Procedura civile

Spese compensate per il mancato rispetto del D.M. n. 110/2023

La violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8DM n. 110 del 07.08.2023 (dimensione caratteri ed interlinea) consente la compensazione delle spese.

L’11 agosto 2023 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187, il decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 contenente il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, così come disposto dall'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; il decreto, ai sensi dell’articolo 12, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

L’avvocato, oltre a preoccuparsi del contenuto dell’atto, deve adesso fare attenzione anche alla sua forma; margini, numero di caratteri, numero di pagine, tipo di carattere, interlinea, margini e altro, devono, dovrebbero, corrispondere ed essere in linea con il contenuto del decreto.

Il mancato rispetto dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo, così come disposto dal comma 4 dell’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata").

Qualcuno dira che prima o poi sarebbe accaduto … ed è accaduto!

Il Giudice di Pace di Verona, Sezione 01 Civile, nell’emettere decreto di accoglimento di un ricorso per decreto ingiuntivo, decide di compensare le spese legali, con la seguente motivazione:

“Spese legali compensate per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8DM n. 110 del 07.08.2023 (dimensione caratteri ed interlinea)”.

Il provvedimento fa ancora di più rumore considerando che lo stesso è riferito ad un procedimento monitorio che si caratterizza per il fatto di non prevedere, nella prima fase, la partecipazione della controparte, la quale, solo ad avvenuta notifica del decreto, potrà valutare la migliore strategia da intraprendere e quindi, ad esempio, decidere se contrastare il provvedimento proponendo opposizione; anche per questo motivo (fase caratterizzata dall’assenza del contraddittorio), ma non solo per questo, il termine “compensare” appare, a mio sommesso avviso, fuori luogo.

Inoltre, ritengo che, molto probabilmente, il provvedimento in commento sia il primo ad avere tale natura e per il quale, anche per altri motivi, le spese siano state oggetto di compensazione!

Sarebbe fin troppo facile cadere nella banalità, commentando un provvedimento che, al di là del fatto che sia o meno fondato, sia o meno giusto e corretto, nulla aggiunge o toglie al patrimonio giurisprudenziale della nostra nazione ed ha semplicemente sortito l’effetto di puntare i riflettori sull’ufficio giudiziario in questione.

Vorrei, invece, che il Giudice di Pace di Verona avesse la bontà di riflettere un po’ sul suo operato e, con la medesima intensità e rigida applicazione del contenuto del DM, pensi al vero e unico fine giuridico, scopo, obiettivo, che il D.M. intendeva e intende perseguire, ossia quello di consentire una più agile, agevole modalità di lettura degli atti processuali e non, al contrario, rimproverare e punire una collega o un collega, nello stesso modo in cui certi professori fanno, affinché di essi rimanga, anche se per poco tempo, traccia del loro passaggio nel percorso formativo dello studente.

Partendo da tale assunto, è doveroso che poi il Giudice di Pace di Verona si chieda se, al di là del rispetto o meno dei criteri, il ricorso per decreto ingiuntivo depositato non avesse, comunque rispettato, nella sostanza, i principi di chiarezza e sinteticità; magari si trattava di un ricorso di poche pagine comunque agevolmente leggibili.

Sempre il Giudice di Pace di Verona, dovrebbe chiedersi se, con il provvedimento rilasciato, abbia o meno rispettato la leale collaborazione tra le parti ed il giudice, così come raccomandato dal Ministro Nordio e che lui, ricoprendo il ruolo di avvocato e di giudice, sicuramente ben conosce.

E, in veste di Giudice di Pace, avrà premiato l’avvocato, con una maggiorazione del 30% delle competenze, ove il buon difensore abbia inserito i collegamenti ipertestuali all’interno dell’atto?

E poi da ultimo … mi chiedo … ma il Giudice di Pace di Verona si sarà attenuto al rispetto dei criteri nel redigere il decreto?

Chiedo perché i criteri devono essere rispettati anche dal giudice … anche se la mancata adozione di tali criteri da parte del giudice, vi sembrerà strano ma … non prevede alcuna sanzione!

Riferimenti normativi:

Ministro della Giustizia, decreto 7 agosto 2023, n. 110

Art. 46 disp.att. c.p.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso civile per cassazione
Risparmi 5% € 59,00
€ 56,05
Codice di procedura civile e disposizioni di attuazione
Risparmi 5% € 25,00
€ 23,75
Commentario breve al Codice civile
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Le prove nel processo civile e arbitrale
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Giurisprudenza Italiana
Risparmi 20% € 330,00
€ 264,00
Agenda legale 2025
Risparmi 5% € 58,00
€ 55,10
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
La tutela civile in sede penale
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50