Amministrativo

Appalti: l’affidamento diretto anche in presenza di preventivi e criteri di selezione non è procedura di gara

L’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 503, del 15 gennaio 2024.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 503, del 15 gennaio 2024, ha respinto il ricorso di una società che contestava le modalità con cui è stato gestito un affidamento diretto da parte di una stazione appaltante, sulla base del fatto che l’amministrazione aveva chiesto dei preventivi ad alcuni fornitori.

Il contenzioso amministrativo

Una società si è appellata al Consiglio di Sato per chiedere la riforma della sentenza del Tar, che ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione, in favore di una SRL concorrente , dei servizi di rassegna stampa-web e audio-video e di analisi semestrale e annuale della rassegna stampa, servizi che la stazione appaltante aveva sottoposto alla procedura semplificata di affidamento diretto, prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120 del 2020.

Il Tar, per la parte che interessa il presente commento, aveva respinto il motivo, con il quale la ricorrente aveva lamentato alcune violazioni procedimentali asseritamente commesse dalla stazione appaltante (con censura che, dunque, questa volta, puntava anche all’annullamento dell’intera procedura); in particolare, il Tar ha ritenuto la valutazione finale compiuta dal RUP (di cui al verbale del 4 novembre 2022) “pienamente legittima, in quanto specificamente e dettagliatamente motivata con riferimento a tutti i criteri valutativi predeterminati dall’Amministrazione”, in ragione della ritenuta maggior rispondenza dell’offerta della SRL alle esigenze della stazione appaltante; il Tar, inoltre, ha aggiunto che le semplificazioni procedimentali poste in essere dall’amministrazione (su tutte, l’omessa formazione di una graduatoria finale) trovavano rispondenza, oltre che nella clausola di cui all’art. 7 del disciplinare, anche e soprattutto nelle previsioni del D.L. n. 76 del 2020, come convertito, in base alle quali la procedura posta in essere doveva considerarsi alla stregua di un mero confronto di preventivi, più che di una vera e propria gara, con l’unica imposizione consistente nell’onere di motivazione della scelta dell’operatore, in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle esigenze della pubblica amministrazione.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Osservano i giudici di Palazzo Spada che l’appellante si è limitata a riproporre pedissequamente le censure del ricorso di primo grado, insistendo sul difetto di motivazione in ordine alla scelta dell’aggiudicataria e sulla mancata formazione di una graduatoria. Nel far ciò, tuttavia, essa non ha considerato le ragioni di rigetto argomentate dal Tar, che si riferiscono alla natura semplificata della procedura posta in essere, regolata dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120 del 2020.

In particolare, il Tar ha rimarcato che l’omissione della graduatoria finale risultava coerente con le previsioni del disciplinare, intitolato “Condizioni particolari di RDO – Confronto di preventivi” (richiamandone l’art. 7, paragrafo finale), e che la scelta dell’aggiudicataria è stata specificamente e dettagliatamente motivata, con riferimento a tutti i criteri valutativi predeterminati dall’amministrazione.

Il Giudice di prime cure, continua il Consiglio di Stato nella sua analisi, ha affermato che la previsione di questi ultimi, insieme all’acquisizione di più offerte, non comportava la trasformazione della procedura in una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze.

Gli atti posti in essere dall’amministrazione, a giudizio del Tar, sono stati coerenti con le previsioni dell’art. 30, del D.lgs. n. 50 del 2016 (richiamato dall’art. 1, comma 2, lettera a, del D.L. n. 76 del 2020, come convertito) e ciò proprio in considerazione della pubblicità della procedura, della predeterminazione dei criteri valutativi e della completezza della motivazione in relazione alla tipologia di procedura espletata.

A fronte della motivazione del Tar, la società ricorrente ha ribadito che quella posta in essere dall’amministrazione doveva ritenersi alla stregua di una vera e propria procedura selettiva, dovendosi far prevalere il “dato sostanziale” consistente nel “procedimento in concreto posto in essere”. A suo modo di vedere, la stazione appaltante, una volta deciso “di aprire l’affidamento al mercato attraverso l’introduzione di regole improntate al confronto concorrenziale”, avrebbe dovuto farsi guidare dai principi generali dell’evidenza pubblica e, quindi, avrebbe dovuto prestabilire i criteri di valutazione delle offerte e valutare queste ultime in comparazione tra di loro, redigendo apposita graduatoria. La motivazione finale del RUP sarebbe, in tale prospettiva, “apodittica” e, comunque, “generica ed indeterminata”.

Così argomentando, tuttavia, la società ricorrente non ha fatto altro che riproporre gli argomenti già prospettati al Tar, ai quali il primo giudice ha già offerto motivata risposta, non adeguatamente considerata, né efficacemente contrastata.

Il Consiglio di Stato ribadisce che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze .

Il ricorso è, pertanto, respinto con condanna al pagamento delle spese per la società ricorrente.

Riferimenti normativi:

D.L. n. 76 del 2020

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