Famiglia, minori e successioni

Educare e mantenere i figli è obbligo connesso alla procreazione

L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, è causalmente connesso alla procreazione, a prescindere dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in tal modo determinandosi un automatismo tra la responsabilità genitoriale e la procreazione, che rappresenta il fondamento della responsabilità dell'illecito, ove alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi che conseguono alla condizione di genitore. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28442.

Il rimborso delle spese di mantenimento

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande presentate da una donna, dichiarava che il convenuto era padre naturale del ragazzo avuto anni prima dall’attrice, condannando lo stesso al pagamento a favore della madre di euro 14.400 a titolo di rimborso pro quota delle spese da questa sostenute in via esclusiva per il mantenimento del ragazzo fin dalla nascita.

La Corte distrettuale, dopo aver precisato che la presenza di un padre putativo incideva solamente sulla quantificazione delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio, riteneva credibile che il marito della donna appellante, nei primi anni di vita del bambino, si fosse disinteressato del mantenimento di quest'ultimo, come atteggiamento di ritorsione verso la moglie infedele, quindi, confermava la decisione di primo grado rispetto al mantenimento per tale periodo.

Osservava, invece, che non sussisteva la prova che il padre legittimo si fosse preoccupato del mantenimento del bambino e, per l'effetto, lo condannava al pagamento per questo secondo periodo della somma di euro 10.100, aggiungendo euro 10.000 per la circostanza che era venuto meno il contributo del padre putativo al mantenimento del giovane.

Il danno endofamiliare

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare, la corte territoriale giudicava che la condotta dell’uomo non potesse assumere, per i primi 17 anni di vita del ragazzo, i connotati colposi che presiedono a una richiesta di risarcimento del fatto illecito, quindi reputava che l'uomo, da quando aveva ricevuto una lettera dal legale che lo invitava a partecipare alle spese di mantenimento del figlio e lo avvisava del fatto che il giovane era venuto a conoscenza delle verità sulle sue origini, avesse il dovere non solo di contribuire in senso economico per consentire al ragazzo una crescita professionale, ma anche di tentare di avvicinarsi per sostenerlo, mentre era emerso che nessun rapporto era mai incorso fra i due. Per l’effetto lo condannava al risarcimento di euro 20.000 per da tale danno.

La condanna conforme al trend della giurisprudenza

La Cassazione dichiara il rigetto del ricorso presentato dal padre naturale. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che l'uomo, da quanto ricevette una lettera da parte del legale incaricato dalla madre, che lo invitava a partecipare alle spese di mantenimento del figlio, aveva il dovere non solo di concorrere alle stesse, ma anche di avvicinarsi al figlio per sostenerlo.

Secondo i giudici della Cassazione simile accertamento risulta coerente con la giurisprudenza secondo la quale l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, è causalmente connesso alla procreazione, a prescindere dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in tal modo determinandosi un automatismo tra la responsabilità genitoriale e la procreazione, che rappresenta il fondamento della responsabilità dell'illecito, ove alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi che conseguono alla condizione di genitore.

La consapevolezza del concepimento è presupposto della responsabilità

Il presupposto di detta responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non, risulta costituito dalla consapevolezza del concepimento, la quale non si identifica con la certezza assoluta, la quale deriva solo dalla prova ematologica, bensì si nutre di una serie di indizi univoci come, nella specie, la consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cassazione, n. 15148/2022).

Ciò significa che il figlio in quanto tale, a prescindere dall'esistenza di ulteriori presunti genitori nonché dall'avvio di azioni preordinate al disconoscimento di questi ultimi, e alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità del proprio reale genitore, vanta il diritto, ai sensi dell'articolo 147 del codice civile, di essere istruito, educato, assistito moralmente, dal proprio genitore biologico dal momento in cui questi abbia assunto coscienza della propria condizione. E subisce anche un danno quando questi non assolva l'obbligo suddetto.

Nella fattispecie esaminata, la sentenza della corte territoriale aveva correttamente ritenuto, in applicazione dei sopra richiamati principi, che la consapevolezza del concepimento che risaliva, secondo gli stessi giudici di merito, al periodo della gravidanza, di per se comportasse, in capo al padre biologico, una responsabilità genitoriale alla quale è conseguito il dovere, a prescindere dalla dichiarazione giudiziale di paternità, di assolvere gli obblighi conseguenti alla sua condizione.

Riferimenti normativi:

Art. 147 c.c.

Art. 148 c.c.

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