Famiglia, minori e successioni

Donazione: solo la nuda proprietà cade in successione se c'è l'usufrutto congiuntivo con il coniuge

Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28202.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Cass., 17 novembre 2011, n. 24108

Cass., 2 settembre 2020, n. 18211

Difformi:

Non si rilevano precedenti in materia

La seconda sezione della Corte di cassazione, intervenendo nella controversia pendente tra tre fratelli donatari della nuda proprietà di un fondo, con usufrutto riservato in favore dei genitori donante, ha chiarito i presupposti per il riconoscimento dell’indennità ex art. 985 c.c., distinguendo la fattispecie dell’usufrutto riservato in favore di un solo donatario da quella di usufrutto c.d. congiuntivo, riservato in favore di più soggetti e con reciproco diritto di accrescimento.

Analisi del caso

S. e D. avevano donato ai propri tre figli – F., A. e M. – la nuda proprietà di un terreno, riservando per sé l’usufrutto vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo).

Successivamente, dopo che F. e A. avevano alienato il proprio diritto di nuda proprietà, il padre D. aveva edificato una villa sul terreno.

La sorella M. è stata dunque convenuta in giudizio dai fratelli, che ne hanno chiesto la condanna al pagamento in loro favore di un’indennità per i miglioramenti apportati dal padre al terreno con la realizzazione della villa, ai sensi dell’art. 985 c.c.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, in quanto, come eccepito dalla M., la morte del genitore D. non aveva determinato alcun effetto giuridico, non essendo caduto in successione il diritto rivendicato dagli attori.

La decisione è stata riformata in parte dalla Corte di appello, la quale ha riconosciuto il diritto dei fratelli appellanti a ottenere dalla sorella la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 985 c.c. in proporzione alla loro quota ereditaria e ha condannato la M. a corrispondere a ciascun fratello l’importo di euro 55.076,80, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

I giudici di secondo grado hanno reputato irrilevante l’eccepito consolidamento dell’usufrutto in capo all’altro usufruttuario, in quanto il diritto all’indennità era sorto in favore degli eredi dell’usufruttuario al momento della morte del genitore. Sempre secondo la Corte di appello, essendo pacifica la circostanza di fatto della realizzazione da parte del de cuius di una villa sul terreno donato alla figlia, agli appellanti andava riconosciuto il diritto di ottenere l’indennità prevista dall’art. 985 c.c., in quanto spettante al defunto usufruttuario per i miglioramenti apportati, diritto che si doveva considerare trasmesso ai suoi eredi e ciò in proporzione alla loro quota ereditaria.

M. ha dunque proposto ricorso per cassazione.

La soluzione

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha affermato che, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.

La motivazione della Corte

Illustrando il principio di diritto affermato, la Cassazione muove dall’esame di un risalente precedente, a tenor del quale (Cass., 5 ottobre 1974, n. 2621), in tema di miglioramenti e addizioni – in relazione alla disciplina contenuta negli artt. 985 e 986 c.c., che assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, essi si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo – è corretto sostenere che i miglioramenti giovano all’usufruttuario o ai di lui eredi, e non già al donatario.

Tuttavia, chiarisce la Corte, a conclusioni diverse deve pervenirsi nel caso esaminato, in cui l’usufrutto non è stabilito in favore di un unico donante. Solo in tal caso, infatti, l’usufrutto si estingue all’apertura della successione, mentre nel caso in esame si trattava di usufrutto congiuntivo in favore del donante e del coniuge, che era sopravvissuto al donante.

L’usufrutto congiuntivo, ossia l’usufrutto attribuito congiuntamente a due o più persone con reciproco diritto di accrescimento dell’uno alla morte dell’altro, si estingue con la morte dell’ultimo usufruttuario più longevo. Finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l’usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprietà (Cass., 17 novembre 2011, n. 24108; Cass., 2 settembre 2020, n. 18211).

Pertanto, puntualizzano i giudici di legittimità, ai fini della successione nel diritto di percepire l’indennità di cui all’art. 985 c.c., da parte degli eredi del donante usufruttuario, poiché il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all’apertura della successione (art. 746 c.c.), si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento. In ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene va stimato per il valore della nuda proprietà.

Riferimenti normativi:

Art. 985 c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Diritto di famiglia - Formulario commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
Famiglia e diritto
Risparmi 20% € 285,00
€ 228,00
L'amministratore di sostegno
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia
Risparmi 5% € 40,00
€ 38,00
Dividere i beni in comunione
Risparmi 5% € 60,00
€ 57,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00
Trattato di Diritto di Famiglia
Risparmi 30% € 280,00
€ 196,00
Successioni e contenzioso ereditario
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
Responsabilità civile e penale della famiglia
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia
Risparmi 5% € 130,00
€ 124,00
I contratti nella famiglia
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio
Risparmi 30% € 40,00
€ 28,00
Commentario breve al Diritto della famiglia
Risparmi 30% € 180,00
€ 126,00
Unioni civili e contratti di convivenza
Risparmi 30% € 30,00
€ 21,00
La famiglia in crisi
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50
Famiglia e Patrimonio
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Le relazioni affettive non matrimoniali
Risparmi 30% € 69,00
€ 48,30
La separazione nella famiglia di fatto
Risparmi 30% € 42,00
€ 29,40
L'addebito di responsabilità nella separazione
Risparmi 30% € 39,00
€ 27,30
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
I diritti dei conviventi
Risparmi 30% € 45,00
€ 31,50