Responsabilità civile

Malpractice medica e perdita di chance: la sentenza della Corte d’Appello di Lecce

In tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che lo ha avuto in cura, deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima. È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza del 22 settembre 2023, n. 742.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851

Trib. Catanzaro sez. II, 25 agosto 2023, n. 1373

Trib. Milano sez. I, 19 aprile 2023, n. 3182

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Il fatto

Innanzi all’adita Corte d’Appello di Lecce si pone la questione del risarcimento danni per la morte di un paziente in conseguenza di asserita malpractice medica (in tesi consistente in interventi medici non adeguati alle reali condizioni del paziente e nell’omesso coinvolgimento nella cura di un oncologo) avuto particolare riguardo alla perdita di chance.

La decisione della Corte d’Appello di Lecce

Per affrontare, in punto di diritto, la questione del danno da perdita di chance nel sottosistema della responsabilità medica si rivela fondamentale la sentenza resa da Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993 cui espressamente si riporta l’adita Corte salentina.

Come noto, il (diffuso) modello c.d. patrimonialistico della chance non è, in sé, del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale.

E cioè a dire, la chance patrimoniale presenta in apparenza le stimmate dell'interesse pretensivo postulando la preesistenza di una situazione "positiva", ovvero un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa.

La chance non pretensiva, rappresentata anch'essa (segnatamente nella responsabilità sanitaria), sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, diverge strutturalmente dalla prima, ogni volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica lamentata dal paziente coincide sincronicamente con la creazione di una chance, prima ancora che con la sua (eventuale) cancellazione colpevole, e si innesta su di una preesistente situazione "non favorevole" (cioè, patologica) rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un quid inteso come "un pregresso positivo", e positivamente identificabile ex ante.

Si vuol dire che il paziente è portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus, e non un quid in positivo, sul piano della chance, quest’ultima allo stato inesistente senza l'intervento medico.

Il Giudice di merito inevitabilmente deve tener conto, in una dimensione strettamente equitativa, di tale diversità nella liquidazione del danno: se, invero, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi, diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo.

Va così escluso il ricorso ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance (App. Lecce sez. II, 5 ottobre 2022, n. 1019).

La connotazione della chance, in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, non esclude, né elide, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento.

L'attività del Giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale.

La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui perdita, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno è risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al bene salute - sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento.

Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta è lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale) (Cass. civ. sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851).

In definitiva, in caso di condotta colpevole che abbia cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU, il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance (Trib. Catanzaro sez. II, 25 agosto 2023, n. 1373; Trib. Milano sez. I, 19 aprile 2023, n. 3182).

Ed allora, in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nell’essere privati della possibilità di un migliore risultato sperato, incerto e pur eventuale (si pensi alla maggiore durata della vita o alla sopportazione di sofferenze minori) conseguente, secondo i consueti criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del medico e integra un evento di danno risarcibile (da liquidarsi in via equitativa) solto ove la perduta possibilità si possa dire apprezzabile, seria e, ancora, consistente (App. Perugia 1 marzo 2023, n. 153).

È dunque configurabile il danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze.

In particolare, l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche ed alle metodologie di cura del tempo.

Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre pur sempre la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere la concreta possibilità da una mera speranza).

In conclusione:

- qualora la condotta colposa del sanitario abbia ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente, si è in presenza di un danno certo da anticipato decesso o da impedita o ritardata guarigione e non viene in rilievo un danno da perdita di chance;

- qualora la condotta del medico abbia privato il paziente, sempre secondo un giudizio di ragionevole probabilità, della mera possibilità di guarire, l'evento danno si individuerà nella chance perduta (Trib. Lecce 17 maggio 2023, n. 1474; Trib. Milano sez. I, 10 febbraio 2023, n. 1089; Trib. Milano sez. I, 20 gennaio 2023, n. 388; Cass. civ. sez. VI - 3, ord. 28 novembre 2022, n. 34892).

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