruzione sin qui proposta.

Il richiamato art. 11, R.D. n. 1611/1933 prevede, in particolare, che «Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio».

In altri termini, la notifica dell’avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., pervenuta non all’Avvocatura dello Stato, ma al Ministero intimato direttamente, sarebbe da riguardare come nulla, e in quanto tale idonea a determinare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva.

Il Tribunale di Catanzaro, nel provvedimento che si commenta, ha risolto il rapporto tra tale disciplina speciale (che richiede, a pena di nullità, l’effettuazione delle notificazioni presso l’Avvocatura dello Stato competente) e il novellato art. 543, comma 5, c.p.c. (che richiede la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo, pena l’inefficacia del pignoramento), sulla base del principio per cui lex specialis (posterior) derogat generali, con prevalenza delle nuove disposizioni di cui all’art. 543 c.p.c., anche sulla base di una valorizzazione della relativa ratio, che non è quella di instaurare correttamente e assicurare nel corso del giudizio il contraddittorio tra le parti (obiettivo perseguito dall’art. 11, R.D. n. 1611/1933), bensì di impedire la persistenza del vincolo in caso di mancata iscrizione a ruolo dell’esecuzione: ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.

Esclusa, in tal modo, l’applicabilità dell’art. 543 c.p.c., residua secondo il giudicante la possibilità di invocare autonomamente (e non allo scopo di dedurne l’inefficacia del pignoramento) la nullità della notificazione dell’avviso per violazione dell’art. 11, comma 2, R.D. n. 1611/1933, configurandosi comunque un dovere di notifica dell’avviso all’Avvocatura dello Stato: tuttavia, la costituzione in giudizio dell’Avvocatura medesima, che non ha fatto rilevare la specifica causa di nullità, difendendosi e richiedendo l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, avrebbe provocato la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Art. 543, comma 5, c.p.c.

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