Antiriciclaggio: al via il registro dei titolari effettivi

Con decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese del Made in Italy (G.U. 9 ottobre 2023 n. 236) è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Con ciò è stata data definitiva attuazione alle disposizioni della Direttiva Europea Antiriciclaggio 2015/849 (nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalle direttive 2018/843 e 2019/2177) ed in particolare ai considerando 14 e 17 ed agli artt. 30 e 31, ed all’art. 21 del D.Lgs 231/2007, come modificato nel 2017 (D.Lgs. 90/2017) che attua la Direttiva nell’ordinamento italiano. Inoltre, è stato evitato il proseguimento della procedura di infrazione aperta nel gennaio di quest’anno contro l’Italia, per il ritardo nella realizzazione del Registro.

Il Decreto 29 settembre 2023

Il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese del Made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, fa seguito ai precedenti decreti e precisamente:

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55 (G.U. n. 121 del 25-5-2022), recante il Regolamento istitutivo del Registro, cui sono seguiti con finalità attuative:

- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;

- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;

- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale gli obbligati avranno 60 giorni di tempo, quindi fino al giorno 11 dicembre 2023 (essendo l’otto dicembre festivo), per inviare alla Camera di commercio territorialmente competente la comunicazione circa il titolare effettivo, così come previsto dall’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55. Fanno eccezione i soggetti di nuova costituzione, per i quali il termine è fin da subito di 30 giorni dalla costituzione. In caso di mancata o ritardata comunicazione si applica la sanzione di cui all’art. 2630 c.c.

Struttura e contenuto del Registro: questioni irrisolte

Le disposizioni sul Registro Centrale dei titolari effettivi contenute nella IV Direttiva Europea Antiriciclaggio sono state attuate in Italia attraverso l’istituzione di due nuove sottosezioni del Registro delle Imprese: la prima, denominata Sezione Autonoma, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica (e quindi delle società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni e cooperative) e delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000); la seconda, indicata come Sezione Speciale, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana.

L’obbligo di acquisire le informazioni e procedere all’iscrizione grava sugli amministratori per le società di capitali e cooperative, sul fondatore, se in vita, per le fondazioni e comunque sugli amministratori per le persone giuridiche private, e sui “fiduciari” per i trust e le figure giuridiche affini (art. 22D.Lgs. 231/2007).

La sezione autonoma del Registro ha ad oggetto gli enti con personalità giuridica quali società di capitali e cooperative), associazioni riconosciute e fondazioni. Sono escluse espressamente le società di persone (ed i consorzi che non abbiano forma di società di capitali), con scelta del legislatore nazionale che sembra essere non rispettosa del dettato della Direttiva (cfr. G.Arcella, S.Carioni, M.Nastri, L.Piffaretti, La ricerca del titolare effettivo, Studio 1-2023 AR del Consiglio Nazionale del Notariato in www.notariato.it, par. 2). Nulla è precisato sugli enti non lucrativi che acquisiscono la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS, e la normazione secondaria, unitamente alla modulistica, sembra prospettare un Registro non destinato ad accoglierli. Se così fosse, da una parte si creerebbe una inspiegabile disparità di trattamento in base al procedimento con il quale l’ente non lucrativo acquista la personalità giuridica (in quanto in ossequio al tenore letterale della norma nazionale solo quelli soggetti al controllo Prefettizio o della Regione ex d.p.r. 361 cit. sarebbero altresì tenuti a comunicare la loro titolarità effettiva) dall’altra non si sarebbe data piena attuazione alla Quarta Direttiva, che non prevede eccezioni per gli enti con personalità giuridica.

La sezione speciale è invece destinata all’iscrizione dei titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini al trust. Ai sensi del terzo comma dell’art. 22D.Lgs. 231/2007 i trust, di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364, sono soggetti ad iscrizione se produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo l’art. 73D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917. Gli altri istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, stando alla lettera del dettato normativo, sono quelli inclusi nell’ «Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione» predisposto ai sensi dell’art. 31, paragrafo 10, della citata Direttiva (UE) 2015/849, dalla Commissione Europea (atto 2019/C 360/05). In tale elenco il governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, il mandato fiduciario ed il vincolo di destinazione, senza ulteriori specificazioni. Tale scelta, in relazione al mandato fiduciario, non è condivisa dagli operatori del settore sulla base di vari ordini di motivi, a partire dalla considerazione che, a differenza del trust, il mandato fiduciario non comporta alcun trasferimento di proprietà. Analoghe considerazioni potrebbero farsi per il vincolo di destinazione per il quale, anche alla luce dei provvedimenti attuativi, non risulta del tutto chiara la modalità di iscrizione.

Infine, il tema dell’iscrizione nel registro dei titolari effettivi italiano da parte delle società estere che aprono una sede secondaria in Italia sembra essere stato risolto (solo di fatto) dalla mancata previsione di tale possibilità nei provvedimenti attuativi. Permangono tuttavia dubbi circa tale impostazione, soprattutto in considerazione della mancata interconnessione dei registri europei, come vedremo in prosieguo (Cfr. La ricerca del titolare effettivo, cit., par. 12).

Accesso al Registro e sentenza CGUE 22.11.2022

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 22.11.2022 (Cause Riunite C-37/20 E C-601/20) ha dichiarato parzialmente invalida la Quarta Direttiva 849/2015 in quanto, prevedendo l’accesso sostanzialmente indiscriminato del pubblico ai Registri dei Titolari Effettivi, essa violava i principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 7 e 8, che tutelano il diritto alla tutela della vita privata e familiare nonché il diritto alla protezione dei dati personali. In conseguenza di ciò è stato sostanzialmente inibito, nell’intera Unione, il libero accesso pubblico al Registro dei Titolari Effettivi. Ciò in quanto “per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti” (nelle premesse al decreto 12 aprile 2023, primo provvedimento successivo alla sentenza).

In conseguenza di tale pronuncia i successivi provvedimenti attuativi hanno inibito il libero accesso al pubblico inizialmente previsto dalla Direttiva, dal D.Lgs. 231/2007 e dal D.M. 55/2022, e l’accesso è consentito, nella definitiva attuazione del Registro, alle autorità pubbliche e (a pagamento) ai soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007. Per quanto riguarda il pubblico l’accesso è consentito “ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato” sia per quanto riguarda le persone giuridiche private, sia per quanto riguarda trust e istituti assimilati. Va rimarcato, anche a giustificazione di talune oscurità dei provvedimenti attuativi, che nel decreto 12 aprile 2023 è precisato che tale soluzione si applica “nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia”.

Consultazione e possibili disallineamenti

I soggetti obbligati consultano il registro dei titolari effettivi previa abilitazione, subordinata al riconoscimento della natura di soggetto obbligato da parte del Registro. Tale abilitazione, già prevista, è oggi ancor più necessaria dopo il citato pronunciamento della CGUE.

La consultazione non è di per sé obbligatoria, ma non è nemmeno sufficiente ad assolvere tutti gli obblighi di adeguata verifica. Ciò in quanto il comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 chiarisce che i compiti dei soggetti obbligati non si considerano assolti con la consultazione, e che in sede di adeguata verifica dovranno essere valutati anche gli altri elementi rilevanti. Tuttavia, la consultazione del Registro è indice di diligenza, ed al fine di imporne un livello minimo è prescri tto dal comma 7 bis dello stesso articolo di conservare traccia dei risultati.

Inoltre, in caso di incongruenza delle risultanze delle sezioni autonoma o speciale con la sezione ordinaria del Registro Imprese o con le dichiarazioni del cliente, occorrerà provvedere alla segnalazione di cui all’art. 6, comma 5 del D.M. n. 55 cit.

Anche la sola separatezza tra sezione ordinaria del Registro Imprese e sezione autonoma può infatti essere causa di disallineamenti non necessariamente patologici. Sarà compito del soggetto obbligato verificare natura e causa di eventuali discordanze per gli adempimenti antiriciclaggio. ed eventualmente effettuare la segnalazione dell’incongruenza.

Per quanto riguarda gli enti soggetti ad iscrizione nel Registro Imprese la discordanza potrà essere in primo luogo tra risultanze delle sezioni ordinaria e autonoma. In questo caso la verifica degli atti e dell’aggiornamento delle iscrizioni dovrebbe eliminare di norma le incertezze (si pensi ad una cessione di partecipazioni di srl che può essere iscritta al Registro Imprese dal notaio ben prima che ne sia informato l’amministratore della società).

Qualora dalla consultazione risultino al soggetto obbligato incongruenze tra la dichiarazione del cliente e i dati della sezione speciale del registro (trust ed agli istituti affini), la comparazione non potrà che riguardare le informazioni contenute negli atti istitutivi o modificativi del trust o di istituti giuridici affini e relative ai soggetti ivi nominati; anche in questo caso, verificata la difformità, scatterà l’obbligo di segnalazione.

Resta infine non espressamente statuito se debba ravvisarsi discordanza anche qualora vi sia assenza di ogni comunicazione circa il titolare effettivo relativamente a soggetti che sarebbero tenuti a ciò.

Va infine evidenziato che l’obbligo di segnalazione delle discordanze non ha una sanzione espressa, diversamente dall’obbligo primario di comunicazione ex art. 3 del D.M. 55 cit, per il quale, invece, la sanzione è prevista dall’art. 4, comma 2 del medesimo D.M. 55 [Resta aperta la questione se questa diversità di trattamento tra le due situazioni sia stata voluta, alleggerendo quindi la posizione del professionista chiamato alla collaborazione, ma non costretto ad essa, o sia invece frutto di una svista. In ogni caso le sanzioni devono essere espresse e non è ipotizzabile una estensione analogica delle stesse in mancanza di una previsione espressa]. Resta comunque l’obbligo di tempestività della segnalazione di incongruenza, ed è facile immaginare che, così come è di 30 giorni il termine per la trasmissione degli adempimenti al Registro delle Imprese, una segnalazione effettuata nel medesimo termine, magari contestualmente al deposito dell’atto al Registro imprese se dovuto, sia da considerarsi senz’altro tempestiva.

Tali segnalazioni sono consultabili dalle autorità ex art. 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 231/2007, a conferma che la rilevazione di una incongruenza può essere l’indice di una anomalia più importante da approfondire come avviene per le SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette).

In questo caso il D.M. 55 cit.. Tale anonimato va coordinato con il rafforzamento dell’anonimato relativo alla SOS: il D.L. n. 228/2021, c.d. Milleproroghe, convertito in Legge n. 15/2022, incidendo sull’art. 38 del D. Lgs. n. 231/2007, con la modifica del comma 3 e l’aggiunta del comma 3-bis, ha introdotto una tutela rafforzata dell’identità del segnalante delle operazioni a sospetto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sarebbe auspicabile che anche le segnalazioni di incongruenza, poiché coperte dal medesimo anonimato, fossero ritenute ricomprese medesimo dettato normativo.

La (mancata) interconnessione dei Registri europei (BORIS)

Per conseguire l’obiettivo della vigilanza accentrata e della condivisione transfrontaliera delle informazioni era stato istituito il Beneficial Ownership Registers Interconnection System (in acronimo BORIS), con il quale si voleva perseguire l’obiettivo di istituire un sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi degli Stati membri, così come già previsto sia nella Quarta che nella Quinta Direttiva Antiriciclaggio.

BORIS era operativo dal 22 marzo 2021 e strutturalmente era un sistema decentrato di interconnessione dei registri centrali nazionali dei titolari effettivi e del portale europeo della giustizia elettronica, attraverso la piattaforma centrale europea (istituita dall’articolo 22, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2017/1132).

A seguito della citata sentenza CGUE del 22 novembre 2022il sistema BORIS non fornisce più l'accesso pubblico alle informazioni contenute nei registri nazionali dei titolari effettivi. La Commissione ha comunicato che continuerà a lavorare all'attuazione dell'accesso per le autorità competenti e i soggetti obbligati, e valuterà anche le possibilità giuridiche e tecniche per attuare l'accesso del pubblico sulla base di un interesse legittimo. Tuttavia, al momento l’accesso ai soggetti obbligati (o quello ancor più limitato al pubblico) non prevede modalità uniche di accesso e sarebbe necessario (ma di fatto impossibile o estremamente complesso al di fuori dello Stato di provenienza del richiedente) ottenere accesso e consultazione dei registri dei singoli Stati, precedentemente almeno in parte accessibili al pubblico.

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