Lavoro e previdenza sociale

Appalto non genuino: il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente non produce alcun effetto con il datore sostanziale

Con la Sentenza n. 32412 del 22 novembre 2023 la Suprema Corte, sulla base dell’interpretazione autentica prevista all’art 80-bisdel D.L. n. 34/2020, ha affermato che in caso di appalto non genuino il committente (datore sostanziale) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall’appaltatore (datore formale), estendendo l’applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro regolare per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. civ., Sez. lav., 22/11/2023, n. 32412

Cass. civ., Sez. lav., 7/11/2023, n. 30945

Difformi

Cass. civ., Sez. lav., 13/9/2016, n. 17969

Cass. civ., Sez. Lav., ord. 7/3/2019, n. 6668

La questione affrontata dalla Suprema Corte trae origine dal licenziamento di una lavoratrice - che, nel contesto di un contratto di appalto, svolgeva la propria attività lavorativa presso la società committente (datore sostanziale) - da parte della società presso la quale la stessa era formalmente assunta (appaltatrice).

La dipendente ricorreva in primo grado, da una parte, impugnando l'invalidità del licenziamento intimatole dal proprio formale datore di lavoro e, dall'altra, richiedendo l’accertamento dell'esistenza fin dalla data di assunzione, di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, destinataria della prestazione lavorativa ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003.

La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto le doglianze della lavoratrice. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società committente, sostenendo di poter legittimamente avvalersi del licenziamento intimato dal formale datore di lavoro.

La Corte ha in primo luogo richiamato la ricostruzione fattuale operata dalla Corte Territoriale, dalla quale era emerso che

1) la lavoratrice avesse svolto fin dal principio la propria attività lavorativa presso la committente;

2) la lavoratrice fosse, nell’espletamento delle sue mansioni diretta e controllata dai dipendenti della committente, i quali agivano come suoi superiori gerarchici;

3) le direttive impartite e il controllo effettuato dai dipendenti della committente sul lavoro della dipendente non riguardavano l'esito del servizio, né tale attività si espletava mediante controlli a campione per verificare la qualità del servizio reso, ma si sostanziava in un'attività espressione del potere organizzativo e direttivo nei confronti della lavoratrice utilizzata nell'appalto;

4) che l'appaltatore risultava totalmente estraneo nell'organizzazione e direzione della dipendente nell'esecuzione dell'appalto;

5) che le ferie e i turni erano concordati dalla lavoratrice direttamente con la committente; etc.

La prima questione che la Corte di trova ad esaminare riguarda la compatibilità della richiesta da parte della dipendente del riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento intimatole dall’appaltatore con la richiesta in ordine all'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della committente.

Ebbene non viene ravvista dagli Ermellini un’incompatibilità in questo senso. Afferma, infatti, la Suprema Corte che la richiesta di dichiarare illegittimo il licenziamento intimato dall’appaltatore non implica una rinuncia all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro simulato nei confronti di quella che si ritiene essere l'effettiva datrice di lavoro interponente, dichiarando che “non sussiste preclusione tra la possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un’interposizione fittizia, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro”.

Dopo aver chiarito questo aspetto, la Corte esamina la questione del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale e dei suoi effetti rispetto all'accertamento del rapporto di lavoro sostanziale.

A tal proposito, è venuto meno il rinvio ad opera dell’art. 29D.Lgs. n. 276/2003 all’art. 27 a seguito dell’abrogazione di quest’ultimo articolo. Seppur il contenuto dell’art. 27 sia stato riproposto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale – al comma 3 – prevede che tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 38, si erano presentate diverse criticità in relazione al significato da dare agli “atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro”

A soluzione di tali dubbi interpretativi, la Suprema Corte richiama l’art. 80-bisdel D.L. n. 34/2020 (convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020), il quale dispone che l’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, debba essere interpretato nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non sia compreso il licenziamento.

La Corte poi, richiamando la più recente giurisprudenza sul tema (Cass. n. 10694/2023), qualifica l’art. 80-bis come norma di interpretazione autentica, in quanto prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali.

L’interpretazione effettuata dagli Ermellini si estende fino a ritenere il principio richiamato – seppur riferito alla somministrazione – sia applicabile alla fattispecie in esame “alla luce del parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi”.

Per tale portata estensiva ed innovativa, la Sentenza si caratterizza per estrema importanza.

In ultimo, la Suprema Corte rigetta le doglianze del ricorrente circa la non applicabilità dell’art. 80-bis citato ratione temporis, ribadendo la portata generale della norma e la sua “applicabilità per le controversie già avviate come per quelle future”.

Riferimenti normativi:

Art. 38D.Lgs. n. 81/2015

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