Amministrativo

Processo amministrativo: conseguenze in caso di costituzione tardiva della P.A. e deposito di documenti

La costituzione tardiva nel corso del giudizio di primo grado dell’Amministrazione rispetto ai termini indicati dall’art. 46c.p.a. e il conseguente deposito tardivo della memoria, pur sempre nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., non impedisce al giudice di prime cure di tenere conto sia del contenuto delle difese dell’Ente resistente, che dei documenti da esso depositati. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 novembre 2023, n. 9649.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Cons. Stato, Sez. VI, 23 agosto 2021 n. 5987

Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2021 n. 218

Difformi:

Non si rilevano precedenti in materia

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la costituzione tardiva nel corso del giudizio di primo grado dell’Amministrazione rispetto ai termini indicati dall’art. 46c.p.a. e il conseguente deposito tardivo della memoria, pur sempre nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., non impedisce al giudice di prime cure di tenere conto sia del contenuto delle difese dell’Ente resistente, che dei documenti da esso depositati.

Al riguardo la sentenza in esame ha rilevato che nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 agosto 2021 n. 5987 e Sez. V, 7 gennaio 2021 n. 218).

Con riguardo ai documenti depositabili tardivamente, pur sempre entro i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., rileva l’ulteriore circostanza per cui l’acquisizione documentale, se non effettuata spontaneamente dalle parti, può essere disposta dal giudice amministrativo in ogni tempo.

Infatti, con riferimento ai poteri istruttori esercitabili dal giudice amministrativo, è noto che il legislatore, nel processo amministrativo, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65c.p.a., ha recepito il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha delineato un modello intermedio, tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, c.d. dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l'onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova, con la conseguenza che il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, pur potendo fornire un “principio di prova” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2021 n. 5560);

L’art. 167 c.p.c. opera nel processo amministrativo nelle sole materie di giurisdizione esclusiva e comunque per quelle eccezioni di natura sostanziale che richiedono, per essere efficacemente contrastate, una attività difensiva diretta altresì al recupero di una certa quantità di materiale probatorio, con la specificazione che i principi e le regole del rito civile trovano applicazione nelle materie di giurisdizione esclusiva solo quando si verte sulla tutela di diritti soggettivi (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2023 n. 8301).

La documentazione riguardante i procedimenti amministrativi definiti con provvedimenti impugnati in giudizio può essere acquisita anche in grado di appello, trattandosi di documenti considerati ex lege (artt. 46, comma 2, c.p.a. e 65, comma 3, c.p.a.) indispensabili ai fini della decisione, come tali oggetto di un obbligo di produzione a carico dell'amministrazione intimata e acquisibili al giudizio, in caso di inottemperanza della resistente, anche in sede di gravame e su ordine giudiziale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2022 n. 7023).

Del resto secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, corte cost. 11 novembre 2021 n. 213, 5 maggio 2021 n. 87 e 26 marzo 2020 n. 58), il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio; con particolare riferimento all'art. 24 Cost., la Corte ha altresì specificato che esso non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale.

Esito:

Conferma Tar Toscana, Sez. III, 11 marzo 2020 n. 307

Riferimenti normativi:

Art. 46 c.p.a.

Art. 65, comma 3 c.p.a.

Art. 73, comma 1 c.p.a.

Art. 167 c.p.c.

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