Amministrativo

Idoneità dei servizi analoghi a provare il possesso del requisito tecnico-professionale

Non è necessario che i servizi analoghi richiesti dalla lex specialis ai fini dell’affidamento dell’appalto siano stati ultimati per comprovare il possesso del requisito tecnico-professionale del concorrente. Lo stabilisce il Tar Lombardia, sez. I, sentenza 11 ottobre 2023, n. 740.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Non si rilevano precedenti in materia

Difformi:

Non si rilevano precedenti in materia

Con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 740, la Sez. I del Tar di Brescia ha ritenuto che la prova del possesso del requisito tecnico-professionale possa trarsi dai servizi analoghi assunti dall’operatore economico nel triennio precedente l’indizione della gara e dallo stesso autocertificati, ancorché non ancora conclusi al momento dell’affidamento.

Analisi del caso

Un’azienda socio-sanitaria territoriale lombarda ha indetto un avviso esplorativo tramite indagine di mercato per l’affidamento urgente, con procedura negoziata senza bando, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri.

Alla gara hanno partecipato il gestore uscente del servizio e un operatore attivo nella gestione dei rifiuti. All’esito della gara, quest’ultimo è risultato aggiudicatario per il tempo strettamente necessario alla stipula della convenzione quadro regionale, con autorizzazione ad avviarne d’urgenza l’esecuzione. L’o.e. uscente è così insorto dinanzi al Tar chiedendo l’annullamento degli atti di gara. Si sono costituite in giudizio l’azienda socio-sanitaria territoriale e il controinteressato.

Con ricorso per motivi aggiunti (di cui è stato, espressamente, chiesto l’esame prioritario) l’interessato ha lamentato che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver comprovato lo svolgimento e l’ultimazione di servizi analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente l’indizione della procedura, evidenziando che gli unici due servizi analoghi dichiarati sarebbero stati ancora in corso di esecuzione e, dunque, inidonei a provarne l’affidabilità tecnico-professionale.

La soluzione

Il Collegio ha in primis esaminato le censure formulate con l’atto di motivi aggiunti. L’adita Sezione ha premesso che l’avviso esplorativo prevedeva l’obbligo per i concorrenti di caricare un’autocertificazione dei servizi analoghi “svolti”; a suo avviso, l’autocertificazione è, di per sé, idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto dalla stazione appaltante, non apparendo rilevante la circostanza che i servizi analoghi dichiarati fossero ancora in corso di esecuzione e che, quindi, essa non fosse in grado di produrre certificati di regolare esecuzione.

L’aggiudicatario, difatti, stava svolgendo i due servizi autocertificati e tanto è bastato per il Collegio ad attestarne la capacità tecnica e professionale nel settore e l’organizzazione aziendale adeguata e proporzionata alla commessa.

La legge di gara, invero, non postulava la produzione di certificati di regolare esecuzione né, ha dedotto il Tribunale, poteva essere attribuita eccessiva enfasi al participio “svolti”, interpretandolo nel senso di “già eseguiti”.

Tale lettura sarebbe stata irragionevolmente restrittiva della concorrenza e sproporzionata rispetto alle esigenze sottese al requisito, volto a selezionare imprese di esperienza. Il fatto che detti servizi analoghi fossero ancora in corso di esecuzione, per l’adito G.a., avrebbe attestato la regolare esecuzione degli stessi e l’assenza di comportamenti inadempienti e inefficienti che, altrimenti, avrebbero determinato l’emanazione di provvedimenti sanzionatori e risolutori in grado di inibirne la partecipazione.

Alla luce di tanto, il Tar ha respinto il gravame, ritenendo infondate le censure sollevate con motivi aggiunti e inammissibile il ricorso introduttivo per intervenuta acquiescenza.

I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi

Com’è noto, le stazioni appaltanti godono di discrezionalità nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, purché attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e nel rispetto dei principi cardine della materia (così, Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2023, n. 7649).

Rientra, dunque, nella discrezionalità della pubblica committenza richiedere ai concorrenti lo svolgimento di servizi identici o soltanto analoghi a quello oggetto di gara, da intendersi, secondo giurisprudenza consolidata, quali “rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l’appalto” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 novembre 2022, n. 9596).

La clausola che domanda ai concorrenti il pregresso svolgimento di servizi analoghi, come parimenti noto, trova la sua ratio nell’esigenza di contemperare il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche con la selezione di operatori economici qualificati (ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 21 luglio 2023, n. 2261).

L’esperienza, quale manifestazione di capacità tecnico-operativa permette di apprezzare che l’operatore sia, in concreto, idoneo all’esecuzione del contratto. Le imprese possono offrire dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-operativa mediante i c.d. “certificati di regolare esecuzione”, con cui la stazione appaltante attesta la corretta esecuzione e l’esito positivo dei lavori. È ammesso, tuttavia, che le P.A. richiedano di allegare, fra la documentazione amministrativa, un’autocertificazione, sostitutiva degli anzidetti certificati, ritenuta, dalla segnalata sentenza, adeguata garanzia dell’affidabilità del concorrente.

Il G.A., infatti, in chiave innovativa e operando un proficuo bilanciamento tra professionalità dell’operatore e massima partecipazione alla gara, ha ritenuto idonei a comprovare il requisito di idoneità-tecnico professionale i servizi analoghi autocertificati, assunti, pur non ancora ultimati, non richiedendo la lex specialis la produzione degli anzidetti certificati.

L’affidabilità del concorrente, dunque, ove la legge di gara non preveda diversamente, può essere desunta dalle attività ancora in corso di esecuzione: interpretare restrittivamente le clausole di gara, ammettendo esclusivamente i servizi già portati a compimento, potrebbe influire negativamente sull’interesse pubblico al più ampio dispiegarsi del confronto concorrenziale.

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Codice del processo amministrativo commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Giornale di Diritto Amministrativo
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Urbanistica e appalti
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Processo Amministrativo - Formulario Commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati
Risparmi 30% € 170,00
€ 119,00
Azienditalia Enti Locali
Risparmi 40% € 215,00
€ 129,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Procedure concorsuali e diritto pubblico
Risparmi 30% € 60,00
€ 42,00
L'opposizione alle sanzioni amministrative
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
Procedimento amministrativo
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Appalti pubblici
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la PA
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
La procedura di espropriazione per pubblica utilità
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00