I membri dei consigli notarili non sono sanzionabili dall’antitrust per le infrazioni commesse dai Consigli

La recentissima decisione della Corte di Giustizia UE, emessa il 18 gennaio u.s. nella causa C-128/21, promossa dal Governo lituano contro la Commissione Nazionale per la concorrenza (la nostra Antitrust) e con l’intervento del Governo italiano, si segnala per la statuizione precisa e inequivocabile secondo la quale “L’articolo 101TFUE osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga ammende individuali alle imprese (leggi “consiglieri”) membri dell’organo direttivo qualora non siano coautori di tale infrazione”.

Una statuizione (punto 4 della decisione) che fa giustizia della esasperata applicazione da parte delle Autority nazionali di sanzioni ai membri di Organi istituzionali solo per aver partecipato all’assunzione di decisioni collegiali ritenute contrarie a norme sulla libera concorrenza!

La lunga e articolata motivazione prende le mosse (punti 56 e 57) dal principio, più volte affermato dalla stessa Corte (e purtroppo consolidato…), secondo il quale l’attività professionale costituisce “attività economica” al pari di qualunque altra che offra beni e servizi in un determinato mercato (p. 51).

Conseguentemente i notai, come gli altri professionisti, nell’esercizio della loro attività professionale vanno considerati – ai fini della normativa sulla concorrenza – alla stregua di imprese e, pertanto, i loro Organismi Collegiali Istituzionali costituiscono “associazioni di imprese”.

Ma questo non può portare ad affermare – come si legge nella riportata statuizione n. 4 della sentenza – che l’Autorità Garante possa infliggere ammende individuali alle “Imprese” membri degli organi direttivi della Categoria in ragione della semplice partecipazione (p. 121) alla decisione come membri del Consiglio e in rappresentanza della Categoria (p. 119), non a titolo personale.

D’altro canto, in base al principio della responsabilità personale il Consiglio, come ente personificato, è tenuto a rispondere direttamente e “personalmente” delle infrazioni (p. 114) come “autore dell’infrazione” (p. 115).

Fin qui il merito obbiettivo della Corte di aver fatto chiarezza sul fatto che soltanto l’organo Collegiale e non i singoli membri individualmente considerati, è sanzionabile per l’infrazione commessa, liberando così i componenti dalla preoccupazione – fortemente condizionante – che l’adozione di una decisione che ritengono giusta nell’interesse non solo della Categoria che rappresentano, ma dell’intera comunità in cui operano, possa ritorcersi a loro carico con l’assoggettamento a multe personali molto “salate”…

Ma la Corte, a questo proposito, ha anche colto l’occasione per ricordare, al punto 112, che le “Autorità nazionali garanti della concorrenza devono imporre all’autore (dell’infrazione) un ammenda sufficientemente dissuasiva e proporzionata”, richiamando così un principio, presente in tutta la normativa comunitaria (oltre che nella Costituzione italiana), secondo il quale le pene inflitte non devono mai essere sproporzionate, come purtroppo sta invece avvenendo anche in altri campi. Si pensi all’antiriciclaggio nel quale soprattutto tra i notai, che sono di gran lunga la maggior fonte di segnalazioni di anomalie e pertanto i più efficienti collaboratori delle autorità preposte alla lotta al fenomeno del riciclaggio, emergono forti preoccupazioni proprio sul tema delle sanzioni eccessive e comunque non proporzionate.

Va comunque rilevato che, a qualche pur attento commentatore è sfuggita una sorta di contraddizione insita nella statuizione n. 1 della decisione, laddove testualmente si afferma (ripetendo pedissequamente il punto 67) che “i notai devono essere considerati imprese quando esercitano - in talune situazioni - attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’approvazione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili… la convalida di contratti di permuta (sic!) in quanto tali attività non si collegano all’esercizio di prerogative di pubblici poteri”.

Questa affermazione, pur nella comprensibile difficoltà della traduzione nelle lingue nazionali, deve essere frutto di scarsa conoscenza della professione del notaio e della funzione pubblica, almeno come esercitata in Italia e in gran parte dei Paesi membri dell’UE.

Infatti, le attività dei notai indicate dalla Corte come attività “meramente economiche” e come tali “non ricollegantesi all’esercizio di prerogative di pubblici poteri…” sono esattamente quelle in cui si esplica in concreto la pubblica funzione loro demandata dallo Stato. Non vedo pertanto quali possano essere le “altre situazioni” che si ricollegherebbero invece all’esercizio di pubblici poteri!

Semplice poca conoscenza (per mancato approfondimento…) dei contenuti e delle caratteristiche della funzione notarile o incertezza sulla reale portata del principio secondo cui la stessa non costituisce esercizio di pubblici poteri, come affermato più volte e tout court dalla stessa Corte?

E qui, il dubbio sulla tenuta granitica del principio tranchant affermato da tempo dalla Corte e accettato, forse troppo supinamente, dell’esistenza di un solco incolmabile tra “pubblici poteri” e “funzione notarile”, rende necessario e urgente che gli studiosi della disciplina comunitaria della concorrenza e i conoscitori della filosofia della funzione pubblica esercitata dai notai su delega dello Stato, esplorino fino in fondo la fondatezza di un principio che, a lungo andare, può minare le basi e la stessa ragion d’essere di quella funzione. Anche al di là della libera concorrenza.

Riferimenti normativi:

Art. 101TFUE

Copyright © - Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi

Novità editoriali

Vedi Tutti
Forma e clausole degli Atti Notarili
Risparmi 5% € 100,00
€ 95,00
I diritti reali
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia
Risparmi 5% € 130,00
€ 124,00
Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit
Risparmi 5% € 170,00
€ 161,50
Il trust
€ 64,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00
Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Imposta di successione e donazione
Risparmi 30% € 120,00
€ 84,00
Commentario breve al Codice civile
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Manuali notarili - Le società di capitali e le cooperative
Risparmi 30% € 150,00
€ 105,00
Notariato
Risparmi 20% € 255,00
€ 204,00
Le società di persone
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Le Società
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
La successione mortis causa
€ 80,00
Le opere d'arte e le collezioni
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
I singoli contratti
Risparmi 30% € 150,00
€ 105,00
Gli oggetti delle Società
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Il patto di famiglia
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
eBook - Valutazione degli studi professionali
€ 14,90
Famiglia e diritto
Risparmi 20% € 285,00
€ 228,00
Imposta di Registro
Risparmi 5% € 170,00
€ 162,00
Formalita' urbanistiche negli atti tra vivi
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Massime notarili in materia societaria
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Formulario degli atti notarili
Risparmi 30% € 180,00
€ 126,00
Atti societari - Formulario commentato
Risparmi 30% € 165,00
€ 115,50