Amministrativo

Per la CEDU lo Stato deve adottare misure preventive e ridurre gli effetti catastrofici dei terremoti

Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della doglianza sollevata dai familiari di un uomo, deceduto in quanto rimasto sepolto sotto le rovine di un hotel crollato a seguito di un violento terremoto, i quali si erano lamentati davanti alla Corte di Strasburgo per non aver potuto avviare un procedimento penale ma solo amministrativo nei confronti dell’autorità, la Corte EDU, Sez. II, 21 novembre 2023 (n. 42749/19) ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione EDU. Il caso, come anticipato, riguardava la morte di un familiare dei ricorrenti, che fu sepolto tra le rovine dell'Hotel Bayram quando crollò durante il terremoto che colpì la provincia di Van, nella Turchia orientale, il 9 novembre 2011. I ricorrenti, che avevano ottenuto risarcimento dai tribunali amministrativi, si erano rivolti alla Corte di Strasburgo denunciando di non aver potuto avviare un procedimento penale contro i funzionari da loro ritenuti responsabili della morte del loro familiare. La Corte ha ritenuto che lo Stato fosse tenuto a concedere ai ricorrenti un mezzo di ricorso per accertare la potenziale responsabilità delle autorità e ottenere, se del caso, un risarcimento. Nel diritto turco questo rimedio assumeva la forma di un ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi che si pronunciavano con piena giurisdizione. I ricorrenti avevano seguito tale via ed avevano ottenuto un esplicito riconoscimento delle mancanze lamentate.

Il caso

Il caso, deciso il 21 novembre 2023, traeva origine dal ricorso (n. 42749/19) contro la Turchia, presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e.d.u., da sei cittadini turchi residenti in Turchia.

Nel 2011, la provincia di Van è stata colpita da due terremoti successivi rispettivamente il 23 ottobre 2011 (di magnitudo 7,2 della scala Richter) e il 9 novembre 2011 (di magnitudo 5,6 della scala Richter), che hanno ucciso 644 persone e ne hanno ferite altre 1.966.

Un membro della famiglia dei ricorrenti (...) è morto il 9 novembre 2011 tra le rovine dell'Hotel Bayram, quando questo è crollato, provocando la morte di 24 persone. Pochi giorni dopo, la procura di Van ha aperto un'indagine penale sulle circostanze del crollo dell'hotel. Ha commissionato una perizia dalla quale è emerso in particolare che l'edificio era stato costruito frettolosamente nel 1964, senza tenere conto delle norme edilizie; che i materiali utilizzati non erano conformi agli standard applicabili; e che un ulteriore piano, non riportato nella concessione edilizia, era stato abusivamente costruito.

I ricorrenti hanno successivamente presentato una denuncia penale contro diversi alti funzionari della Direzione per la gestione dei disastri e delle emergenze (“AFAD”), l’allora governatore di Van e la direzione del Bayram Hotel, sostenendo che erano responsabili della morte del loro familiare. Al termine dell'indagine penale, il pubblico ministero ha avviato un procedimento penale contro il gestore dell'hotel per aver dolosamente provocato numerosi decessi, tra l'altro per aver continuato a gestire l'hotel nonostante il primo terremoto, che aveva indebolito la struttura. È stato posto in custodia cautelare nel 2012, poi rilasciato nel 2016.

Il procedimento penale contro di lui è pendente dinanzi alla Corte d'Assise di Van.

Inoltre la Procura ha ritenuto ugualmente responsabile dell'accaduto anche il proprietario dell'albergo, ma a causa della sua morte è stato emesso un decreto di archiviazione. Per quanto riguarda i pubblici ufficiali, per la Procura non vi erano motivi per perseguirli. Inoltre, nell'ambito del sistema autorizzativo attuato dalla Legge n. 4483, il Ministro degli Interni si era rifiutato di autorizzare un'indagine diretta contro l'ex vice capo dell'AFAD, l'ex governatore della provincia di Van e l'allora direttore provinciale dei servizi di emergenza. Nel frattempo, nel 2013, i ricorrenti avevano intentato un'azione di risarcimento danni dinanzi al tribunale amministrativo di Van contro diverse autorità amministrative, sostenendo che costoro avevano violato una serie di obblighi amministrativi, ciò che aveva provocato la morte del loro familiare durante il terremoto.

Nel 2017, dopo aver esaminato le risultanze peritali, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il Ministero dell’Ambiente e dell’Urbanistica e le autorità municipali di Van non avevano adeguatamente controllato il progetto di costruzione e i lavori di costruzione del Bayram Hotel, e che l’organismo pubblico turco di gestione delle catastrofi non aveva né condotto gli studi e le ispezioni necessarie relative allo scenario della catastrofe, né effettuato un'ispezione tempestiva dopo il primo terremoto del 23 ottobre 2011. Il tribunale aveva quindi riconosciuto ai ricorrenti un totale di 71.694 euro a titolo di risarcimento.

Il ricorso e le norme violate

Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, basandosi sull’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione EDU, i ricorrenti lamentavano di non essere riusciti a ottenere il perseguimento in sede penale dei funzionari da loro ritenuti responsabili della morte del loro familiare, vale a dire l’ex vice capo dell’AFAD, l’ex governatore della provincia di Van e l'allora direttore provinciale dei servizi di emergenza.

Il ricorso veniva depositato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 26 luglio 2019.

La decisione della corte di Strasburgo

La Corte di Strasburgo ha, anzitutto, osservato che i terremoti naturali sono eventi sui quali gli Stati non hanno alcun controllo. Hanno tuttavia la responsabilità di adottare misure preventive in caso di prevedibili pericoli naturali, anche allo scopo di ridurne gli effetti al fine di mantenere al minimo il loro impatto catastrofico. Questo obbligo di prevenzione, che è un obbligo di mezzi, consiste nel rafforzare la capacità dello Stato di far fronte a fenomeni naturali e distruttivi come i terremoti.

La prevenzione comprende innanzitutto la pianificazione territoriale e lo sviluppo urbano controllato. Gli enti locali responsabili della regolamentazione dell’uso del territorio attraverso il rilascio dei permessi di costruzione hanno un ruolo decisivo nella prevenzione dei rischi e ne sono i primi responsabili. Le autorità nazionali, nel caso esaminato, avevano quindi il dovere di supervisionare e ispezionare gli edifici esistenti per prevenire pericoli per la popolazione in generale. In caso di reclamo, l'autorità giudiziaria era tenuta ad accertarsi che gli obblighi in questione fossero stati adempiuti da parte delle autorità competenti. Inoltre, si doveva redigere, tra le altre cose, un “piano sismico” per sensibilizzare i cittadini e gli operatori e informarli sul rischio sismico.

Nel caso di specie, la Corte ha ricordato di aver precedentemente ritenuto, nell'ambito di un terremoto, che un'azione civile per risarcimento danni poteva, in linea di principio, consentire di accertare i fatti e le responsabilità in questione e consentire ai ricorrenti un risarcimento adeguato ai fini dell'articolo 2 della Convenzione.

L'obbligo positivo dello Stato ai sensi dell'articolo 2 in circostanze come quelle del caso di specie non richiedeva quindi necessariamente il ricorso a un procedimento penale. Lo Stato era tenuto a concedere ai ricorrenti un mezzo di ricorso per accertare l'eventuale responsabilità delle autorità in questione e ottenere, se del caso, un risarcimento. Secondo il diritto turco, tale rimedio assumeva la forma di un ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi che si sono pronunciati con piena giurisdizione. I ricorrenti avevano seguito tale strada ed avevano ottenuto un esplicito riconoscimento delle presunte violazioni. Il Tribunale amministrativo di Van, dopo aver esaminato la perizia disposta, aveva quindi ritenuto che il Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanistica e le autorità municipali di Van non avevano adeguatamente controllato il progetto di costruzione e i lavori di costruzione del Bayram Hotel, e che l’organismo pubblico turco per la gestione delle catastrofi non aveva né condotto gli studi e le ispezioni necessarie relative allo scenario della catastrofe, né effettuato un’ispezione tempestiva dopo il primo terremoto del 23 ottobre 2011. Aveva quindi concesso ai ricorrenti un totale di euro 71.694 a titolo di risarcimento. La Corte ha ritenuto che tale risarcimento fosse stato adeguato e sufficiente nelle circostanze del caso concreto.

La Corte ha inoltre osservato che pochi giorni dopo il crollo del Bayram Hotel la procura di Van aveva, di propria iniziativa, aperto un'indagine penale sulle circostanze del crollo e raccolto prove atte a far luce su quanto era accaduto. In particolare, era stata commissionata una perizia da parte di un esperto indipendente. A seguito delle indagini è stato avviato un procedimento penale contro il gestore del Bayram Hotel. I giudici penali avevano accertato, in particolare, che l'edificio alberghiero non era conforme alle norme antisismiche; che all'albergo erano stati aggiunti degli ampliamenti senza autorizzazione, compromettendo così la struttura dell'edificio; che l’indagato aveva continuato a gestire l'albergo nonostante il primo terremoto, che ne aveva indebolito la struttura; e che aveva agito in modo volontariamente negligente. La questione del rispetto delle norme di sicurezza era stata quindi debitamente esaminata dall'autorità giudiziaria e aveva dato luogo ad indagini penali.

La Corte ha osservato che i ricorrenti avevano insistito sulla necessità della condanna penale dei funzionari da loro ritenuti responsabili della morte del familiare. Secondo la Corte, oltre a non esserci alcun diritto, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, di perseguire penalmente e ottenere la condanna di terzi, restava il fatto che, nelle circostanze del caso di specie, il mancato perseguimento in sede penale dei funzionari in questione non aveva impedito l'accertamento della responsabilità delle diverse autorità amministrative per la morte del familiare del ricorrente, né che venisse loro riconosciuto un risarcimento a tale riguardo.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il diritto interno avesse offerto ai ricorrenti un rimedio idoneo a soddisfare l’obbligo dello Stato turco ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di istituire un sistema giudiziario efficace in grado di fornire un risarcimento adeguato per la morte del loro familiare nel circostanze del caso di specie. Non vi era stata quindi alcuna violazione dell’articolo 2 della Convenzione.

Si segnala, infine, che il giudice ... ha espresso un'opinione concordante che è allegato alla sentenza.

I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi

Di particolare rilievo la questione esaminata dalla sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo nel caso in esame, conclusosi con l’esclusione della ritenuta violazione dell’art. 2CEDU (diritto alla vita), in una vicenda nella quale sul banco degli imputati era finito lo Stato turco, “reo” di non aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare la morte di un uomo, rimasto sepolto nel crollo di un albergo a seguito di un violento terremoto. Importanti i principi desumibili dalla decisione dei giudici europei dei diritti umani, che, dopo aver escluso che tra gli obblighi derivanti dall’art. 2 vi rientri quello di “controllare” i terremoti, ha tuttavia puntualizzato che lo Stato ha invece un obbligo ben preciso, ossia quello di adottare misure preventive in caso di prevedibili pericoli naturali, anche allo scopo di ridurne gli effetti al fine di mantenere al minimo il loro impatto catastrofico. Questo obbligo di prevenzione, che era un obbligo di mezzi, consiste nel rafforzare la capacità dello Stato di far fronte a fenomeni naturali e distruttivi come i terremoti. Ed è su questo punto che si concentra l’attenzione dei giudici europei, i quali precisano infatti che la prevenzione comprende innanzitutto la pianificazione territoriale e uno sviluppo urbano controllato.

La Corte, a tal proposito, chiarisce apertamente che, nella vicenda esaminata (ma, potremmo dire, in generale, ogniqualvolta si tratti di individuare profili di responsabilità in caso di catastrofi naturali) gli enti locali responsabili della regolamentazione dell’uso del territorio attraverso il rilascio dei permessi di costruzione hanno un ruolo decisivo nella prevenzione dei rischi e ne sono i primi responsabili. Si tratta di affermazione, questa, di grande importanza, soprattutto perché, ascoltandola, tornano alla mente tragedie di immani proporzioni, avvenute anche in Italia, e riferibili a catastrofi naturali, ivi compresi i terremoti, che hanno purtroppo provocato centinaia di vittime, eventi sovente imputabili al malgoverno del territorio ed alla negligenza delle autorità locali che su di esso “dovrebbero” esercitare il controllo, regolamentando in maniera oculata l’assetto territoriale urbano, con particolare attenzione alla piaga dell’abusivismo edilizio che, se sistematico, mette a repentaglio, nel caso del verificarsi di catastrofi naturali, la vita di migliaia di cittadini.

Vi è peraltro da dire che, in alcune occasioni, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul tema, ricordando, ad esempio, che in tema di omicidio colposo, l'adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico, dovendosi escludere la natura eccezionale ed imprevedibile dell'evento ove verificatosi in zona qualificata a rischio, deve essere valutata in relazione alle contingenze del caso concreto, in considerazione delle caratteristiche dell'edificio, della sua utilizzazione, delle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di eventi dirompenti.

Giustamente rigoroso è quindi l’atteggiamento della giurisprudenza in questi casi, essendosi infatti affermato che in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione é soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura.

Interessante è anche operare una rassegna della giurisprudenza della Corte EDU in materia.

Anzitutto, la Corte EDU è solita affermare che l'obbligo dello Stato di tutelare il diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione comporta non solo obblighi materiali positivi (... [GC], 25 giugno 2019, n. 41720/13 , §§ 134-136) ma anche l’obbligo procedurale positivo di garantire che, per i casi di morte, esista un sistema giudiziario efficace e indipendente. Questo sistema può variare a seconda delle circostanze (ibid., § 158), ma deve consentire di accertare rapidamente i fatti, di chiamare a rispondere i responsabili e di assicurare alle vittime un adeguato risarcimento (cfr. ... c. Italia, 17 gennaio 2002, n. 32967/96, § 49; ...[GC], 8 luglio 2004, n. 53924/00, § 89; ... [GC], 9 aprile 2009, n. 71463/01, §§ 155 e 192; ... [GC], 19 dicembre 2017, n. 56080/13, § 214).

Sotto il profilo sostanziale, poi, la Corte ricorda che la prima frase dell’articolo 2, che figura tra le disposizioni essenziali della Convenzione e che sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa, impone allo Stato non solo di astenersi di infliggere la morte “intenzionalmente”, ma anche di adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone soggette alla sua giurisdizione (..., 9 giugno 1998, n. 23413/94, § 36; ... c. Italia [GC], sopra citata; § 48; ... [GC], 31 gennaio 2019, n. 78103/14, § 104). Tale obbligo implica innanzitutto il dovere primario di istituire un quadro legislativo e amministrativo volto a prevenire e dissuadere efficacemente dal mettere in pericolo il diritto alla vita (... [GC], 30 novembre 2004, n. 48939/99, § 89; ... c. Ucraina, 12 gennaio 2012, n. 22737/04, § 41). La Corte di Strasburgo ricorda inoltre che se l'obbligo dello Stato di adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone soggette alla sua giurisdizione deve essere interpretato come valido nell'ambito di qualsiasi attività, pubblica o meno, che possa mettere in pericolo il diritto alla vita, è in questione (Legal Resource Center per conto di ... [GC], 17 luglio 2014, n. 47848/08, § 130), si applica anche quando il diritto alla vita è minacciato da una catastrofe di origine naturale (Budayeva e altri c. Russia, 20 marzo 2008, nn.15339/02 e altri 4, §§ 128-130), in particolare in caso di terremoto (..., 17 novembre 2015, n. 14350/05 e altri 2, § 170).

A questo proposito, dopo aver chiarito, per quanto riguarda i pericoli naturali, che la portata degli obblighi positivi imputabili allo Stato dipende dall'origine della minaccia e dalla misura in cui i rischi potevano essere ridotti, la Corte ha affermato chiaramente che tali obblighi si applicano in caso di pericoli imminenti e chiaramente identificabili, e in particolare per quanto riguarda le calamità ricorrenti che colpiscono le zone residenziali (...i, sopra citata, § 137). In tal modo, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 2 della Convenzione e la responsabilità dello Stato in caso di catastrofi naturali che abbiano avuto profonde ripercussioni in termini di vite umane.

Orbene, sotto tale profilo, la Corte di Strasburgo rileva che i terremoti naturali sono eventi sui quali gli Stati non hanno alcun controllo. Spetta tuttavia agli Stati garantire la prevenzione dei rischi naturali prevedibili e adottare misure volte a ridurne gli effetti per minimizzarne la dimensione catastrofica. A questo proposito, la portata dell’obbligo di prevenzione, che resta un obbligo di mezzi, consiste nel rafforzare la capacità dello Stato di far fronte a questo tipo di fenomeno naturale e violento che possono essere i terremoti.

La prevenzione comprende innanzitutto la pianificazione territoriale e il controllo dell'urbanizzazione. Incaricati di regolamentare l'occupazione e l'uso dei terreni attraverso il rilascio dei permessi di costruzione, gli enti locali hanno un ruolo determinante e una responsabilità primaria nella prevenzione dei rischi (..., sopra citato, § 174). I terremoti, infatti, possono avere ripercussioni catastrofiche in termini di vite umane quando crollano edifici che non soddisfano gli standard di sicurezza e di costruzione. Il rispetto delle norme edilizie antisismiche impone quindi di tenere conto del rischio sismico in tutte le fasi della costruzione, quindi della vita dell'edificio. Deve consentire la costruzione di singole abitazioni, edifici, edifici pubblici e grandi strutture con sufficiente resistenza agli urti per evitarne il crollo e salvaguardare così vite umane. Per le strutture già realizzate dovranno essere adottate anche misure di riduzione del rischio.

Le autorità nazionali hanno poi l’obbligo di controllare e monitorare le costruzioni esistenti al fine di prevenire, per quanto possibile, rischi per la popolazione (si veda, mutatis mutandis, ibid., § 175). In caso di denuncia spetta alle autorità giudiziarie vigilare sul rispetto degli obblighi in questione da parte delle autorità interessate. Inoltre, deve essere predisposto un piano in caso di terremoto al fine di sensibilizzare e informare i cittadini, le comunità e gli operatori sul rischio sismico. Infine, devono essere messi in atto anche piani di gestione delle crisi. Dovrebbero mirare a definire tutto ciò che dovrà essere implementato in caso di terremoto distruttivo. Queste azioni di pianificazione della gestione delle crisi devono basarsi sullo sviluppo di piani di intervento e di soccorso a diversi livelli territoriali a seconda delle esigenze.

Quanto, poi, alle modalità con cui l’obbligo dello Stato ai sensi dell’art. 2CEDU deve essere attuato, la Corte EDU è solita affermare che in caso di omicidio colposo o di messa in pericolo involontaria della vita di una persona, l'obbligo relativo all'esistenza di un sistema giudiziario efficace può ritenersi soddisfatto se l'ordinamento giuridico offre alle vittime (o ai loro familiari) un ricorso davanti al giudice civile, da solo o congiuntamente con ricorso davanti al giudice penale, idoneo a determinare l'accertamento di eventuali responsabilità e la concessione di un adeguato risarcimento civile. Quando sono coinvolti agenti dello Stato o esponenti di determinate professioni, possono essere prese in considerazione anche misure disciplinari (vedi, tra gli altri, ..., sopra citata, § 51;..., sopra citata, § 90).

Sul punto, è giurisprudenza costante che l’articolo 2 della Convenzione non implica il diritto a che terzi siano perseguiti o condannati per un reato (... c. Regno Unito [GC], 30 marzo 2016, n.5878 /08, § 238). Pertanto, non si può dedurre dall'articolo 2 un obbligo di risultato che implichi che qualsiasi procedimento giudiziario debba sfociare in una condanna, o anche nell'irrogazione di una pena specifica (..., sopra citata, § 96).

Certamente, la Corte ha sistematicamente criticato e ripetutamente sanzionato il regime imposto dalla legge turca n.4483 a causa della mancanza di indipendenza degli organi investigativi chiamati ad attuarlo (si veda, ad esempio, ..., 12 gennaio 2006, n. 69912/01, § 49; ...c. Turchia, 29 settembre 2009, n. 7880/02, §§ 53-57; ... e altri c. Turchia, 4 ottobre 2011, n. 294/ 08, § 114; ... c. Turchia, 25 marzo 2014, n. 11117/07, § 45), dell'impossibilità per le parti in causa di partecipare effettivamente alle relative indagini (... c. Turchia, 30 settembre 2008, n. 12863/02, §§ 54-56), nonché l'insufficienza del controllo giurisdizionale esercitato dal Consiglio di Stato sulle decisioni di detti organi (... c. Turchia, 8 dicembre 2005, n. 32444/96, § 49; ... e altri c. Turchia, 17 ottobre 2006, n. 73792/01, § 143; ... c. Turchia (n. 2), 21 ottobre 2008, n. 15750/02, § 49; ... c. Turchia, 14 aprile 2009, n. 16816/03, § 25). Ha ritenuto che si trattasse di un problema strutturale (... c. Turchia, 30 agosto 2016, n. 40448/06, § 90; ... c. Turchia, 20 novembre 2018, n. 47933/09, § 86; ... e altri c. Turchia, 25 giugno 2019, n. 54969/09, § 97; ...c. Türkiye, 7 febbraio 2023, n. 64937/19, § 97).

Ciò premesso, però, ove si accerti che siano disponibili diversi rimedi, sia civili che penali, la Corte non deve solo analizzare isolatamente il regime normativo interno, ma deve esaminare se esso possa dirsi, nel suo complesso e nella misura in cui era disciplinato dalla legge e applicato nella pratica, costituire un mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di accertare i fatti, di obbligare i responsabili a rendere conto e di offrire alla vittima un risarcimento adeguato.

La scelta delle misure che lo Stato deve adottare per adempiere ai propri obblighi positivi ai sensi dell’articolo 2 rientra, in linea di principio, nel suo margine di discrezionalità (..., sopra citata, § 169; ... c. Turchia, 4 ottobre 2016, n. 69546/12, §§ 54 e 55). Considerata la diversità dei mezzi idonei a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione, il fatto che lo Stato interessato non dia attuazione a una misura specifica prevista dal diritto interno non gli impedisce di adempiere altrimenti al suo obbligo positivo (... c. Polonia, 14 giugno 2011, n. 19776/04, § 65; ... e ... c. Turchia, 10 aprile 2012, n.19986/06, § 37; ..., sopra citata, § 216).

La Corte ha già statuito che, nel contesto di un terremoto, un procedimento civile per il risarcimento dei danni potrebbe, in linea di principio, consentire di accertare i fatti e le responsabilità in questione e fornire un adeguato risarcimento ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Ha chiarito che l’obbligo positivo derivante dall’articolo 2 per lo Stato in circostanze come quelle del caso di specie non richiedeva necessariamente il ricorso a un procedimento penale (... c. Turchia (dec.), 29 settembre 2015, nn. 20793/07 e 29240/07, §§ 37 e 41). Dunque, in casi come quello esaminati dalla Corte EDU, lo Stato deve quindi fornire ai ricorrenti un mezzo di ricorso atto a dimostrare l'eventuale responsabilità delle autorità da essi implicate e a consentire loro di ottenere, se necessario, un risarcimento che, secondo il diritto turco, corrispondeva ad un azione di piena giurisdizione in controversie amministrative (..., sopra citata, §§ 93, 111 e 117; ...c. Turchia, 2 febbraio 2016, n. 3648/04, §§ 66, 71, 114, 118 e 119) e i ricorrenti, come visto nell’illustrazione della vicenda, hanno giustamente intrapreso questa strada ottenendo il riconoscimento esplicito delle presunte violazioni (cfr. ...e altri c. Turchia, § 199).

Per quanto riguarda il carattere appropriato e sufficiente del provvedimento offerto ai ricorrenti, la Corte ricorda che la sua valutazione dipende da tutte le circostanze del caso di specie, avuto riguardo in particolare alla natura della violazione della Convenzione in questione (... c. Germania [GC], 1° giugno 2010, n.22978/05, § 116).

La Corte inoltre ricorda che affinché gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 della Convenzione siano rispettati, i meccanismi di tutela previsti dall’ordinamento interno devono non solo esistere in teoria, ma anche funzionare efficacemente nella pratica (..., sopra citata, § 216, e i riferimenti ivi citati). Al riguardo, la Corte fa riferimento alla propria giurisprudenza in materia di tutela procedurale del diritto alla vita e in particolare all’obbligo di celerità e diligenza che incombe alle autorità nazionali nello svolgimento delle indagini e del procedimento giudiziario (v., ad esempio, tra le tante: ... c. Turchia [GC], 14 aprile 2015, n. 24014/05, §§ da 169 a 182; in altro contesto, ..., sopra citata, § 237; ... c. Italia [GC], 24 marzo 2011, n. 23458/02, § 305).

Solo per completezza, si osserva, pare di grande interesse infine, sottolineare quanto esposto nel parere concordante del giudice Derenÿinoviÿ il quale, pur convenendo con il Collegio sul fatto che il ricorso civile con il quale i ricorrenti avevano ottenuto il risarcimento era sufficiente alla luce delle garanzie previste dalla Convenzione, ha tuttavia tenuto a rimarcare che la fattispecie potrebbe costituire un esempio di ipotesi limite in cui si pone la questione della natura e del contenuto della responsabilità per negligenza, ritenendo pertanto che essa avrebbe dovuto essere inclusa nella motivazione, almeno in modo sommario, un esame della questione dell’eventuale esistenza (o assenza) di circostanze eccezionali che, a determinate condizioni, possono dar luogo a un obbligo positivo di condurre un’indagine penale efficace ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione. Il riferimento è in particolare alla sentenza ... e altri c. Croazia, 18 novembre 2021, nn. 15670/18 ed altro, § 135, in cui la Corte ha ricordato che in determinate circostanze eccezionali può essere necessario, ai fini dell’articolo 2, lo svolgimento di un’indagine penale efficace, anche in caso di violazione involontaria del diritto di vita.

Ciò può verificarsi, ad esempio, quando la morte o la messa in pericolo derivano da un comportamento di un'autorità pubblica che va oltre un errore di giudizio o un'imprudenza (... c. Romania [GC], 25 giugno 2019, sopra citata, § 160). Inoltre, nel caso ... c. Turchia ([GC], 30 novembre 2004, § 93, sopra citato, la Corte ha affermato che nei casi in cui è stato accertato che la colpa imputabile ad agenti o organi dello Stato andava oltre un errore di giudizio o un'imprudenza, nel senso che non avevano adottato, con cognizione di causa e conformemente ai poteri loro conferiti, le misure necessarie e sufficienti per mitigare i rischi inerenti ad un'attività pericolosa, l'assenza di incriminazione e perseguimento delle persone responsabili di attentati alla vita potrebbe comportare una violazione dell’articolo 2, indipendentemente da qualsiasi altra forma di rimedio che le parti in causa potrebbero esercitare di propria iniziativa. È quindi apparso, al giudice ..., che nel caso di specie vi fossero prove sufficienti per far sì che esistessero motivi plausibili per sospettare l'esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero dato luogo all'obbligo di condurre un'indagine penale effettiva ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. In tali circostanze era giustificato porsi la questione dell'esistenza di circostanze eccezionali legate alla precedente attività pericolosa. Nel caso di specie, a differenza della situazione nelle cause ... e altri c. ... sopra citate, l'attività potenzialmente pericolosa in questione non era interamente di origine umana: si trattava in parte di una catastrofe naturale, un fenomeno sempre imprevedibile. Tuttavia, è sembrato al giudice che sia le dichiarazioni contraddittorie rese dagli agenti statali tra i due terremoti sulla sicurezza dell'edificio sia le eventuali inadempienze delle autorità competenti in materia di prevenzione prima dei terremoti rendevano possibile chiedersi se la morte della persona interessata, o la sua messa in pericolo, siano state il risultato di un comportamento di un'autorità pubblica che va oltre un errore di giudizio o un'imprudenza. A questo proposito, e data la natura ricorrente in Turchia di questo tipo di catastrofi naturali con conseguenze devastanti, il rammarico che questo punto importante non sia stato oggetto di un'analisi.

Esito del ricorso:

Respinto

Precedenti giurisprudenziali:

Corte e.d.u., ... c. Romania [GC], 25 giugno 2019

Corte e.d.u., ... c. Italia, 17 gennaio 2002

Corte e.d.u., ...c. Francia [GC], 8 luglio 2004

Corte e.d.u., ... [GC], 9 aprile 2009

Corte e.d.u., ... c. Portogallo [GC], 19 dicembre 2017

Corte e.d.u., ... c. Regno Unito, 9 giugno 1998

Corte e.d.u., ... c. Portogallo [GC], 31 gennaio 2019

Corte e.d.u., ... c. Turchia [GC], 30 novembre 2004

Corte e.d.u., ... c. Ucraina, 12 gennaio 2012

Corte e.d.u., ... c. Romania [GC], 17 luglio 2014

Corte e.d.u., ... c. Russia, 20 marzo 2008

Corte e.d.u., ... e altri c. Turchia, 17 novembre 2015

Corte e.d.u., .... c. Regno Unito [GC], 30 marzo 2016

Corte e.d.u., ... Turchia, 12 gennaio 2006

Corte e.d.u., ...c. Turchia, 29 settembre 2009

Corte e.d.u., ... e altri c. Turchia, 4 ottobre 2011

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 25 marzo 2014

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 30 settembre 2008

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 8 dicembre 2005

Corte e.d.u., ... e altri c. Turchia, 17 ottobre 2006

Corte e.d.u., ... c. Turchia (n. 2), 21 ottobre 2008

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 14 aprile 2009

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 30 agosto 2016

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 20 novembre 2018

Cortte e.d.u., ... e altri c. Turchia, 25 giugno 2019

Corte e.d.u., ... c. Türkiye, 7 febbraio 2023

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 4 ottobre 2016

Corte e.d.u., ... c. Polonia, 14 giugno 2011

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 10 aprile 2012

Corte e.d.u., ... c. Turchia (dec.), 29 settembre 2015

Corte e.d.u., ... c. Turchia, 2 febbraio 2016

Corte e.d.u., ...c. Germania [GC], 1° giugno 2010

Corte e.d.u., ... c. Turchia [GC], 14 aprile 2015

Corte e.d.u., ...c. Italia [GC], 24 marzo 2011

Corte e.d.u., ...c. Croazia, 18 novembre 2021

Riferimenti normativi:

Convenzione e.d.u., art. 2 (non violazione)

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