Procedura civile

Riforma Cartabia: il Giudice può fissare un’udienza anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c.

Seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di un’udienza anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c. ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata e, anzi, può contribuire a raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio perseguiti dalla “riforma Cartabia”, in attuazione del generale principio di economia processuale e del giusto processo. È quanto si legge

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Trib. Bologna 3 novembre 2023

Difformi:

Non si rinvengono precedenti in termini

Con il decreto in rassegna, il Tribunale di Bologna, pronunciando in una controversia riguardante obbligazioni derivanti da contratto di locazione di immobile urbano e soggetta, dunque, al rito locatizio di cui all'art. 447-bis c.p.c, ha rilevato l’eccezione sollevata dal convenuto di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con citazione e non con ricorso.

Si è, dunque, al cospetto di una questione pregiudiziale attinente al processo di per sé potenzialmente idonea a precludere l’esame del merito e così a rendere superfluo il deposito delle tre memorie integrative che le parti «possono» depositare a norma dell’art. 171-ter c.p.c.

Il Tribunale felsineo ha, quindi, ravvisato l’opportunità di sentire i difensori in un’udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c., anche per valutare l’eventualità di una definizione amichevole o comunque più rapida della controversia, con un minor dispendio di attività e aggravio di spese.

La fissazione di un’udienza anticipata rispetto a quella exart. 183 c.p.c. non è espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione.

Cionondimeno – osserva il Tribunale nel decreto in rassegna - la fissazione di un’udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, perseguiti dalla “riforma Cartabia”, in attuazione del generale principio di economia processuale e del giusto processo.

Questa possibilità di anticipazione dell’udienza sarebbe consentita, de iure condito, da una “ragionevole rilettura” degli artt. 175, 187 , commi da 1 a 3, 279, 80-bisdisp. att., c.p.c., coerente con le sopra indicate finalità perseguite dalla riforma e coi principi costituzionali.

Volendo sintetizzare la ratio decidendi del provvedimento in rassegna, si potrebbe dire che il silenzio del legislatore della riforma non è di ostacolo ad un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle regole processuali, che tenga conto delle esigenze del caso concreto.

Una siffatta lettura merita certamente di essere condivisa, anche perché essa trova un valido ancoraggio nell’art. 175 c.p.c., rimasto immutato all’indomani della novella del D.Lgs. n. 149/2022.

Essa denota lo sforzo dell’interprete chiamato ad applicare un rito che si presenta alquanto farraginoso e di non facile applicazione, specialmente nella fase introduttiva, caratterizzata dalle cosiddette “verifiche preliminari” (art. 171 bis c.p.c.) e dalle memorie integrative (art. 171 ter c.p.c.).

Con particolare riguardo all’art. 171-bis c.p.c., l'importanza di tale norma è sottolineata dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, laddove si legge che: "… le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali, dal legislatore delegante ulteriormente specificati nell'intento di "assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo”.Si é a tal fine intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato. L'art. 171 bis rappresenta una norma quadro nel quadro della nuova fase introduttiva, e disciplina le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a fare prima dell'udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum e del thema probandum già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all'udienza stessa…".

La norma è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona, che, con ordinanza del 22 settembre 2023, ha dubitato della compatibilità con gli artt. 76, 77, 3 e 24 Cost.

Il Tribunale ha sostenuto che tale nuova disposizione processuale presenta due possibili difetti di costituzionalità, uno riguardante l’eccesso di delega, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., e l’altro riguardante il diritto al contraddittorio e al trattamento di parità delle parti nel processo in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

In particolare, il Tribunale di Verona ha rilevato:

a) quanto al primo aspetto che: “la legge delega (l. 26 novembre 2021, n.206), pur contenendo, all’art. 1, comma 5, lett. i), alcuni principi molto dettagliati relativi alla fase di trattazione, non prevede però un intervento anticipato del giudice prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Al contempo, i principi di cui all'articolo 1, comma 5, lett. da c) a g), che disciplinano il contenuto degli atti di parte e i termini del loro deposito, non indicano tra le memorie delle parti, successive agli atti introduttivi, anche la trattazione delle questioni rilevate d'ufficio dal giudice.

Nella legge 206/2021 i due regimi (quello della fase di trattazione e quello delle attività delle parti) risultano quindi tra loro coerenti tanto più che l’art. 1, comma 5, lett. i), stabilisce che le disposizioni sulla trattazione devono essere adeguate proprio alle condizioni di cui alle lettera f) e g).

Sulla scorta di tali dati normativi, invero inequivoci, può affermarsi che la legge delega non aveva contemplato minimamente una fase, antecedente all’udienza di prima comparizione delle parti, deputata alle verifiche preliminari, alla quale invece il d. lgs. attribuisce il rilievo di cui si è detto, dedicandovi una disciplina alquanto articolata e differenziata”.

Da ciò, dunque, per il Tribunale di Verona, l’eccesso di delega e la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

b) Quanto ai profili di incostituzionalità relativi agli artt. 3 e 24 Cost., il Tribunale di Verona ha ancora osservato che l’art. 171-bis c.p.c. pone oggi una discriminazione, poiché prevede: “la decisione del giudice, inaudita altera parte, per solo alcune questioni rilevabili d’ufficio, quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva (così il difetto di legittimazione, di capacità di essere parte, o di interesse ad agire), mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione con una scelta che risulta in contrasto con l’art. 3 Cost.”.

Peraltro, tale scelta discriminatoria, per il Tribunale di Verona, non viola solo l’art. 3 Cost., ma non rispetta nemmeno l’art. 24 Cost., in quanto: “nel regime ante riforma, la verifica in esame avveniva per la prima volta all’udienza di prima comparizione”, e quindi nel contraddittorio con le parti e i loro difensori, mentre oggi l’art. 171-bis c.p.c. dispone che le questioni indicate nel suo primo comma siano decise dal giudice senza udire sul punto le parti, e quindi la nuova norma: “lede il principio del contraddittorio, sancito ora in termini generali dall’art. 101, comma 2, secondo periodo, come integrato dal D.Lgs. n. 149/2022”.

Peraltro, delle difficoltà applicative del nuovo rito pare essersi avveduto lo stesso legislatore che, nei giorni scorsi, ha posto mano alcuni correttivi alla riforma.

Tra questi si prevede, ad esempio, la modifica dell’art. 171-bisc.p.c. nel senso che il Giudice, quando pronuncia i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma; fissa una nuova udienza, preceduta da nuove verifiche preliminari.

Inoltre, si introduce la possibilità che, in sede di verifiche preliminari, il Giudice disponga la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato, se ritiene che, in relazione a tutte le domande proposte, ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies c.p.c.

Esito

Fissa un’udienza anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c. al fine di discutere una questione pregiudiziale attinente al processo, idonea a precludere l’esame del merito

Riferimenti normative:

Art. 97 Cost.

Art. 111 Cost.

Art. 171 bis c.p.c.

Art. 171 ter c.p.c.

Art. 175 c.p.c.

Art. 183 c.p.c.

Art. 1, comma 1, L. 26 novembre 2021, n. 206

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